Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-08-01, n. 201103522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-08-01, n. 201103522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103522
Data del deposito : 1 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05951/2011 REG.RIC.

N. 03522/2011 REG.PROV.CAU.

N. 05951/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2011, proposto da Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" Scpa in proprio e quale Mandataria Ati, Ati - Toriello Aniello Srl, rappresentati e difesi dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via di Villa Albani, 12/A;


contro

Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso M R in Roma, piazza Cavour N.17;

nei confronti di

Iter Gestioni e Appalti Spa, rappresentata e difesa dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via degli Avignonesi, 5;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 1150/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA E ANNULLLAMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO - MCP


Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Iter Gestioni e Appalti Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti gli avvocati Stajano, Roma e Soprano;


Ritenuto che non risultano conclusivamente superate le ragioni poste dal TAR a fondamento della propria negativa decisione;

ritenuto che solo un attento esame nel merito potrà valutare le modalità di applicazione al caso in esame delle norme di cui all’articolo 12 del d.P.R. n.152 del 3 giugno 1998;

non rinvenendo nei fatti come esposti un sufficiente periculum;

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