Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-03, n. 202103465

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-03, n. 202103465
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103465
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 03465/2021REG.PROV.COLL.

N. 04672/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 4672 del 2019, proposto da
G F, rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale don Minzoni 9;



contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avvocato M E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E Q, in Roma, via Bertoloni 35;
Consiglio regionale della Lombardia, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R C, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;



nei confronti

C L, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Confalonieri 5;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sede di Milano (sezione prima) n. 797/2019, resa tra le parti, concernente l’elezione del difensore regionale della Lombardia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Consiglio regionale della Lombardia e di C L;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021 il consigliere F F, nessuno essendo comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante avvocato G F, che in seguito al comunicato del presidente del consiglio regionale della Lombardia pubblicato sul b.u.r.l. il 31 gennaio 2017 aveva presentato la propria candidatura per la nomina a « Difensore regionale », ai sensi dell’art. 61 dello statuto di autonomia della Regione, impugna nel presente giudizio l’elezione del signor C L, deliberata dall’organo consiliare in data 3 maggio 2017 a definizione del procedimento.

2. Con il proprio appello l’avvocato F ripropone le censure già formulate nel ricorso di primo grado e respinte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sede di Milano con la sentenza in epigrafe.

3. Si sono costituiti in resistenza all’appello la Regione Lombardia, il consiglio regionale e il controinteressato.



DIRITTO

1. L’avvocato F sostiene che la nomina del sig. L a difensore civico regionale sarebbe illegittima per le seguenti ragioni:

- quest’ultimo sarebbe privo di « titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato », ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009, n. 25 ( Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ), integrativa della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 ( Disciplina del Difensore regionale ), il cui art. 2, comma 2, prevede a sua volta che siano candidabili « i cittadini esperti nei campi del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa »; secondo l’appellante il controinteressato non potrebbe giovarsi del solo requisito di esperienza previsto dall’art. 2, comma 3, della medesima legge regionale n. 18 del 2010, consistente nell’avere ricoperto per oltre dieci anni cariche politiche, poiché quest’ultimo si cumulerebbe con quello di competenza previsto dal comma 2 e sopra richiamato, di cui il sig. L è privo; la sentenza di primo grado avrebbe pertanto errato nel considerare sufficiente i soli requisiti di esperienza ed invece non necessari i titoli culturali previsti in generale dal sopra citato art. 5, comma 2, l. reg. n. 25 del 2009;

- nel procedimento elettivo non sarebbe stata svolta alcuna comparazione tra i curricula dei candidati, per cui sotto tale dirimente profilo la delibera di elezione del controinteressato sarebbe carente di motivazione, mentre la sentenza avrebbe errato nel considerare questa non necessaria in ragione del carattere politico della scelta di competenza dell’organo consiliare;

- all’elezione del controinteressato osterebbe il divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ( Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

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