Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-17, n. 202404406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-17, n. 202404406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404406
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 04406/2024REG.PROV.COLL.

N. 00856/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2021, proposto da Camma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C, M D, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Provincia di Benevento, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2689/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. R C;

Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.


FATTO e DIRITTO

1.La questione controversa riguarda la rideterminazione degli oneri di costruzione, ad opera del Comune di Benevento, per un immobile già realizzato dall’appellante.

In particolare nell’anno 2007, la dante causa dell’odierna appellante, Camma Srl, ha acquistato un terreno di mq 9.795 in Benevento, Via dei Mulini in zona D1, per il quale ha ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio, poi realizzato, con destinazione commerciale per superficie di circa mq 3.000 e volumetria di circa 20.000 mc.

Con nota n. 30653 del 4 aprile 2017, il Comune di Benevento ha comunicato l’avvenuta rideterminazione dell’importo degli oneri concessori a seguito della riclassificazione del suolo in zona E 1.

In particolare, in ordine alla riclassificazione del terreno in questione, con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 26 febbraio 2009, il Comune appellato ha approvato il Piano Urbanistico Comunale;
detta delibera è stata pubblicata sul BURC n. 21 del 30 marzo 2009.

A seguito dello svolgimento dell’ iter di approvazione, con la delibera del Consiglio comunale di Benevento n.3 3 del 26 luglio 2012 si è provveduto all’approvazione degli esiti della conferenza di servizi relativa all’istruttoria sul PUC, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Benevento in data 12 settembre 2012;
con la medesima delibera si è dato poi atto che tutti gli allegati del PUC erano stati depositati presso il Settore Urbanistica del Comune e che sul sito web erano depositati tutti i documenti e gli allegati al PUC.

Con decreto n. 54 del Presidente della Provincia di Benevento è stato approvato il PUC;
detto decreto è stato pubblicato in data 6 dicembre 2012 all’albo pretorio della provincia di Benevento (si veda allegato 7 memoria costituzione Comune di Benevento) ed è stato pubblicato sul BURC della Regione Campania il 24 dicembre 2012.

In sede di primo grado l’odierna appellante ha proposto ricorso avverso gli atti di approvazione del PUC (delibera consiliare n.33 del 26 luglio 2012 e decreto n. 54 del Presidente della Provincia di Benevento del 6 dicembre 2012) ed il relativo ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività.

2. La ricorrente di primo grado ha proposto appello, per le seguenti ragioni.

I Erronea dichiarazione di irricevibilità del ricorso;

II Errore nella redazione della cartografia - manifesta irrazionalità – difetto dei presupposti – carenza assoluta di motivazione.

Con il primo motivo censura la mancata pubblicazione sui quotidiani della pubblicazione del BURC, prevista dall’art. 24, comma 11, della l.r. Campania n.16/2004;
rileva l’appellante, inoltre, che nella fattispecie non sarebbe intervenuta la pubblicazione all’albo pretorio, necessaria al fine del decorso del termine per l’impugnazione, nonché censura il comportamento del Comune che avrebbe lasciato “informalmente” a disposizione del pubblico gli elaborati del nuovo strumento urbanistico.

Il motivo è infondato.

La norma di riferimento è costituita dall'art.24, comma 11, della L.R. della Campania n.16/2004 il quale prevede che " il PUC è approvato con decreto del Presidente della provincia, previa delibera di Giunta provinciale, ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il PUC entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato ".

Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività in quanto presentato oltre i termini decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della provincia;
detto decreto infatti veniva pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Benevento il 6 dicembre 2012 (e non il 2 come riportato nella decisione di primo grado) restando affisso per i successivi quindici giorni;
conseguentemente il termine per la proposizione del ricorso iniziava a decorrere il 21 dicembre 2012 per spirare il 19 febbraio 2013, mentre il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2017.

Quanto alla pubblicazione sull’albo del Comune occorre rilevare che questa, come già premesso in fatto, è intervenuta per la delibera conclusiva dell’iter di approvazione (ratifica degli esiti della conferenza di servizi relativa all’istruttoria sul PUC) in data 12 settembre 2012.

In considerazione della tempistica sin qui descritta il ricorso in primo grado è irricevibile per tardività.

Va ancora rilevato che quanto avvenuto nella fattispecie è in linea con i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza che ritiene che nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato.

Nello specifico peraltro, il Comune non si è limitato ad un avviso” informale” come ritiene l’appellante in quanto unitamente alla pubblicazione della delibera 33/2012 ha anche pubblicato una nota a firma del Vice segretario dell’Ente nella quale si dava notizia proprio del deposito on line della documentazione accessoria.

Sul punto deve rilevarsi che la pubblicazione on line sostituisce formalmente quella cartacea come già prescritto dall’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 in base al quale a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Nello specifico l’appellante aveva pertanto tutti gli strumenti, non di particolare complessità - essendo collegati all’acquisizione on line della notizia – di conoscibilità delle modifiche urbanistiche in itinere.

Sulla scorta di quanto sopra pertanto non emerge un difetto di istruttoria in considerazione della intervenuta pubblicazione all’albo pretorio ed al BURC;
quanto poi alla pubblicazione sui giornali della notizia dell’avvenuta pubblicazione sul BURC (prescritta dal richiamato art 24 l.r. 16/2004) è da ritenersi che assolva solo a finalità di pubblicità notizia e quindi non è idonea alla decorrenza del termine ai fini dell’impugnazione, fermo restando che comunque la disposizione che prevede detta pubblicazione è stata abrogata dall’art. 4, comma 1, lettera f) , l.r. 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal 150° giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge).

Né tantomeno rileva, come sostiene l’appellante, la collocazione nell’ambito del BURC ove è stato pubblicato (sezione “avvisi e bandi di gara”) atteso che comunque è intervenuta la pubblicazione su detto strumento di pubblicità.

In disparte ogni considerazione di fatto circa la numerosità delle osservazioni degli interessati come emergono dagli atti di causa, che è indubbia testimonianza della natura partecipata del procedimento di formazione del PUC.

3. In ogni caso, nel merito, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la mera esistenza, nella pianificazione previgente, di una destinazione urbanistica più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a fondare in capo a quest'ultimo quell'aspettativa qualificata la cui sussistenza imporrebbe all'Amministrazione un obbligo di più puntuale e specifica motivazione rispetto a quella, di regola sufficiente, basata sul richiamo alle linee generali di impostazione del piano ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 55479).

4. In considerazione di quanto sopra il ricorso è da respingere.

5. Sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.

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