Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-23, n. 201906305

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-23, n. 201906305
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906305
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 06305/2019REG.PROV.COLL.

N. 07767/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 7767 del 2013, proposto dal signor A C, rappresentato e difeso dagli avvocati P N, F S e U F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M in Roma, corso Vittoro Emanuele II, n. 154;

contro

Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 822/2013;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato C M, su delega dell’avvocato U F, e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 19 novembre 2002, l’appellante ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "glomerulonefrite membranosa cronica con sindrome nefrosica".

Con il decreto impugnato in primo grado, il Ministero appellato ha respinto l’istanza dell’interessato ed ha negato la concessione dell'equo indennizzo, adeguandosi al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio di data 15 dicembre 2016, per il quale l’infermità ‘non può riconoscersi da fatti di servizio, in quanto trattasi di affezione la cui eziopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale. Pertanto, il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull'insorgenza e il decorso dell'infermità in questione’.

2. Con il ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Toscana), l’interessato ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento.

Egli ha dedotto che il parere del Comitato di verifica e il provvedimento finale del procedimento non avrebbero tenuto conto delle specifiche attività lavorative svolte nell’arco di tempo tra il 1985 e il 2002 per la rilevazione metereologica presso postazioni disagiate di montagna (in particolare presso il centro di Monte Cimone nel periodo tra il 25 agosto 1985 e il 2 aprile 1980, dovendo ivi percorrere l’ultimo tratto con lo zaino in spalla, e presso il passo della Porretta nel periodo tra il 3 aprile 1990 e il 1° luglio 2002).

Inoltre, sarebbe inadeguata la motivazione del parere del Comitato, perché sarebbe stata utilizzata una ‘formula stereotipata’, in assenza di adeguata istruttoria e senza tener conto della documentazione sullo svolgimento disagiato del servizio prestato in alta montagna per 17 anni.

Il TAR, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, rilevando che il parere negativo del Comitato di verifica non risulta illegittimo, anche alla luce del principio per il quale simili giudizi tecnici non sono sindacabili nel merito.

Il TAR:

- ha richiamato la dichiarazione rilasciata in data 18 dicembre 2002 dal Direttore del Centro di Monte Cimone (da cui risulta che l'attività ha comportato l'esposizione prolungata alle avverse condizioni meteorologiche, dettagliatamente descritte in relazione alle modalità di prestazione del servizio, ai dati relativi a temperatura, umidità e vento, nonché alle difficoltà per raggiungere la postazione nel periodo invernale) e il rapporto di data 22 novembre 2002 redatto dal Comandante della quarantaseiesima brigata aerea (da cui risulta che, per il raggiungimento della sede di servizio, si sono stati "percorsi ostici su strada di montagna tortuosa e sconnessa, innevata nel periodo invernale", e che le condizioni climatiche "possono aver comportato, nel fisico del militare, considerevoli sforzi fisici ripetuti e continui nel corso del tempo");

- ha considerato inadeguata la documentazione relativa al periodo 1990-2002, rilevando che non risultavano "considerevoli sforzi fisici ripetuti e continui nel corso del tempo", ultronei rispetto alla ordinaria vita militare.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha riproposto le censure di primo grado, contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata, ed ha dedotto che, per ravvisare la dipendenza da causa di servizio, basterebbe la documentazione riguardante il periodo di lavoro tra il 1990 e il 2002.

In data 6 novembre 2013, il Ministero della Difesa si è costituito per resistere all’appello.

L’appellante ha presentato una nuova istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 82, c.p.a.

In data 19 luglio 2019, l’appellante ha depositato una memoria difensiva, con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.

5. Ritiene la Sezione che l’appello risulta infondato e va respinto.

5.1. L’interessato non ha dedotto in primo grado, e in sede di appello, che nel procedimento svoltosi in sede amministrativa siano ravvisabili vizi di forma o di procedura e neppure ha dedotto che il provvedimento impugnato sia in contrasto con disposizioni vincolanti.

Egli, in sostanza, si è limitato a contestare la condivisibilità, nel merito, della valutazione di non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, formulata dall’organo competente, cioè dal C.V.C.S.

In particolare, l’interessato ha ribadito che non solo nell’arco di tempo tra il 1985 e il 2002, ma anche nel periodo successivo egli è stato impiegato in attività di rilevazione metereologica presso postazioni disagiate di montagna, con continui, costanti e bruschi sbalzi termici, con permanenza ed esposizioni prolungate ai vari fenomeni atmosferici, anche per raggiungere le postazioni.

5.2. Il Collegio rileva che le deduzioni dell’appellante, in sostanza, si basano sulla considerazione che il Comitato per la verifica delle cause di servizio sarebbe un mero organo interno di consulenza, le cui conclusioni potrebbero essere contraddette con la produzione di una consulenza tecnica di parte (e, in particolare, del parere medico legale allegato al ricorso di primo grado e di una relazione clinica depositata nel corso del relativo giudizio, che hanno rilevato la possibile connessione tra la glomerulonefrite e la perfrigerazione) e potrebbero essere anche disattese nella sede giurisdizionale di legittimità, ove occorra, a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio.

La disciplina vigente in materia di equo indennizzo e di pensioni privilegiate, invece, configura il C.V.C.S. come un organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva, che si esprime sulla base di valutazioni tecniche di natura medica.

Il d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che l’Autorità amministrativa che acquisisce il parere del comitato è tenuta ad uniformarvisi, salva la facoltà di formulare – una sola volta – una motivata richiesta di riesame.

Nell’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, i pareri del C.V.C.S. – espressione di un potere autoritativo - sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4027;
IV, 25 marzo 2019, n. 1952;
Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297;
Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426;
Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195;
Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806;
Sez. VI, 18 agosto 2009 n. 4955).

5.3. Ciò posto, nel caso in esame – e con riferimento al periodo tra il 1990 ed il 1992 - il Comitato per la verifica delle cause di servizio non ha trascurato di valutare la possibile rilevanza causale del servizio prestato.

Come ha correttamente evidenziato il TAR, il Comitato ha adeguatamente valutato il rapporto acquisito ed ha tenuto conto degli ‘attuali orientamenti scientifici’, che – malgrado la loro opinabilità – non sono smentiti nel giudizio, e per i quali la patologia in questione dipende sul piano eziologico da ‘fattori di ordine costituzionale’.

Tali presupposti non risultano efficacemente smentiti dalla documentazione prodotta dal ricorrente, perché essa – con riferimento al periodo tra il 1990 e il 2002 - non ha fatto riferimento a specifici eventi o a situazioni in qualche misura esorbitanti dalla ordinarietà della vita militare, sicché emerge che la valutazione negativa, formulata in sede amministrativa, risulta una logica conseguenza, avendo ragionevolmente ritenuto che nella specie i disagi, le fatiche e i momenti di stress subìti dall’interessato non hanno avuto un’apprezzabile rilevanza causale nell’insorgenza della malattia.

Risulta pertanto non manifestamente irragionevole, e insindacabile nel merito, la valutazione negativa posta a base del diniego.

5.4. Va respinta la censura secondo cui il TAR avrebbe equivocato sul contenuto del ricorso di primo grado, ritenendo non particolarmente stressante l’attività lavorativa svolta tra il 1990 e il 2002, ciò che invece sarebbe stato ammesso dallo stesso Comitato di verifica.

Infatti, il TAR ha effettuato una analisi dei diversi periodi di svolgimento del lavoro, presso le diverse sedi di servizio, per rilevare che, proprio per le modalità di tale svolgimento, risultavano attendibili e non illogiche le valutazioni del Comitato, sulla riferibilità della patologia alle condizioni individuali del dipendente e non alle circostanze che hanno caratterizzato l’attività lavorativa per il periodo di circa dodici anni, rispetto al complessivo periodo di lavoro prestato, prima della insorgenza della malattia.

6. Risultano poi infondate le censure proposte avverso la statuizione con cui il TAR ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento del diritto di ottenere l’equo indennizzo.

La reiezione delle censure rivolte avverso il diniego emanato in primo grado comporta anche l’infondatezza della domanda di accertamento.

Inoltre, come ha correttamente evidenziato il TAR, ha natura autoritativa ed incide su posizioni di interesse legittimo il provvedimento che nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e nega altresì l’equo indennizzo: tale principio è stato costantemente affermato da questo Consiglio (cfr. Sez. VI, 31 agosto 2018, n. 5132;
Sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4135, Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140;
Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619;
Sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1212), per le controversie per le quali pure sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio

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