Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-17, n. 201805953

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-17, n. 201805953
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805953
Data del deposito : 17 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2018

N. 05953/2018REG.PROV.COLL.

N. 05474/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2017, proposto da:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST di Lecco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G L P, con domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

R Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

nei confronti

Siemens Healthcare Srl, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate - ASST di Vimercate non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00906/2017, resa tra le parti, concernente bando, pubblicato sulla

GURI

13 luglio 2016, con cui la ASST di Lecco ha indetto una procedura aperta per la fornitura in lotto unico di un sistema preanalitico di automazione -TLA nonché di materiali diagnostici e noleggio strumentazione per analisi di laboratorio da destinare alle ASST di Lecco, stazione appaltante capofila, ed ASST di Vimercate.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R Diagnostics S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati F C e G F F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato in G.U.R.I. il 13/07/2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - A.S.S.T. di Lecco ha indetto una procedura aperta per la fornitura di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi di laboratorio - destinati ai Dipartimenti di Medicina di Laboratorio sia dell'Azienda medesima (presso i presidi ospedalieri di Lecco e Merate) sia dell'A.S.S.T. di Vimercate – per la durata di 72 mesi, per un ammontare annuo di Euro 2.156.000,00, IVA esclusa (quindi per un totale previsto di Euro 12.936.000,00, IVA esclusa) e un valore complessivo, in caso di effettiva adesione delle Aziende indicate nel Capitolato Speciale, di Euro 25.872.000,00 (IVA esclusa) da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. L'Azienda di Lecco, in particolare, ha agito in qualità di Capofila, su delega conferitale per l'espletamento della gara dall'Azienda di Vimercate, prevedendo, altresì, che le altre Aziende Sanitarie facenti parte del Consorzio "Unione ASST: ATS Brianza-Pavia" avessero la facoltà di aderire, eventualmente anche in via postuma, al contratto stipulato all'esito dell'aggiudicazione, fino a un importo massimo pari al 100% del valore dell'appalto.

1.2. La procedura (il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato in un primo tempo fissato al 26/9/2016) era articolata in due lotti (punto 3 del "Regolamento di gara" nonché p. 1 del Capitolato tecnico):

- Lotto 1: "test di chimica clinica, proteine specifiche, immunometria", ovvero "fornitura di materiali diagnostici e noleggio dei relativi sistemi di laboratorio per chimica clinica, proteine specifiche e immunometria per l'ASST di Lecco";

- Lotto 2, "test di sierologia virologica e test di legge per la validazione delle sacche di sangue", ovvero, "fornitura di materiali diagnostici e noleggio dei relativi sistemi di laboratorio per sierologia virologica e test di legge per la validazione delle schede di sangue per l'ASST di Lecco e l'ASST di Vimercate".

1.3. Sempre nel Capitolato Tecnico si legge che lo scopo, perseguito dal Dipartimento di Medicina di Laboratorio (DML) dell'Azienda di Lecco con la gara, è quello di riorganizzare la propria attività di Medicina di Laboratorio, indirizzandola verso un modello di "HUB &
SPOKE" con attribuzione del ruolo di HUB al presidio di Lecco e del ruolo di SPOKE al presidio di Merate.

Nel contesto di tale progetto, quindi, il DML dovrebbe rappresentare il nodo di una rete territoriale interaziendale di medicina di laboratorio, realizzata con il coinvolgimento dei laboratori delle AA.SS.TT. di Vimercate e Monza, ricollegando in un unico sistema sia le piattaforme analitiche (gli analizzatori) acquisite con la procedura di gara, sia quelle già presenti in laboratorio. Allo scopo la stazione appaltante ha reputato necessaria l'acquisizione di un sistema di automazione "TLA" (Total Lab Automation System), necessariamente aperto, che sia, cioè, "in grado di integrare diversi tipi di piattaforme analitiche eterogenee" (cioè risulti compatibile sia con i modelli di analizzatori già presenti presso il presidio di Lecco, indicati nel Capitolato Tecnico, sia con quelli, indeterminabili a priori, offerti da parte del concorrente, che sarebbe risultato aggiudicatario all'esito della procedura).

1.4. La R Diagnostics spa (d’ora in poi indicata come R spa) non ha presentato domanda di partecipazione, ma ha proposto ricorso al TAR Lombardia, Milano, chiedendo l’annullamento in parte qua della lex specialis , ritenuta pregiudizievole ai fini della propria partecipazione alla gara nella parte in cui accorpava la fornitura del sistema TLA e della strumentazione analitica integrata nell’automazione, deducendone l’illegittimità (con cinque motivi) per violazione (tra l’altro) del principio di concorrenza e di proporzionalità nonché per carenza di motivazione ed irragionevolezza.

In vista dell'udienza di merito al TAR la ricorrente, dopo aver comunicato di non aver partecipato alla gara per nessuno dei lotti, ha ridotto il petitum all'annullamento della gara limitatamente al lotto 1 (rinunciando per sopravvenuto difetto d'interesse al terzo motivo).

1.4.1. La resistente stazione appaltante, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, poiché, non essendosi in presenza di clausole immediatamente escludenti, l'esponente avrebbe avuto l'onere di presentare la domanda di partecipazione, magari concludendo un RTI con uno dei due operatori che distribuiscono il sistema di automazione TLA indicato nella legge di gara, onde vantare una posizione giuridica tutelata da far valere con l'impugnazione.

1.5.Con sentenza n.906/2017 il TAR Lombardia, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva di R spa, lo dichiarava improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle censure dedotte con riguardo al lotto 2 (in corrispondenza alla dichiarazione della ricorrente R spa di voler concentrare l’interesse a ricorrere sul solo lotto 1) e, quindi, nel merito, accogliendo in parte qua lo stesso ricorso quanto al lotto 1, annullava la legge di gara nella parte in cui non dispone la suddivisione in più lotti prestazionali della catena di automazione TLA, da un lato, e, dall’altro, dei restanti beni fungibili (spese compensate).

In particolare il giudice di primo grado rilevava che tali disposizioni risultano illegittime “per violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, come trasfusi nel d.lgs. n.50/2016, nonché per insufficienza, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione”.

1.6. Con l’appello in epigrafe la ASST di Lecco ha impugnato la detta sentenza, limitatamente alla pronuncia sul lotto 1, chiedendone (con due articolati motivi) la corrispondente riforma, previa sospensione, nella parte in cui, preliminarmente dichiarata la legittimazione a ricorrere di R Diagnostics spa, poi nel merito ha accolto in parte qua il ricorso di R, annullando le disposizioni della legge di gara, che accorpavano nel lotto 1 prestazioni eterogenee.

1.7. Si è costituita in giudizio la R Diagnostics spa, con sede legale a Monza, che con memoria del 4 settembre 2017 ha puntualmente contestato i motivi di impugnazione formulati avverso la sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello (nonché dell’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata).

1.8. Nell’imminenza della trattazione della causa nel merito, con memoria 8 gennaio 2018 l’Azienda sanitaria appellante ha controdedotto alle osservazioni esposte da R spa nella memoria del settembre 2017, sottolineando che il progetto di riorganizzazione dell’HUB di Lecco dovrebbe essere valutato da un punto di vista complessivo e che, in tal guisa, la scelta della “configurazione del lotto 1” si rivelerebbe ragionevole, motivata ed, in sostanza, obbligata, essendo la sola in grado di far conseguire tutti gli obiettivi che la riorganizzazione del Dipartimento di Medicina di laboratorio dell’Azienda di Lecco mira a realizzare.

Ha presentato memoria difensiva (in data 9 gennaio 2018) anche R spa, che, con puntuali controdeduzioni, ha insistito per il rigetto dell’appello.

1.9. Infine con memoria di replica del 12 gennaio 2018 l’Azienda sanitaria appellante ha insistito sulla fondatezza delle censure dedotte avverso la sentenza di primo grado, soffermandosi ancora sulla dedotta carenza di legittimazione a ricorrere di R spa, in corrispondenza alla mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara per il lotto 1, nonché sulla ragionevolezza della configurazione elaborata per la fornitura del lotto 1.

Con analoga memoria di replica del 12 gennaio 2018 R spa, invece, ha puntualmente replicato alle osservazioni di parte avversa, insistendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza meglio indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va premesso che la sentenza è stata appellata solo nella parte in cui, quanto al lotto 1, in via preliminare ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da R (per carenza di legittimazione attiva) e poi nel merito ha annullato le disposizioni del bando e della disciplina di gara, che hanno inserito in un unico lotto (lotto 1) la fornitura sia del sistema di automazione Total Laboratory Automation System – TLA aperto (da installare presso il presidio di Lecco) sia della strumentazione analitica automatizzata e dei correlati materiali di consumo.

Giova rammentare che con la fornitura del lotto 1 (oggetto della presente controversia) la ASST di Lecco si prefigge di riorganizzare l’attività di Medicina di Laboratorio mediante il miglioramento del ruolo di HUB del presidio di Lecco, quale “nodo –Core Lab –di una rete territoriale interaziendale costituita con i laboratori dell’ASST di Vimercate e dell’ASST di Monza”(vedi capitolato tecnico, paragrafo Premesse ed Obiettivi);
per tali ragioni, quindi, la stazione appaltante ha stabilito di consolidare in unico sistema le piattaforme analitiche (quelle nuove da aggiudicare e quelle già presenti in laboratorio) mediante l’acquisizione di un sistema di automazione TLA aperto, che, gestendo prelievi, trasporto ed archiviazione campioni, sia in grado di integrare diversi tipi di piattaforme analitiche, e cioè risulti compatibile con i modelli di analizzatori già presenti presso il presidio di Lecco (indicati nel capitolato) e con quelli indicati nell’offerta, che si sarebbe aggiudicata la gara in controversia.

In questo grado di appello, in sostanza, principale oggetto della controversia sono quelle prescrizioni della legge di gara, che, nonostante la natura eterogenea delle prestazioni, prevedono la concentrazione nello stesso lotto 1 della fornitura sia del sistema di automazione TLA aperto sia del materiale reagente e della strumentazione diagnostica automatizzata integrata nel Core Lab del presidio di Lecco.

2.1. Come abbiamo detto nel fatto, la sentenza impugnata si è pronunciata nel senso che “la decisione di non suddividere il Lotto 1 in più lotti, a fronte della esigenza di più forniture tra loro distinte, risulta illogicamente e immotivatamente restrittiva della concorrenza e contraria alle previsioni normative da ultimo richiamate”, cioè le disposizioni inserite negli artt. 30 e 51 del D-LGS. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici), che (rispettivamente) prevedono il rispetto dei principi di derivazione comunitaria della libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché la necessaria suddivisione dell’appalto in lotti funzionali in corrispondenza alle varie categorie in cui sono distinti lavori, servizi e forniture.

Pertanto il giudice di primo grado statuisce che “la disciplina di gara, nella parte in cui non dispone la suddivisione in più lotti prestazionali della catena di automazione TLA, da un lato, e, dall’altro, dei restanti beni fungibili, risulta illegittima per violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, come trasfusi nel d.lgs. n.50/2016, nonché per insufficienza, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione”.

2.2. Invece l’appellante Azienda Sanitaria chiede la riforma della sentenza, formulando le seguenti argomentazioni:

1.la ricorrente R, pur se non in grado di fornire il sistema di automazione Flex Lab (come asserito nel ricorso), avrebbe, comunque, potuto presentare una offerta conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico, associandosi in RTI con Abbott (indicata dalla stessa ricorrente come uno dei due distributori di tale sistema di automazione) né la concrea realizzazione di tale modulo organizzativo sarebbe stata poco verosimile, atteso che R spa, da un lato, aveva già partecipato in RTI con Abbot srl ad altra analoga gara, offrendo il sistema di automazione aperto “Flex Lab, mentre, dall’altro, nella gara in controversia la stessa ricorrente non avrebbe esibito alcuna documentazione (come la mancata accettazione da parte di Abbott di aderire ad una proposta di RTI avanzata da R per il laboratorio della ASST di Lecco) da cui emerga con ragionevole certezza che la ricorrente non abbia avuto la concreta possibilità di presentare la sua offerta alla gara;

2. nel caso di specie la specifica riorganizzazione del servizio analisi della ASST di Lecco, ponendo la struttura di laboratorio di Lecco in posizione di HUB (centro di convergenza territoriale anche delle prestazioni erogate da una rete di laboratori di diverse ASST) comporterebbe l’esigenza di una gestione unitaria del progetto di riorganizzazione del laboratorio HUB con la conseguenza che l’accorpamento in un solo lotto della fornitura delle diverse strumentazioni dovrebbe essere valutata in relazione al progetto complessivo di riorganizzazione del laboratorio, che lo pone in posizione di Centro – Core Lab della rete di laboratori limitrofi.

3. la scelta di affidare ad un solo soggetto la fornitura del sistema TLA e della strumentazione diagnostica sarebbe ampiamente praticata dalle aziende sanitarie;

4. non sarebbe ragionevole ritenere che, i un confronto tra le esigenze della concorrenza e quelle funzionali della stazione sanitaria appaltante, debbano sempre prevalere quella della concorrenza, specie ove si consideri che, proprio tenendo conto dell’esigenza di tutelare la libera concorrenza, la stazione appaltante ha previsto nel capitolato di gara la possibilità per le imprese di partecipare anche riunite in RTI.

2.3. Da parte sua R Diagnostic spa, d’ora in poi indicata come “R spa” (ricorrente vittoriosa in primo grado), contesta la fondatezza dei motivi di appello, argomentando che, in sostanza, la legge di gara, nel comprimere ingiustificatamente il confronto concorrenziale, avrebbero implicitamente individuato (dettandone le caratteristiche tecniche essenziali con clausola in sostanza immediatamente escludente) sia uno specifico sistema TLA aperto (cioè quello prodotto dalla “Inpeco” con la denominazione “Flex Lab”) sia i possibili operatori del settore in grado di offrirne il noleggio, cioè Siemens Healthcare srl ed Abbott srl.

3.1. Al riguardo R aggiunge che, invece, la catena di automazione TLA, di cui dispone, denominata Cobas 8100, mancherebbe di alcune caratteristiche indispensabili, richieste a pena di esclusione dal capitolato tecnico, art 7, tra cui, ad esempio, la disponibilità di slot liberi per successive integrazioni nonché la possibilità di collegare altra strumentazione presente in laboratorio come integrare l’analizzatore ACL TOP 700, modello già in servizio presso il laboratorio di Lecco.

2.4. Riepilogate nei sensi esposti le linee portanti delle contrapposte posizioni difensive, il Collegio, in primo luogo, ritiene (per economia di mezzi) di poter prescindere dall’esame del primo motivo di appello, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in via preliminare, dichiara la legittimazione a ricorrere di R spa (nonostante la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua), considerato che, comunque, l’appello appare meritevole di accoglimento con riguardo al secondo motivo, con il quale l’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato le disposizioni del bando e della legge di gara, che hanno accorpato nel lotto 1 la fornitura sia del sistema di automazione TLA aperto sia della strumentazione analitico/diagnostica automatizzata integrata nell’automazione del core lab sia il materiale di consumo necessario per il funzionamento dei sistemi proposti.

Peraltro, poiché con il suddetto secondo motivo l’appellante affronta la questione principale della presente controversia, la pronuncia del Collegio su tale questione risulta idonea ad assicurare pienamente l’utilità e l’effettività della tutela giurisdizionale spettante alle parti del giudizio.

2.5. Ad avviso del Collegio molte delle argomentazioni esposte dall’appellante ASST di Lecco risultano condivisibili.

2.5.1. In primo luogo, premesso che il capitolato tecnico della gara in controversia evidenzia che lo scopo perseguito dalla ASST di Lecco è “quello di riorganizzare la propria attività di Medicina di Laboratorio, indirizzandolo verso un modello di HUB &SPOKE”, va sottolineato che l’operazione di riorganizzazione ha carattere di intervento complesso, che non si limita alla sola installazione nel presidio di Lecco del sistema TLA, ma richiede contestuali ulteriori interventi, ben individuati nel capitolato tecnico e da inserire nella offerta di gara comprensiva di tutte le componenti del laboratorio HUB (sistema TLA, strumentazione e materiale di consumo per le analisi), al fine di realizzare anche notevoli miglioramenti dell’intero ambiente del laboratorio quali il miglior uso degli spazi, miglior ergonomia a vantaggio degli addetti e migliori condizioni di rumorosità e temperatura.

2.5.2. Pertanto una valutazione complessiva delle caratteristiche dei progetti imposte dal capitolato tecnico, da un lato, fa emergere chiara ed evidente l’esigenza di una gestione unitaria del progetto di riorganizzazione del laboratorio con ruolo di HUB e, dall’altro, suggerisce la riflessione che la eventuale separazione delle suddette componenti del lotto 1 avrebbe rischiato di compromettere, quale elementare conseguenza di una non contestuale progettazione globale, il raggiungimento di svariati primari obiettivi della riorganizzazione del laboratorio del presidio in questione quali (appunto come accennato) il miglioramento dell’uso degli spazi, dell’ergonomia delle posizioni di lavoro e dell’impatto acustico nell’ambiente di lavoro.

2.5.3. Infatti, non a caso, il capitolato tecnico richiedeva che i progetti presentati in gara avessero determinati requisiti, quali, tra l’altro: essere orientati alla migliore integrazione delle piattaforme analitiche ed automazione sostenibile, integrare la funzione dei laboratori dei presidi di Lecco e di Merate, contenere eventuali proposte di modifiche edili/impiantistiche collegate ad un eventuale diversa collocazione delle strumentazioni già presenti, contenere una previsione di Core Lab espandibile, contenere un piano operativo di transizione dal sistema attuale a quello definitivo previsto nel progetto senza interruzione dell’attività diagnostica.

2.5.4. Appare, pertanto, non condivisibile l’osservazione sul punto dell’appellata, che, quale mezzo alternativo per raggiungere i suddetti obiettivi, prospetta la possibilità che la stazione appaltante ponesse la riorganizzazione del laboratorio del presidio di Lecco “in carico ai soggetti chiamati a presentare offerta per gli analizzatori e per i reagenti, una volta conosciuta la catena TLA aggiudicata”.

Infatti, a prescindere dal fatto che i soggetti, che avrebbero partecipato alla gara offrendo gli analizzatori, avrebbero previsto nell’offerta una adeguata remunerazione per tale oneri di riorganizzazione, appare evidente il rischio che i prospettati interventi di riorganizzazione, distinti tra loro e non contestuali, non si rivelassero idonei ad assicurare un risultato finale ottimale a causa delle difficoltà che comunemente sorgono quando si riorganizzano strutture complesse, come nel caso di specie in cui la stazione appaltante, in presenza di un preesistente sistema automatizzato cd per isole, doveva provvedere a connettere gli analizzatori di tali isole in un sistema TLA totalmente automatizzato. .

2.5.5. In conseguenza la concentrazione delle forniture in questione nel lotto 1 non risulta neanche in contrasto con l’art 51 del D-LGS. n.50/2016 sotto plurimi profili: infatti, sotto il profilo oggettivo, la stazione appaltante, nel capitolato tecnico e nelle osservazioni trasmesse a R in data 30 agosto 2016 (in riscontro alla istanza di annullamento in autotutela di varie disposizioni della legge di gara) ha compiutamente illustrato le caratteristiche della riorganizzazione del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della ASST di Lecco e, specularmente, le ragioni dell’accorpamento delle diverse forniture in un lotto unico, mentre, sotto il profilo soggettivo, si dubita che R spa sia legittimata ad invocare l’osservanza dell’art.51 citato sotto il profilo in questione, introdotto dal legislatore per favorire la concorrenza e la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle gare indette da pubbliche amministrazioni, ove si consideri che tale società non rientra in nessuna di tali categorie.

2.5.6. Quindi non appare affetta né da irragionevolezza né da contraddittorietà la scelta della stazione appaltante di unificare nel lotto 1 le controverse forniture, che, pur eterogenee nella loro natura (quali, da un lato, il sistema di TLA aperto e, dall’altro, la strumentazione analitica ed il materiale di consumo), tuttavia, risultano funzionalmente connesse e teleologicamente preordinate a trasformare il laboratorio del presidio di Lecco in un HUB territoriale, operante all’interno di una rete di laboratori di diverse ASST.

2.6.Inoltre, nel caso di specie, come in particolare rileva l’appellante con osservazione condivisa da questo Collegio, l’invocata (diversa) scelta organizzativa (cioè quella di suddividere in più lotti distinti la fornitura del sistema TLA e quella delle strumentazioni analitiche) avrebbe comportato il rischio che il modernissimo sistema TLA non fosse in grado di rapportarsi efficacemente con le altre strumentazioni diagnostiche, che ad esso si riferiscano, dando luogo ad un evidente e grave pregiudizio per il perseguimento della riorganizzazione, che la ASST di Lecco intende realizzare attraverso la creazione di un laboratorio analisi di livello HUB.

2.7. Sotto diverso profilo, poi, il Collegio (concordando con quanto segnala l’appellante) rileva che in più casi le Aziende sanitarie hanno concentrato in un unico lotto la fornitura del sistema TLA e della connessa strumentazione analitica all’evidente scopo di realizzare un unico processo diagnostico ed un’unica strumentazione, integrando gli strumenti analitici connessi ad un unico sistema di automazione TLA.

2.8. Peraltro, seppure si condividesse l’assunto della appellata che la concentrazione delle forniture in questione in un unico lotto comporti una compressione del principio della libera concorrenza, tuttavia appare evidente che, nel rispetto del principio della proporzione, la stazione appaltante ha considerato la esigenza di mitigare tale conseguenza derivante dalla propria scelta aziendale, prevedendo, a tal fine, che i vari operatori (non in possesso dei requisiti richiesti per presentare un‘offerta) potessero partecipare alla gara anche con il modulo organizzativo del RTI.

In tal modo, quindi, R spa avrebbe potuto, in ipotesi, associarsi in RTI con uno dei due operatori (Siemens ed Abbott), che (a dire dell’appellata medesima) sarebbero gli unici a commercializzare tale sistema TLA aperto, come già accaduto quando la stessa R (secondo quanto riferisce l’appellante stazione appaltante) ha partecipato in raggruppamento con Abbott in una analoga gara, bandita da una azienda sanitaria della Regione Piemonte.

2.8.1. Tra l’altro è opportuno aggiungere che non trova adeguata conferma negli atti del giudizio neanche lo stesso assunto del ricorrente, secondo il quale il capitolato tecnico indicava dei requisiti tecnici, che, in realtà, avrebbero individuato uno specifica apparecchiatura commercializzata solo da due operatori del settore sanitario (cioè Siemens Healthcare srl ed Abbott srl).

Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione sulla carenza di un adeguato riscontro probatorio di tale assunto, il Collegio rileva che, comunque, dalla documentazione, presentata in primo grado (schermata del sito di INPECO, produttore svizzero del sistema TLA in questione) dalla stessa ricorrente R spa, si ricava l’annotazione che la produzione di sistemi di automazione Flex Lab, quanto meno, è stata selezionata o scelta da svariati produttori di apparecchiature diagnostiche tra cui è indicata anche R spa.

2.9. Peraltro (sotto un ulteriore distinto profilo), va considerato che, comunque, all’Azienda sanitaria appellante deve essere consentito un bilanciamento tra il principio della libera concorrenza ed il principio di buon andamento e di economicità, anche se ogni stazione appaltante, applicando il principio di proporzione, è tenuta a dettare prescrizioni di gara, che, nel consentirle di perseguire il proprio obiettivo, nel contempo arrechino il minor pregiudizio possibile alle contrapposte posizioni tutelate in capo agli aspiranti partecipanti alla gara.

2.9.1. A tale criterio si è attenuta anche la ASST di Lecco, che (stazione appaltante nella procedura di gara in questione), non solo, ha adeguatamente illustrato nel capitolato tecnico ( vedi Premessa ed Obiettivi) l’esigenza di realizzare, nel lotto 1, contestualmente plurimi obiettivi funzionali, ma ha dato, altresì, corretta applicazione al principio di proporzione, atteso che (come abbiamo detto) ha previsto, tra l’altro, che gli operatori del settore potessero partecipare alla gara con un progetto elaborato da un RTI .

4. Per le esposte considerazioni, quindi, assorbito per economia di mezzi l’esame dei motivi o profili di motivi, che non arrecherebbe ulteriore utilità all’appellante, l’appello va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, quanto al lotto 1, va respinto il ricorso proposto in primo grado.

Considerate le caratteristiche di fatto della vicenda, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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