Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202306499

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202306499
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306499
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 06499/2023REG.PROV.COLL.

N. 04667/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2020, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Gatti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliulo, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, n. -OMISSIS-2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS- e dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Gatti Vittorio e Preden Sergio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione.

1.1 La sanzione disciplinare veniva irrogata a seguito di un procedimento penale nell’ambito del quale il militare era stato indagato per il reato di corruzione poiché avrebbe ricevuto una somma di denaro al fine di omettere alcuni controlli fiscali. La vicenda penale veniva definita con decreto di archiviazione per prescrizione del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-.

1.2 L’amministrazione avviava quindi il procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione espulsiva, a seguito della quale l’I.N.P.D.A.P. provvedeva a sospendere il pagamento del trattamento pensionistico e a chiedere la restituzione della somma sino a quel momento corrisposta.

1.3 Per i medesimi fatti veniva inoltre avviato anche un procedimento presso la Procura Militare della Repubblica di -OMISSIS-per il reato militare previsto dall’art. 3 della legge n. 1383/1941: il relativo giudizio veniva definito (successivamente all’adozione del provvedimento espulsivo) con sentenza “ di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ”.

2. Il signor -OMISSIS-adiva il T.A.R. Lazio che accoglieva il ricorso (principale) avverso la sanzione disciplinare, ritenendo che i fatti valutati dalla Commissione di disciplina nel procedimento disciplinare non fossero indicativi, in maniera certa ed univoca, dell’avvenuta realizzazione della condotta contestata al ricorrente in riferimento all’illecita percezione delle somme di denaro. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, la richiesta di archiviazione del P.M. si fondava unicamente sull’accertata esistenza della prescrizione, senza contenere alcuna valutazione in ordine al merito dell’ipotesi accusatoria, mentre le fonti di prova valutate dalla Commissione di disciplina e menzionate nel provvedimento impugnato non erano idonee per la loro genericità, contraddittorietà e non sicura attendibilità, ai fini della prova univoca della condotta.

2.1 Quanto ai motivi aggiunti, spiegati avverso il provvedimento dell’Inpdap di sospensione dei pagamenti e di recupero delle somme corrisposte, il TAR ne dichiarava l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia pensionistica riservata alla giurisdizione della Corte dei conti.

3. Con rituale e tempestivo atto di appello l’Amministrazione pure segnata in epigrafe lamenta l’erroneità della sentenza per Violazione e falsa applicazione art. 653 c.p.p.- erronea valutazione degli atti di causa - invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione.

4. Si è costituito l’appellato che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi nonché l’infondatezza nel merito.

5. In data 23 ottobre 2020 si è costituito anche l’INPS, chiedendo l’accoglimento dell’appello del Ministero.

6. All’udienza di smaltimento del 23 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto.

8. Con un unico motivo di appello il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.p., l’erronea valutazione dei fatti di causa nonché l’invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione.

8.1 In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea poiché, ai sensi dell’art 653 c.p.p., è solo il giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato che produce effetti preclusivi nell’ambito del procedimento disciplinare e non la pronuncia di prescrizione. Nel caso di specie il decreto di

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