Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-22, n. 202306151
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Pubblicato il 22/06/2023
N. 06151/2023REG.PROV.COLL.
N. 08898/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8898 del 2020, proposto da
M L, rappresentata e difesa dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8426/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il Cons. M A P F;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha conseguito in Italia il diploma universitario di primo livello in “ Scienze del Turismo per i Beni Culturali ” ed il diploma universitario in “ Turismo indirizzo gestione delle politiche del turismo ” nel biennio specialistico, frequentando, poi, il “Master Universitario in Formazione docente in Docenza nelle Scuole di Primo e Secondo Grado, Formazione Professionale e Insegnamento di Lingue ”, nella specialità di “ Geografia e Storia ”, presso l’Università Isabel I di Castiglia , al fine di conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento.
Dopo di che, l’appellante richiedeva al MIUR il riconoscimento della predetta qualifica professionale per le classi di concorso: A-22 ( Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado ), A-12 ( Lettere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ).
Con nota n. 4117 del 10 marzo 2020 la richiesta veniva rigettata perché l’appellante non risultava abilitata in Spagna a tenere i predetti insegnamenti, secondo quanto desumibile dall’ Acreditacion rilasciata dal ministero spagnolo.
La predetta nota si concludeva con la dichiarata sussistenza dei presupposti occorrenti per domandare il riconoscimento per l’insegnamento nella diversa classe di concorso A023, ossia Lingua italiana per discenti di lingua straniera.
2. L’appellante, allora, adiva il TAR del Lazio, ma senza esito, poiché con sentenza n. 8426/2020 pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicata in data 20 luglio 2020 ma non notificata, il ricorso veniva respinto.
Con ricorso in appello notificato il 13 novembre 2020 e depositato il 17 novembre 2020, l’appellante domandava la riforma della predetta sentenza per i seguenti motivi:
a. Error in iudicando. Manifesta illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE (come modificata ed integrata dalla direttiva 2013/55/UE). Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15). Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Illogicità;
b. sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. Violazione e falsa applicazione del principio di libera circolazione delle persone nello spazio UE. Violazione o falsa applicazione degli articoli 18, n. 1, 21, n. 1 e 165, n. 2, TFUE;
c. sul diritto dei cittadini di circolare liberamente nello spazio europeo, quale precipitato del diritto ad ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. Eccesso di potere con contraddittorietà ed illogicità;
d. la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. violazione di legge n. 241/1990 in termini di efficienza, trasparenza e celerità del procedimento amministrativo correlato al riconoscimento del titolo di studio;
e. disparità di trattamento in relazione ad altri colleghi che hanno già ottenuto il riconoscimento in Italia dell’abilitazione conseguita in Spagna. Eccesso di potere con sviamento dalla causa e dal motivo tipico;
f. violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7/09/2005 – violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 6/11/2007, n. 206 .
3. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mera forma.
4. Con ordinanza n. 7383/2020 depositata il 15 dicembre 2020, il Collegio rigettava l’istanza cautelare, poiché “ il titolo estero fatto valere dalla parte appellante non ne consente il riconoscimento ai fini dell’insegnamento delle materie richieste (A022 e A012) ”.
5. Dopo di che, l’appellante depositava delle memorie conclusive.
6. Con successiva ordinanza n. 8636/2022, veniva disposto il rinvio della trattazione della causa in attesa del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria su una questione potenzialmente rilevante anche per il giudizio in esame.
7. All’udienza del 30 maggio 2023, il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Il Ministero intimato non ha riconosciuto all’appellante l’abilitazione per le classi di concorso A-012 e A-022, poiché l’abilitazione rilasciata dal Ministero spagnolo ( Acreditacion ) sarebbe in Scienze Sociali e Giuridiche nel campo specifico dei Servizi Personali.
II. – Il Collegio ritiene che, secondo quanto desumibile dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre 2022 da ritenersi in questa sede applicabili in quanto pertinenti ai fini della decisione della causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna che si limita a recepire quanto stabilito nell’ Acreditación senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, configurandosi una carenza di motivazione sia ai sensi della l. n. 241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007.
Ed invero, in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza 8 luglio 2021, C-166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “ - ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata;non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva ” (v. Ad. Pl citata, punto 12 della motivazione).
III. – Nel caso in esame, dunque, non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la mera non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell’appellante con quelli indicati nell’ Acreditación perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
La menzionata non coincidenza dei settori può, infatti, costituire un elemento di valutazione ma non, di per sé, la ragione della decisione, non potendo la valutazione prescindere da un esame in concreto del percorso di formazione seguito.
IV. – Nel caso di specie l’Università spagnola ha rilasciato alla docente ricorrente un certificato in cui si attesta il conseguimento della specializzazione in Geografia e Storia che abilita all’insegnamento in Spagna nel campo specifico dell’Arte. Tuttavia, gli atti finora adottati non sono idonei a escludere che il percorso formativo seguito in Spagna possa avere garantito l’acquisizione delle conoscenze occorrenti all’insegnamento anche di altre discipline, come quelle oggetto di interesse dell’appellante.
Pertanto, l’appello è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed obbligo conformativo per il Ministero di riesaminare l’istanza dell’appellante, valutando in concreto l’intero percorso formativo seguito in Spagna, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative, senza però potersi limitare a ritenere dirimente l’ Acreditacion rilasciata dal Ministero spagnolo.
V. – La peculiarità delle questioni di diritto esaminate ed il recente orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.