Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-18, n. 201005808

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-18, n. 201005808
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005808
Data del deposito : 18 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03072/2006 REG.RIC.

N. 05808/2010 REG.DEC.

N. 03072/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2006, proposto da:
Bovio Emilio e Shival s.a.s. di Nancy Shipton &
C., rappresentati e difesi dagli avv. G P e G P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. F G L G, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenio G in Roma, via Giuseppe Pitre' n. 13;
Regione Puglia;

nei confronti di

Ge.Pa s.a.s. di Germinario Emanuele e C.;
S.E.A. s.a.s.;
Impresa Graziano s.r.l.;
Scaringi Costruzioni s.r.l.;
Manna Cosimo Damiano;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 05116/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato i giorni 1, 7, 8 e 19 aprile 2006 e depositato il 12 seguente l’avv. Emilio Bovio e la Shival s.a.s., proprietari di aree nel quartiere Sant’Angelo del Comune di Trani già destinate a standard dal piano di zona ex lege n. 167/1962 approvato nel 1979 ma non attuato per quanto attiene ai servizi, poi tipizzate “B speciali” nel nuovo P.R.G. adottato ma non approvato, hanno appellato la sentenza 1° dicembre 2005 n. 5116 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso gli atti del procedimento di approvazione del “programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato contratto di quartiere II” emessi dal Comune e riguardanti il quartiere Sant’Angelo. In particolare, hanno lamentato che il TAR abbia erroneamente disatteso alcune censure e dichiarato altre inammissibili per carenza di interesse o genericità, nonché hanno chiesto la riforma della pronuncia anche in ordine alla statuizione di loro condanna al pagamento delle spese.

Costituitosi in data 5 dicembre 2006 il Comune appellato e fissata la trattazione dell’appello per l’odierna udienza pubblica, il 16 aprile 2010 gli appellanti hanno depositato la deliberazione consiliare 31 marzo 2009 n. 8, di approvazione del piano urbanistico generale della città di Trani;
poi con memoria del 7 maggio seguente hanno precisato che l’intervenuto PUG ha recepito il contestato programma “contratto di quartiere” e, nell’affidare al Collegio la valutazione se tale circostanza determini o meno la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della causa, hanno insistito per la chiesta riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese, stante l’asserita, certa fondatezza dei motivi d’appello. Infine, hanno chiesto a loro volta la condanna alle spese di controparte, virtualmente soccombente.

Con memoria dell’8 maggio 2010 il Comune di Trani ha svolto eccezioni e controdeduzioni.

Tuttavia, all’odierna udienza pubblica le parti hanno chiesto concordemente che sia dichiarata l’improcedibilità con compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi.

Pertanto, non resta alla Sezione che riformare la sentenza appellata nel senso della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado, come da accordo tra le parti.

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