Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-07-01, n. 201303540

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-07-01, n. 201303540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303540
Data del deposito : 1 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02816/2011 REG.RIC.

N. 03540/2013REG.PROV.COLL.

N. 02816/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2011, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall’avv. R M, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 24, presso lo studio legale Modena- Schwarzenberg, per mandato a margine dell’appello;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- E P, A D V, controinteressati intimati non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
- D E, A L G, C A, P R, controinteressati intimati e non costituiti nel giudizio di primo grado e non intimati nel giudizio d’appello;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 33383 dell’11 novembre 2010, resa tra le parti, non notificata, con cui è stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n.r. 7333/2006, proposto per l’annullamento del giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di divisione per l’anno 2006 per complessivi nove posti (otto più uno), comunicato con nota del 4 maggio 2006, nella parte in cui l’interessato è stato dichiarato idoneo con punti 28,15, collocandosi al posto n. 21 e quindi in posizione non utile alla promozione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. L S e uditi per le l’avv. R M per l’appellante G S e l’avvocato di Stato Amedeo Elefante per l’appellato Ministero della Difesa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Con appello notificato il 23 marzo 2011 e depositato l’11 aprile 2011 G S ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata.

Giova premettere che:

- il Santomartino, generale di brigata, ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta al grado di generale di divisione per complessivi nove posti (otto più uno), collocandosi al numero 21 della relativa graduatoria con punti 28,15 e quindi in posizione non utile alla promozione, rispetto ai controinteressati intimati E P (ottavo e iscritto in quadro) e A D V (nono e iscritto in quadro), e in posizione deteriore rispetto agli altri controinteressati intimati D E, A L G, C A, P R;

- con il ricorso proposto in primo grado, integrato con motivi aggiunti, sono state dedotte censure di eccesso di potere in senso relativo in relazione alla sottovalutazione dell’interessato sotto i vari parametri di giudizio in rapporto ai controinteressati intimati, sia iscritti in quadro che collocati in posizione potiore;

- con ordinanza n. 564 del 30 marzo 2010 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento in posizione utile alla promozione;

- in esito all’incombente, con la sentenza gravata il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse quanto all’impugnativa riferita alla potiore posizione in graduatoria dei controinteressati intimati D E, A L G, C A, P R, non iscritti in quadro, con richiamo al noto orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 1998;
mentre è stato respinto, per la parte concernente l’impugnativa proposta nei confronti della posizione in graduatoria utile all’iscrizione nel quadro di avanzamento dei controinteressati E P e A D V;

- premesso l’inquadramento normativo e giurisprudenziale della procedura di avanzamento a scelta, il T.A.R. capitolino ha ritenuto che non sussistessero profili di manifesta irrazionalità dei giudizi espressi dalla commissione superiore di avanzamento, poiché, nel quadro di una valutazione globale (e non parcellizzata, come prospettata dall’interessato), i punteggi assegnati rispecchiavano un apprezzamento corretto delle qualità e titoli, nel raffronto tra quelli del ricorrente e quelli dei controinteressati intimati.

Con l’appello, proposto solo verso il capo della sentenza relativo alla reiezione dell’impugnativa riferita ai controinteressati iscritti in quadro, e con dichiarata rinuncia e/o acquiescenza al capo concernente la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnativa concernente gli altri interessati originariamente intimati in posizione solo potiore di graduatoria, sono state dedotte, con unico articolato motivo, le seguenti censure:

Difetto assoluto di motivazione o perlomeno insufficienza, carenza, perplessità ed apoditticità della motivazione, anche per travisamento della documentazione acquisita in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della legge n. 12 novembre 1955, n. 1137, nonché del relativo regolamento di esecuzione emanato con il d.m. 2 novembre 1993 e con il d.m. 22 novembre 2002, n. 299, e dei d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 e 28 giugno 2000, n. 216. Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e contraddittorietà nonché cattivo esercizio del potere per vizio della funzione valutativa, rilevante sconvolgimento e precostituzione di giudizio.

Il T.A.R. Lazio, obliterando che l’interessato nell’avanzamento a scelta al grado di generale di brigata aveva preceduto il controinteressato P, pure promosso all’esito di quella valutazione, non ha considerato in effetti né il rapporto tra elogi ed encomi e tipologia e durata dei comandi svolti, più significativi rispetto a quelli del P e del De Vita, né il preminente profilo culturale e professionale, rispetto ad entrambi, sia in relazione a giudizi e posizioni nei corsi formativi iniziali e di Stato Maggiore, sia in relazione alla conoscenza delle lingue straniere, e in generale la migliore tendenza di carriera, oltre che l’incarico di rilevanza di addetto per la difesa in Giordania.

Si ripropone, quindi, raffronto comparativo con entrambi i controinteressati iscritti in quadro.

Costituitosi in giudizio il Ministero appellato, con memoria depositata il 10 maggio 2012 ha richiamato le difese svolte in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

1.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

1.1) Giova premettere un quadro normativo di riferimento, per quanto possibile sintetico.

E’ noto che gli avanzamenti normalizzati degli ufficiali al grado superiore possono assumere due distinte forme: ad anzianità e a scelta, salvo quello per meriti eccezionali.

La relativa disciplina, già costituita dalle disposizioni “comuni” di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (intitolata “ Avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ”), integrata dal d.m. 2 novembre 1993, n. 571, è stata poi in ampia parte rideterminata dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 (recante “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ”), come modificato dal d.lgs. 28 giugno 2000, n. 2018 (recante “ Disposizioni correttive del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 9, comma 2, della L. 31 marzo 2000, n. 78 ”);
l’intera materia è stata poi oggetto della novella di cui d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante “ Codice dell’ ordinamento militare ”).

Avuto riguardo alla cornice normativa ratione temporis, occorre rammentare che:

- “Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l’avanzamento al grado superiore” (art. 8 comma 1 della d.lgs. n. 490/1997, già art. 1 della legge n. 1137 del 1955);

- “Per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado” (art. 8 comma 2 della d.lgs. n. 490/1997, già art. 1 della legge n. 1137 del 1955);

- il giudizio sull’avanzamento a scelta è demandato ad apposite Commissioni di avanzamento (superiore per gli ufficiali superiori;
ordinaria per gli altri ufficiali) (art. 10 del d.lgs. n. 490/1997, già art. 9 della legge n. 1137 del 1955);

- ai fini dell’avanzamento l’ufficiale deve essere riconosciuto idoneo dalla commissione, in quanto giudicato in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’ufficiale ed essere inoltre compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare disposte secondo l’ordine di graduatoria (art. 8 ancora del d.lgs. n. 490/1997, già art. 3 commi 3 e 4 della legge n. 1137 del 1955);

- gli ufficiali scrutinandi sono compresi in apposite aliquote di ruolo (art. 20 della legge n. 1137 del 1955) e sono valutati sulla base dei documenti caratteristici, ed in specie del libretto personale (art. 23 della legge n. 1137 del 1955)

- le commissioni di avanzamento devono anzitutto dichiarare se l’ufficiale valutato sia o meno idoneo all’avanzamento, quindi attribuiscono a ciascun ufficiale giudicato idoneo “…un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila(no) una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo” (art. 25 della legge n. 1137 del 1955);

- al fine dell’attribuzione del punto di merito:

-- per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente ogni componente della commissione “…assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione” (art. 26 comma 1 e 2 della legge n. 1137 del 1955);

-- per gli ufficiali con grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente “…ogni componente della Commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme;
la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione” (art. 26 comma 3 della legge n. 1137 del 1955);

- gli elenchi degli idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro per l’approvazione (art. 27 della legge n. 1137 del 1955) e sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie sono formati i quadri di avanzamento, che, per quello a scelta, comprende “…gli ufficiali idonei e compresi, nell’ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare” e che hanno validità “…per l’anno cui si riferiscono” (art. 30 della legge n. 1137 del 1955);
l’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento “…è promosso secondo l’ordine della sua iscrizione nel quadro stesso”, a seconda del grado con decreto del Presidente della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto ministeriale (art. 33 della legge n. 1137 del 1955);

- le disposizioni della legge n. 1137 del 1955 vanno integrate, quanto alle modalità procedurali e ai contenuti dei giudizi di avanzamento, con quelle del d.m. 2 novembre 1993, n. 571 (recante il “ Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate ”), come modificato dal d.m. 22 novembre 2002, n. 299, che per quanto qui interessa dispone che:

-- la valutazione degli ufficiali si basa “…sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all’art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137…”, integrati, a richiesta delle commissioni, da informazioni fornite dagli ufficiali che hanno o hanno avuto “…alle dipendenze il valutando” e deve “…tener conto di tutti i precedenti di carriera dell’ufficiale da giudicare” (art. 2 del d.m. n. 573 del 1993);

-- i vari giudizi di avanzamento nel tempo concernenti lo stesso ufficiale “sono autonomi tra loro”, anche se la commissione sia composta dagli stessi membri, epperò la diversità di valutazioni, positive o negative, “…deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2” (art. 3 del d.m. n. 573 del 1993);
.

-- l’avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi valutative, la prima “…diretta ad accertare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore”, la seconda “…rivolta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo”, con conseguente formazione della graduatoria degli ufficiali giudicati idonei (art. 4 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la prima fase valutativa è, più in particolare, “…diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore” (art. 5 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la seconda fase valutativa si risolve, attraverso l’attribuzione del punteggio, e nella sintesi da questo espresso, in un “…giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini” (art. 6 del d.m. n. 573 del 1993);
i punteggi di merito per le varie categorie di requisiti di cui all’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 rappresentano “…l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell’ambito della categoria medesima” (art. 7 del d.m. n. 573 del 1993);

-- in particolare, le qualità morali e di carattere, come risultanti dalla documentazione caratteristica e specialmente evidenziate nel grado rivestito, vanno apprezzate in “…relazione ad un modello ideale della figura dell’ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni”;
mentre la rilevanza delle qualità fisiche va “…rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza”, non mutando invece quella del decoro della persona (art. 8 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la valutazione delle qualità professionali “…dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito…” va desunta dalla “…analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace;
incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco;
incarichi di particolare responsabilità;
incarico attuale;
specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego;
encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni”, con “adeguata considerazione…(della) motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio” (art. 9 del d.m. n. 573 del 1993);
peraltro, “La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto” (art. 10 del d.m. n. 573 del 1993);

-- quanto alle qualità intellettuali e di cultura esse vanno considerate “…prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui…(l’ufficiale)…appartiene ed all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione”, non costituendo quindi “…il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini…elemento di particolare considerazione”, mentre “…sono elementi essenziali da valutare...in particolare: l’iter formativo;
i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale;
gli altri corsi in Italia ed all’estero;
i titoli culturali;
la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
le pubblicazioni” (art. 11 del d.m. n. 573 del 1993).

-- altro elemento da valutare è la tendenza di carriera, ovvero il raffronto tra qualità, capacità e attitudini “…risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi…con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego” nonché “l’andamento complessivo della progressione di carriera” (art. 12 del d.m. n. 537 del 1993);

-- quanto alle norme procedurali è sufficiente qui ricordare che le commissioni sono convocate dal Ministro ed assumono deliberazioni valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti con diritto di voto;
la votazione relativa a ciascun ufficiale scrutinando deve essere “preceduta…da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità”;
è giudicato idoneo all’avanzamento l’ufficiale scrutinando che “…riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti”;
il punto di merito è assegnato “…previa discussione…(e)… collegialmente…”;
di tutte le attività della commissione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e sottoposto, assieme agli elenchi dei non idonei, degli idonei e alla graduatoria, all’approvazione del Ministro (art. 13 del d.m. n. 573 del 1993).

2.2) Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l’attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità “tecnica”, che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto l’insieme di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “indicatori” tipizzati) nel corso dell’intera carriera, di talché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è “confinato” (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.

Il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione (eccesso di potere in senso assoluto).

Il secondo, invece, attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza tralignare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (eccesso di potere in senso relativo).

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Sezione, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto il sindacato è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi;
mentre l’eccesso di potere in senso relativo è rilevabile solo se il giudice amministrativo, nell’esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati - senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio -, accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell’uniformità di giudizio

Nell’uno come nell’altro caso, però, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere “palesamente ed immediatamente” evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l’interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l’iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all’interessato).

2.3) La sentenza impugnata, dopo aver ricostruito il quadro dei principi giurisprudenziali, ha richiamato la posizione e i punteggi riportati dall’interessato e dagli altri ufficiali parigrado iscritti in quadro in posizione utile per l’avanzamento.

L’appellante si è collocato in graduatoria al n. 21 con punti 28,15 laddove il P ha conseguito l’ottava posizione e il Di Vita la nona.

Il contenuto divario di punteggi tra i tre scrutinandi rispecchia appunto quelle sfumate valutazioni tipiche del giudizio d’avanzamento di ufficiali comunque dotati di ragguardevoli profili, che sfuggono al sindacato di legittimità se e in quanto non sia apprezzabile, prima facie, come nel caso di specie, un macroscopico travisamento delle risultanze dei documenti caratteristici e/o l’utilizzazione di un metro valutativo palesemente diverso e irragionevolmente discriminatorio in favore di taluno dei valutati rispetto ad altri.

La sentenza impugnata si è data carico di esaminare, partitamente, e senza tralignare in una comparazione diretta, la censura di eccesso di potere in senso relativo articolata con riferimento alla posizione dei vari parigrado, pervenendo a conclusioni affatto condivisibili.

In effetti, l’impostazione del ricorso in primo grado e dell’appello risente della sostanziale “parcellizzazione”, comprensibilmente operata al fine di far risaltare le doti dell’interessato, in sostanza fondante le proprie censure su due indicatori essenziali, che nondimeno non possono essere isolati da una valutazione globale, quale è quella rimessa alla commissione superiore d’avanzamento.

Essi sono costituiti dai:

- risultati conseguiti nel precedente giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata nonché nei corsi formativi, in termini di posizione in graduatoria e punteggi;

- durata e qualità degli incarichi di comando.

Sennonché, quanto al primo profilo, esattamente il T.A.R. Lazio ha rammentato l’autonomia delle procedure di avanzamento a scelta, non implicando la migliore collocazione dell’interessato in quella a generale di brigata (decimo rispetto al P, tredicesimo) alcun effetto di trascinamento nella successiva procedura di avanzamento a generale di divisione;
analogamente in un apprezzamento complessivo, non può inferirsi una prevalenza dell’interessato in base alla posizione nella graduatoria nei corsi normali e di Stato Maggiore, rispetto ai controinteressati, da cui non può desumersi ex se un profilo spiccatamente superiore, in termini di eminenza, non essendo revocabile in dubbio, per altro verso, il maggior numero complessivo di encomi ed elogi dei due controinteressati.

Quanto poi alla durata e qualità degli incarichi di comando, di natura essenzialmente territoriale, essa non implica automatico riconoscimento di superiore valenza professionale, tenuto conto della chiara regola enunciata dall’art. 10 comma 3 del d.m. 571/1993, secondo il quale “la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto”, avendo pure i controinteressati svolto incarichi di comando, sia pure non tutti “operativi”, nel senso inteso dall’appellante, ovvero anche in strutture non territoriali o interforze.

E’ evidente poi che in un giudizio complessivo sfuma anche la valenza dell’unico incarico effettivamente diverso vantato dall’interessato (addetto militare in Giordania).

3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

4.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese e onorari del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi