Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-11, n. 201804227
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Pubblicato il 11/07/2018
N. 04227/2018REG.PROV.COLL.
N. 01421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2018, proposto dal signor G F, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
il Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D V in Roma, via Gallia, n. 122;
la signora C F, rappresentata e difesa dagli avvocati L V e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L V in Roma, via Taranto, n. 18;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e della signora C F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. G L e uditi per le parti l’avvocato Eduardo De Ruggero, in delega dell’avvocato L L, l’avvocato L V e l’avvocato Giovanni Saporito, in delega dell’avvocato S C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il signor G F è proprietario dell’impianto serricolo sito in Nocera Inferiore, Via Roco n. 20.
2 - Il Comune di Nocera, con provvedimento n. 1488 del 2015, ha ingiunto la demolizione di tale impianto, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001.
3 – Il signor Fierro ha impugnato tale provvedimento avanti il T.A.R. per la Campania, Sezione di Salerno, che con la sentenza n. 1211 del 2017 ha rigettato il ricorso.
4 – Il T.A.R. ha osservato che le opere edilizie, così come descritte nell'impugnata ordinanza, consistono nella "realizzazione di serre con elementi verticali in ferro infissi al suolo e copertura con reticolo di travi a due falde con altezza alla gronda di ml 1.92 mentre al colmo di ml. 3.50".
Secondo il T.A.R., “ trattasi di opere la cui consistenza denota chiaramente la loro piena rilevanza quale "nuova costruzione" che necessitava della concessione edilizia. Infatti, la concessione edilizia è necessaria “ anche per la realizzazione di serre costituite da teli di plastica sorretti da strutture portanti in ferro ancorate al terreno, in quanto, ancorché l'opera abbia carattere di relativa mobilità, ciò che assume rilevanza, ai fini urbanistici, è costituito dal fatto che la struttura sia stabilmente collegata al suolo e che l'interessato non intenda rimuoverla, fatto, questo, idoneo a caratterizzare l'uso non precario e non temporaneo dell'opera, e a trasformare, in modo durevole l'area occupata, con conseguente necessità della concessione”.
5 – In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione preliminare del Comune di improcedibilità del ricorso per essere stata nelle more presentata una domanda di sanatoria delle opere abusive.
5.1 – Per la giurisprudenza alla quale il Collegio ritiene di aderire, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso.
Per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia.
In materia edilizia, la legge n. 47 del 1985 (per come richiamata dalle successive leggi sul condono del 1994 e del 2003) ha previsto che la presentazione della domanda di condono – nei casi ivi previsti ed in presenza dei relativi presupposti – ha determinato la cessazione degli effetti dei precedenti atti sanzionatori.
Quando è proposta una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del testo unico n. 380 del 2001, si verifica invece una sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione (nel senso che questo non può essere portato ad esecuzione, finché non vi sia stata la definizione della domanda, con atto espresso o mediante il silenzio-rigetto), sicché nel caso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia ( Cfr. Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2018).
Esclusa l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, è invece fondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello per i quali vi è stata la violazione del divieto di jus novorum .
6 – L’appellante deduce, con il primo motivo, la violazione di legge in riferimento agli artt. 6, 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001 e art. 2 L.R. 19/2001 in relazione agli artt. 3 e 14 della L.R. 8/1995 e all’art. 13 della delibera G.R.C. n. 3274 del 30 maggio 1995, nonché in riferimento all’art. 4 del Regolamento regionale n. 8 del 2013.
6.1 – Con il secondo motivo di appello, l’interessato deduce la violazione di legge in riferimento all’art. 7 L. 241/1990 e agli artt. 6, 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché in relazione agli artt. 3 e 14 della L.R. 8/1995 e all’art. 13 della delibera G.R.C. n. 3274 del 30 maggio 1995.
7 – L’appellante ha dedotto che la disciplina regionale di cui alla L.R.C. 8/1995 ha sottoposto a D.I.A. (oggi SCIA) gli impianti serricoli a ciclo stagionale che presentino peculiari caratteristiche strutturali (dimensioni ed altezza). Secondo l’appellante l’impianto oggetto di causa, per natura, dimensione e funzione, rientra nei tratti tipologici previsti dalla L.R.C. 8/1995, per cui sarebbe sottoposto a SCIA (art. 9), al pari degli altri interventi edilizi minori regolati dall’art. 2 co. 1 L.R.C. 19/2001.
Secondo la prospettazione dell’appellante, la carenza di SCIA, sul piano sanzionatorio, giustifica la applicazione solo di una sanzione pecuniaria (art. 14), in luogo della demolizione.
Su queste premesse, con la seconda censura proposta, l’appellante deduce che l’Amministrazione comunale si è indebitamente sottratta al contraddittorio procedimentale, a fronte dell’esercizio di un potere “sanzionatorio” che esigeva l’esercizio del diritto di difesa.
8 – Come anticipato, tali censure sono inammissibili, in quanto introducono per la prima volta una censura al provvedimento impugnato, non proposta durante il giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 104 c.p.a.
Tale articolo ha enunciato il principio per il quale non possono essere proposti in sede di appello nuovi motivi di ricorso (per il precedente quadro normativo, cfr. Cons. St., ad. plen., 19 dicembre 1983, n. 26;Cons. St., ad. plen., 19 dicembre 1972, n. 8).
Pertanto, non sono ammissibili nuove censure contro gli atti già impugnati, se era possibile proporle sin dal primo grado di giudizio, in quanto la novità dei motivi equivale ad una domanda nuova ( cfr . Cons. St., Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2977).
8.1 – Nei motivi di impugnazione del ricorso di primo grado non vi è alcuna censura che richiama la disciplina speciale di cui alla L.R. 8/1995 e al Regolamento regionale n. 8 del 2013, come richiamati dall’appellante.
A fronte di tale eccezione, sollevata dal Comune nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio, l’appellante, nella successiva memoria depositata in data 25 maggio 2018, ha replicato che: “ nel ricorso di primo grado ha puntualmente contestato (si cfr. motivo n. V) l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 assumendo: che l’impianto serricolo in questione è soggetto a SCIA e non a permesso di costruire;che la carenza di SCIA al più avrebbe giustificato l’applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/2001, giammai la demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001”.
8.2 – Tale riferimento non è idoneo a superare l’eccezione.
Invero, anche dall’integrale lettura del quinto motivo del ricorso di primo grado emerge l’assenza di ogni riferimento alla disciplina speciale della Regione Campania.
Del resto, tale motivo neppure ha allegato quali sarebbero stati i presupposti di fatto che, in ipotesi, avrebbero consentito l’applicazione delle norme speciali vigenti in Campania.
9 – In definitiva, l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del secondo grado di lite possono essere compensate tra le parti.