Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-25, n. 201905265
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Pubblicato il 25/07/2019
N. 05265/2019REG.PROV.COLL.
N. 09602/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9602 del 2018, proposto dal signor:
Michele D'Apollo, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Buonanno in Roma, via Fabio Massimo, 88;
contro
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma ovvero l’annullamento
previa sospensione
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis , 2 agosto 2018 n. 8656, che ha respinto il ricorso n.7814/2017 R.G. proposto per l’annullamento:
del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR 1 giugno 2017 n.374, pubblicato in data non precisata, concernente l’inserimento nella II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria, nella parte in cui non consente l’inserimento in tali graduatorie degli insegnanti tecnico pratici – ITP;
e di ogni ulteriore atto ovvero provvedimento presupposto, connesso, collegato ovvero conseguente;
nonché per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’inserimento del ricorrente appellante nella suddetta fascia delle graduatorie, e in subordine per equivalente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato G B e l’avvocato dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in I grado, come è incontestato in causa, appartiene alla categoria degli insegnanti tecnico pratici – ITP, figura professionale creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ( Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica ) la quale richiede per l’accesso alla qualifica il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, e negli istituti tecnici e professionali si occupa in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori.
2. In tale loro qualità, gli ITP sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, supplenze alle quali accede attraverso le note “ graduatorie di istituto ”. Per comprendere esattamente la materia per cui è causa, pertanto, è necessario ricostruire nelle linee generali cosa siano e come siano strutturate nel loro complesso le graduatorie in questione.
3. Le graduatorie sono in sintesi estrema elenchi nominativi di insegnanti, distinti per materia di insegnamento, dai quali i dirigenti scolastici della scuola statale attingono per individuare, in base al maggior punteggio attribuito, i soggetti con i quali concludere i corrispondenti contratti di lavoro, e quindi per assumere il personale, tanto a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato, ovvero per le cd supplenze. Esistono fondamentalmente due diversi tipi di graduatorie, che interagiscono fra loro e nel loro assetto attuale poi il risultato dell’evoluzione che di seguito si riassume.
3.1 Le graduatorie così come sono intese attualmente, ovvero come elenchi a efficacia tendenzialmente indeterminata nel tempo, sono state create come “ graduatorie permanenti ” in base all’art. 401 del d. lgs. 16 aprile 1994 n.297, così come modificato dall’art. 1 comma 6 della l. 3 maggio 1999 n.124, che è rubricato appunto “ Graduatorie permanenti ” e ai primi due commi dispone: “ Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399 comma 1 (comma 1). Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente (comma 2).”.
3.2 In altre parole, le originarie graduatorie di concorso per l’assunzione del personale, peraltro nella specie compilate all’esito di concorsi per soli titoli, che di per sé avrebbero efficacia limitata nel tempo, sono state rese permanenti per volontà di legge;per tener poi conto sia dei risultati dei concorsi indetti successivamente, sia dei nuovi titoli e della maggiore anzianità di servizio dei soggetti già iscritti, la norma prevedeva un aggiornamento in senso ampio delle graduatorie così create, da effettuare d’ufficio sia inserendo i nuovi idonei provenienti dal concorso, sia aggiornando in senso stretto la posizione, ovvero il punteggio, degli iscritti.
3.3 Il sistema delle graduatorie permanenti così creato è stato modificato una prima volta per effetto dell’art. 1 comma 1 bis del d.l. 7 aprile 2004 n.94 convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n.143, per cui “ Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione .” All’evidente scopo di sgravare il carico di lavoro dell’amministrazione scolastica, l’aggiornamento d’ufficio delle graduatorie permanenti è stato allora trasformato in un aggiornamento a domanda, rimesso ad un atto in tal senso dell’interessato. Corollario di questo sistema è stata poi la necessità di emanare appositi decreti ministeriali per disciplinare gli aggiornamenti a domanda periodici, ovvero per stabilire, di solito ogni triennio, le caratteristiche e i contenuti della domanda di aggiornamento nonché i modi e i tempi per presentarla.
3.4 Il sistema delle graduatorie permanenti è stato ulteriormente modificato, ed ha assunto l’aspetto attuale, con il noto art. 1 comma 605 lettera c) della l. 27 dicembre 2006 n.296, per cui “ con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento… ”, in sigla GAE. In altre parole, per venire incontro, in sintesi estrema, a rilievi formulati in sede europea a carico dello Stato italiano quanto ad un possibile abuso delle assunzioni a termine che con esse si effettuavano, le graduatorie permanenti sono state chiuse, essendo stato proibito l’ingresso di nuovi soggetti, salve eccezioni tassative previste dalla legge stessa, il che, nel lungo termine, dovrebbe avere come risultato appunto l’esaurimento delle graduatorie stesse, che si avrà, in prospettiva, quando tutti i docenti in esse compresi saranno stati assunti a tempo indeterminato dall’amministrazione.
3.5 Per completezza, si ricorda che la chiusura delle graduatorie, ovvero la creazione delle GAE non ha però eliminato la necessità di emanare i periodici decreti di aggiornamento di cui si è detto: il sistema dell’aggiornamento a domanda è infatti rimasto, e dell’aggiornamento stesso permangono i presupposti, dato che esso deve essere domandato da chi, per effetto del servizio prestato come supplente a titolo precario o di altri titoli nel frattempo conseguiti, intenda far valere il maggior punteggio cui abbia diritto, avanzare nella graduatoria e quindi aumentare le proprie possibilità di assunzione.
3.6 Accanto alle GAE, esistono le graduatorie di istituto, previste dal D.M.