Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-08-05, n. 202105767
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2021
N. 05767/2021REG.PROV.COLL.
N. 03580/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3580 del 2020, proposto dalla Sogeip s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S, L C e M N, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, viale Parioli, n. 180;
contro
il Comune di Cercola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, n. 4533 del 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il consigliere Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati M S e R D M, i quali partecipano alla discussione orale ai sensi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in l. n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato dall’art. 6 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione del comune di Cercola del 31 luglio 2015, recante - in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1789 del 2013 - il diniego definitivo sul progetto di costruire un centro direzionale presentato dalla ditta SOGEIP in data 4 febbraio 1987.
1.1. Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto produttivo in località Masseria San Giovanni, implicante una eccedenza complessiva di circa mc. 56.000 rispetto a quella astrattamente realizzabile e comprendente n. 7 fabbricati, in un’area nella quale, in base al Programma di fabbricazione e al Regolamento edilizio vigente all’epoca dei fatti, era prevista la costruzione di fabbricati agricoli, giacché si tratta di area classificata E – Agricola.
1.2. Il provvedimento impugnato è basato su plurime motivazioni e, in particolare, sulla incompatibilità del progetto sia con lo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda, sia con quello vigente al momento della determinazione definitiva.
L’intervento, infatti, sia per l’altezza del corpo C sia per le notevoli opere di sbancamento e di contenimento travolgerebbe l’orografia del sito e ricadrebbe in zona dove l’indice di fabbricabilità è pari a 0,15 mc/mq e dove sono previste attrezzature d’interesse pubblico; inoltre, l’Amministrazione ha rilevato che non sono ipotizzabili modifiche al progetto al fine di renderlo conforme alle NTA all’epoca vigenti e all’esigenza di salvaguardare l’ambiente agricolo e i valori paesaggistici dei luoghi.
1.3. Il provvedimento impugnato fa seguito a due giudicati formatisi sulle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V n. 1789 del 2013 e sez. IV, n. 1242 del 2018.
In particolare, con la sentenza n. 1789 del 27 marzo 2013, venivano annullati i provvedimenti impugnati in relazione:
a) alla riconosciuta fondatezza del vizio di incompetenza del Sindaco di Cercola a pronunciarsi sull’originaria domanda di concessione edilizia, stante la nomina – su richiesta della SOGEIP – da parte della Provincia di un proprio funzionario con l’incarico di commissario ad acta ;
b) per non avere il comune annullato l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata, come indicato dalla Soprintendenza, senza motivare in ordine a tale scelta.
1.4. Con la sentenza n. 1242 del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado proposto dalla SOGEIP per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. - essendo stato comunicato dal comune, prima della proposizione dell’appello, il definitivo diniego sulla richiesta di concessione n. 19/87 presentata in data 4 luglio 1987, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1789 del 2013 - ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
1.5. L’appellante ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, affidato a quattro autonomi motivi (da pagina 8 a pagina 16 del ricorso).
1.6. Con la impugnata sentenza n. 4533 del 23 settembre 2019, il T.a.r. per la Campania, sez. III:
a) ha respinto i primi tre motivi;
b) ha assorbito il quarto motivo essendo il provvedimento impugnato plurimotivato;
c) ha condannato la società SOGEIP al pagamento della spese di lite nella misura di euro quattromila.
1.6. Ha proposto appello la società, articolando sei autonomi mezzi di gravame (da pagina 8 a pagina 26 del ricorso).
1.7. Si è costituito il comune per resistere al gravame con memoria depositata il 25 maggio 2020.
1.8. Con una ulteriore memoria depositata il 24 maggio 2021 alle ore 17,27 il comune ha argomentato in ordine alla infondatezza dell’appello; con