Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-20, n. 202208105

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-20, n. 202208105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208105
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 08105/2022REG.PROV.COLL.

N. 06920/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6920 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D M in Roma, via Germanico 107;

contro

Ministero dell’istruzione, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione terza- bis ) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;

Vista l’ordinanza cautelare della VI sezione del 9 ottobre 2020, n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 settembre 2022 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La signora -OMISSIS- ha impugnato nella presente sede giurisdizionale amministrativa il bando relativo alla procedura selettiva per soli titoli indetta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (allora così determinato) con decreto in data 6 dicembre 2019, n. 2200, per l’internalizzazione presso le istituzioni scolastiche ed educative statali dei servizi di pulizia e ausiliari, attraverso l’assunzione di contingente complessivo di 11.263 collaboratori scolastici, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi che abbia svolto gli stessi per almeno 10 anni, anche non continuativi (tra cui il 2018 e il 2019).

2. La procedura selettiva, indetta ai sensi dell’art. 58, comma 5- ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia , era impugnata nella parte in cui era previsto (all’art. 4, comma 4, del bando), in pedissequa applicazione della normativa primaria regolatrice della procedura, che non sarebbero stati ad essa ammessi « i condannati per i reati di cui all’art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (di approvazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ). Era nello specifico censurato l’automatismo escludente derivante dalla disposizione di legge riprodotta nel bando ministeriale, perché applicabile in via indiscriminata ad ogni condanna per reati in materia di stupefacenti, e quindi anche al caso della ricorrente, che in epoca largamente precedente alla procedura selettiva, e precisamente nel 1992, aveva patteggiato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. una pena condizionalmente sospesa ad un anno e sei mesi di reclusione, per un fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del citato testo unico di al DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

3. In primo grado il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, davanti al quale il giudizio era riassunto dopo la declinatoria di competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte inizialmente adito.

4. A mezzo del presente appello la ricorrente ripropone le censure le censure già respinte in primo grado.

5. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’istruzione (oggi così denominato).

DIRITTO

1. L’appello ripropone le censure di illegittimità costituzionale nei confronti del sopra citato art. 58, comma 5- ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, riprodotto nel parimenti menzionato art. 4, comma 4, del decreto ministeriale impugnato, per avere precluso la partecipazione alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali ai « condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ». Si deduce al riguardo che l’automatismo escludente derivante dalla previsione di legge sarebbe illegittimo, nella misura in cui è con esso impedita una valutazione in concreto del precedente penale in materia di stupefacenti e così della « concreta influenza della specifica condanna riportata dal candidato sull’attitudine a svolgere l’attività oggetto del costituendo rapporto di pubblico impiego ».

2. A critica della statuizione di rigetto del ricorso in primo grado, con la sentenza impugnata, l’appello deduce inoltre che diversamente da quanto in essa statuito la straordinarietà della procedura selettiva non giustificherebbe sul piano costituzionale alcun automatismo escludente. La sentenza avrebbe pertanto errato nel supporre che la disposizione di legge censurata costituisce il « frutto di una ponderata valutazione logica e razionale, alla luce della specialità del concorso e delle peculiarità delle attività che verranno svolte dagli assunti ». Avrebbe inoltre travisato i motivi di impugnazione, intesi a censurare l’impedimento ab origine di una valutazione in concreto attraverso la previsione a livello normativo primario del titolo astratto di reato impeditivo della partecipazione alla procedura selettiva.

3. Si aggiunge al riguardo che la mancata disamina del caso specifico si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nella misura in cui rende impossibile selezionare i concorrenti secondo le caratteristiche del fatto di reato commesso e della sua gravità, a sua volta desumibile dalla pena applicata, i quali rappresentano i necessari elementi sintomatici per svolgere una valutazione della personalità del reo ed in particolare della sua idoneità ad assumere un impiego pubblico quale collaboratore scolastico. A conforto degli assunti viene richiamato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale formatosi in materia di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2, del codice della strada, che ha ravvisato un contrasto con i sopra richiamati principi costituzionali dell’automatismo sanzionatorio correlato a condanne penali o all’applicazione di misure di sicurezza personale a prescindere dagli indici di pericolosità in concreto desumibili dai fatti di reato presupposti (sentenze 9 febbraio 2018, n. 22, e 20 febbraio 2020, n. 24).

4. L’illegittimità costituzionale della disposizione di legge regolatrice della procedura selettiva censurata per violazione dei sopra richiamati principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità sarebbe evidente nel caso di specie, in cui viene impedita la partecipazione alla procedura selettiva per un fatto che seppur ricadente nel titolo astratto di reato previsto dalla medesima disposizione, nondimeno, risale a più di 27 anni or sono;
si caratterizza inoltre per un disvalore modesto, come desumibile dalla sua riconduzione all’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’applicazione di una pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.;
ed infine non è stato seguito da ulteriori condanne a carico della ricorrente, che infatti è stata riabilitata e che ha svolto « le identiche mansioni di cui al concorso per 24 anni, senza problematiche di sorta ».

5. Le censure così sintetizzate sono infondate.

6. Esse si imperniano su un presupposto interpretativo erroneo, consistente nell’applicabilità al caso di specie dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada sopra richiamato. Deve infatti precisarsi al riguardo che nell’affermare il carattere facoltativo della revoca della patente, e nel porre contemporaneamente in rilievo l’esigenza di una valutazione in concreto dei presupposti per la sua applicazione in conseguenza di condanne penali o misure di sicurezza personale, la citata giurisprudenza si fonda sulla natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria che la revoca assume nelle fattispecie ora richiamate. In ragione del suo carattere (ulteriormente) afflittivo della sfera soggettiva la giurisprudenza costituzionale in esame ha quindi escluso che fossero costituzionalmente compatibili automatismi nella sua applicazione.

7. Il presente contenzioso verte per contro sulla partecipazione ad una procedura selettiva di carattere concorsuale finalizzata all’assunzione di un pubblico impiego. In relazione ad essa assumono pertanto rilievo preminente i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 2, Cost.), i quali per quanto di interesse nel presente giudizio si declinano nell’esigenza di definire i requisiti di partecipazione alla procedura in modo chiaro e tale da evitare al minimo l’insorgere di contenziosi. Le ora richiamate esigenze conducono per un verso a circoscrivere a fonti di carattere normativo la definizione dei requisiti, e ad evitare per altro verso che la selezione dei partecipanti possa invece essere demandata a valutazioni di carattere discrezionale dell’amministrazione, con i correlati rischi di discriminazione e di trattamento difforme di situazioni uguali.

8. Per quanto concerne più nello specifico il caso di specie, si rivelano quindi infondate, da un lato, le censure di illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 58, comma 5- ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella parte in cui impedisce la partecipazione alla procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ai « condannati per i reati di cui all’art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;
e dall’altro lato la pretesa a che la selezione dei partecipanti alla medesima procedura sia affidata ad una valutazione della « concreta influenza della specifica condanna riportata dal candidato sull’attitudine a svolgere l’attività oggetto del costituendo rapporto di pubblico impiego », ancorché condannati per uno dei reati in questione. Esclusa per le ragioni finora esposte la praticabilità di quest’ultima soluzione, deve del pari ribadirsi che nell’ambito di una definizione dei requisiti di partecipazione rimessa a fonti di carattere normativo la selezione delle condanne penali ostative è inevitabilmente svolta sulla base del titolo astratto di reato.

9. Rispetto ad una selezione operata a livello legislativo ed incentrata sul titolo reato, e non già attraverso una valutazione amministrativa sul concreto disvalore del fatto ad esso riconducibile, residua comunque un sindacato di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. Esso tuttavia nel caso di specie conduce ad una valutazione di non manifesta infondatezza della scelta contenuta nell’art. 58, comma 5- ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, più volte richiamato, di impedire la partecipazione alla procedura selettiva per ogni condanna penale per reati in materia di stupefacenti. A base della scelta legislativa così espressa si pone infatti una legittima valutazione correlata al perseguimento del pubblico interesse, in forza della quale la commissione di fatti di rilievo penale connessi con l’uso illecito di sostanze stupefacenti è considerata incompatibile con l’assunzione di un impiego pubblico presso istituzioni scolastiche, frequentate da soggetti minori di età e dunque maggiormente esposti ai rischi correlati a tali sostanze. Deve al riguardo aggiungersi che un simile giudizio di incompatibilità è predicabile anche per fatti di lieve entità, ed in particolare per l’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309, la cui inclusione tra le condanne ostative alla partecipazione alla procedura concorsuale rimane dunque ascrivibile ad un legittimo esercizio della discrezionalità spettante al legislatore.

10. Dal rigetto della domanda di annullamento per tutte le ragioni finora espresse deriva quello della consequenziale domanda risarcitoria, anch’essa riproposta in appello, il quale va pertanto a sua volta respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono nondimeno essere compensate.

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