Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-18, n. 201101690
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N. 01690/2011REG.PROV.COLL.
N. 00161/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2011, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Cola di Rienzo, 149;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata come per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
F G D P, Emanuele Stefanelli non costituiti ;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 33636/2010, resa tra le parti, concernente reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle FF. AA..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to A L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso di primo grado è stato introdotto dal sig. Chianese per l’annullamento:
a) del giudizio espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui il ricorrente, sulla base del verbale della Commissione medica preposta, è stato giudicato "INIDONEO" , con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell' art. 16 legge 226/2004, ai volontari delle FF. AA. in ferma prefissata di un anno in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
In particolare è stata ravvisata la carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 114/2000 per “alterazione acquisita della cute (tatuaggio) gamba destra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell'apparto cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 05/12/2005)"
b) del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 52/8-7 CC di prot. del 17 settembre 2010, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell'art. 16 della legge 226/2004 ai volontari delle FF. AA..
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure proposte, in quanto il caso di specie rientra nell’ambito delle cause di esclusione di cui all’art.19 della direttiva tecnica in data 5.12.2000 e dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, configurandosi un’alterazione acquisita, permanente ed estesa della cute, che determina una rilevante alterazione fisionomica, con caratteristiche contrarie al decoro dell’uniforme, tenuto conto della sede del tatuaggio (gamba destra), delle apprezzabili dimensioni (cm. 18 x 5) e delle caratteristiche dello stesso (scritta “DANI”).
Con l’appello in esame viene contestato l’esito d’inidoneità, rilevando che le norme sopra citate non consentono all’Amministrazione di giudicare inidoneo un candidato per la sola presenta del “tatuaggio”, né, nella fattispecie, tale “alterazione della cute” apparirebbe fornita da potenzialità lesiva od offensiva della divisa o del prestigio dell’uniforme, essendo destinata ad essere celata permanentemente dai pantaloni dell’uniforme.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione nel merito, dopo che le parti presenti sono state avvertite dal Collegio ex art. 60 c.p.a che il giudizio avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata.
L’appello è infondato.
Il Collegio non può qui non richiamare i precedenti principi espressi sul punto dalla giurisprudenza della Sezione (cfr n.4929 del 20 aprile 2010 ), dai quali non ha motivo di discostarsi per le ragioni seguono.
E’ stata rilevata dalla Commissione medica preposta alla selezione la presenza, sulla gamba destra dell'appellante, di un tatuaggio di significativa dimensione (cm.18x0,5), ritenuta dall'Organo medico causa di non idoneità fisica, rientrando, in particolare, siffatta anomalia cutanea tra le alterazioni di cui all'art.19 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5/12/2005, di per sé ostativa al reclutamento nel corpo militare del candidato.
Ora, il giudizio reso dalla commissione medica è un apprezzamento tecnico-scientifico che non appare affetto da vizi di logicità e/o irrazionalità e che quindi ben può giustificare la non idoneità del soggetto.
Nella specie, va chiarito, non si tratta di un mero riferimento alla "affezione" rientrabile tra quelle elencate dal citato art.19 della direttiva tecnica, venendo in rilievo la verifica da parte dell'organo medico della effettiva entità dell'alterazione cutanea, e tanto anche in relazione alla sua localizzazione.
Dalla documentazione versata in causa risulta che è stato compiuto l’accertamento medico in questione;l’indagine ha certamente comportato un apprezzamento sanitario (di tipo negativo) in ordine alla rilevanza dell’alterazione riscontrata sulla cute, per le dimensioni della scritta “DANI” in carattere gotico, ed un giudizio di disvalore del tatuaggio in questione quale segno non consono al prestigio dell'istituzione militare.
Secondo il giudizio tecnico in questione - in questa sede, come è noto e come si ripete,, non censurabile, se non in presenza di condizioni di irragionevolezza e arbitrarietà non emergenti dagli atti - il predetto “tatuaggio” costituisce dunque causa di non idoneità fisica ai sensi dell' art.19 già citato e si pone in linea con la previsione di esclusione prevista dal bando di concorso, puntualmente evidenziata dal giudice di primo grado.
Vale anche osservare che la fisiognomica del corpo del ricorrente è alterata in maniera rilevante proprio per l’entità e la collocazione della scritta sull’epidermide.
Né si potrebbe opporre – come del resto si tenta nell’appello, ma senza alcuna speranza di favorevole soluzione - che lo stesso tatuaggio è invisibile una volta indossata l’uniforme.
Va in contrario ricordato, innanzitutto, che i Carabinieri sono potenzialmente destinati a svolgere anche servizi durante i quali possono indossare i pantaloni corti (es. i bermuda in servizio su navi in mare). In secondo luogo, data la grandezza e l’estensione del segno, neppure i calzoni lunghi potrebbero sempre ed interamente coprirlo nei movimenti naturali (per esempio l’accavallamento degli arti in posizione seduta) che si è soliti effettuare nella normale vita di relazione.
Al che è plausibile aggiungere – perfino a tutela dell’interessato – che una gamba con un tatuaggio tanto evidente, in una collocazione, tutto sommato, di non difficile visibilità, finirebbe con il trasformarsi in uno strumento di identificazione del militare, in tal modo potenzialmente destinato ad affrontare condizioni di maggior rischio nello svolgimento della sua attività istituzionale di contrasto alla criminalità, per effetto di un così eclatante segno di risconoscimento;il che, poi, rappresenta un’altra delle ragioni (anche se non l’unica) per cui il travisamento evidente della fisiognomica del corpo è considerato nelle direttive un elemento ostativo all'arruolamento.
Per le suesposte considerazioni la determinazione di esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa appare essere stata adottata in corretta applicazione della normativa regolante il concorso, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le cui statuizioni meritano di essere
confermate.
L’appello deve quindi essere respinto.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in causa, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.