Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-03-09, n. 201600934

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-03-09, n. 201600934
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600934
Data del deposito : 9 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06614/2010 REG.RIC.

N. 00934/2016REG.PROV.COLL.

N. 06614/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6614 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di Bolzano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



contro

A S;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00229/2009, resa tra le parti, concernente rigetto permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con sentenza n. 229/2009 del 26-6-2009 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa-Sezione Autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso proposto dal signor S Ahamed avverso il decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 22/2008 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, disponendone l’annullamento.

Essa esponeva in fatto quanto segue.

Con il ricorso notificato in data 16-5-2008 il signor S Ahmed impugna il provvedimento indicato in epigrafe per i motivi di cui in seguito. Si premette che il ricorrente, cittadino magrebino, è presente sul territorio nazionale dal 1998 in base a regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In data 2.8.2007 l’interessato presentava alla Questura di Bolzano istanza per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Poiché in fase di struzione della pratica emergeva che il medesimo, con sentenza del 10-3-2005 (divenuta irrevocabile il 4-5-2005) del Tribunale di Velletri-Sezione distaccata di Anzio, era stato condannato per reati riguardanti la violazione delle norme sul diritto d’autore ( art. 171 ter, lett. b, della legge 22.4.1941, n.633) e la vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 470 c.p.), il Questore di Bolzano, con l’impugnato provvedimento, rigettava la suddetta istanza, motivando il diniego con il richiamo all’art. 26, comma 7 bis, ed all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998….. ”.

Avverso la prefata sentenza di accoglimento il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.

Con articolata prospettazione ne hanno lamentato l’erroneità, richiamando la previsione di cui all’articolo 26, comma 7 bis del T.U. Immigrazione, la circostanza che la condanna irrevocabile riportata nel 2005 aveva fatto automaticamente venire meno il precedente permesso di soggiorno e che, dunque, il sig. S non poteva ritenersi titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, presupposto indispensabile per la conversione del permesso ordinario in un permesso di soggiorno CE.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 18-2-2016.



DIRITTO

Con un primo motivo il Ministero censura l’appellata sentenza , rilevando che il permesso di soggiorno di lungo periodo non spetta automaticamente, ma richiede, ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, apposita richiesta da parte dell’istante, il quale sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Nella specie, tale indefettibile presupposto mancherebbe in quanto l’appellato – che ha prodotto domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE nel 2007- con sentenza del Tribunale di Velletri irrevocabile il 4-5-2005 era stato condannato per violazione delle norme sul diritto d’autore (art. 171 ter lett. b) l. n. 633/1941) e per vendita di cose con impronte contraffatte ex art. 470 c.p.; condanna che, ex art. 26, comma 7 bis del T.U.

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