Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2019-12-27, n. 201908850

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2019-12-27, n. 201908850
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908850
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 04520/2011 REG.RIC.

N. 08850/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04520/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4520 del 2011, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, L M e C N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;


contro

il Comune di Villongo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico D'Amato e M L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Amato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 111;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per occupazione illegittima di terreni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villongo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali;


Considerato che:

- con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia l’odierna appellante aveva chiesto la declaratoria dell'illegittimità del comportamento del Comune di Villongo per l’occupazione illegittima del proprio fondo e per i lavori di livellamento ivi eseguiti, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni;

- costituitasi l’Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale adìto, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso, pur addivenendo ad una diversa prospettazione delle modalità di quantificazione del danno;

- avverso tale pronuncia la ricorrente in primo grado ha interposto appello, lamentando violazione di legge sulla determinazione del danno sia da ripristino dell’area che da illegittima occupazione;

- il Comune di Villongo si è costituito con memoria di controdeduzioni, proponendo anche appello incidentale per chiedere la declaratoria di prescrizione ovvero respingere il ricorso di primo grado, annullando in toto la sentenza impugnata;

- in data 7 ottobre 2019 la difesa di parte appellante ha chiesto la declaratoria di interruzione del giudizio per il sopravvenuto decesso della signora -OMISSIS-, versando in atti la relativa certificazione, richiesta reiterata all’odierna udienza pubblica.

Posto che la regolarità del contraddittorio integra adempimento preliminare, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.;

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