Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-06, n. 202301248
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 01248/2023REG.PROV.COLL.
N. 01534/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2018, proposto dalla signora M M, rappresentata e difesa dall’avvocato D S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi, n. 2;
contro
il Comune di Mileto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola D’Agostino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Russo in Roma, via Stefano Longanesi, n. 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione prima, n. 1839 dell’8 settembre 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mileto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la Cons. E L;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dal permesso di costruzione n. 54/11,
nonché dal permesso in variante in diminuzione n. 26/13 e dalla nota n. 10916 dell’8 ottobre 2013, nella parte in cui hanno disposto il pagamento da parte dell’interessata degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, nonché la stipula della polizza fidejussoria.
1.1. Inoltre, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni.
2. Con il ricorso di primo grado, sono stati impugnati i provvedimenti sopra indicati con un unico articolato motivo – da pag. 6 a pag. 13 - così rubricato:
VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento agli artt. 16, 17 e 19 dPR 380/2001;
VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento agli artt. 50,51,52 l.r. n. 19/2002;
ECCESSO DI POTERE, per sviamento, contraddittorietà, illogicità, errore in procedendo, violazione di indirizzi regionali, errore di fatto;
INCOMPETENZA FUNZIONALE;
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM;
VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all’art. 3 l. 241/1990;
VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all’art. 1 d.lgs. 29.3.2004 n. 99;
VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all’art. 2135 c.c.;
ECCESSO DI POTERE, per violazione del d.m. 10.5.1977 n. 801 e ss.mm.;
2.1. In particolare, secondo la tesi della ricorrente, le opere per le quali sono stati rilasciato i titoli edilizi rientrerebbero nella previsione dell’art. 17 del 17/3 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché dall’art. 51 della l.r. n. 19 del 2002, ai sensi dei quali il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (art. 17 d.P.R. n. 380 del 2001); b) “Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell’articolo precedente, il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli” (art. 51 l.r. 19 del 2002).
Nel caso in esame non vi sarebbe dubbio che l’infrastruttura assentita (costruzione di una