Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104881

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104881
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104881
Data del deposito : 10 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2021

N. 06987/2021 REG.RIC.

N. 04881/2021 REG.PROV.CAU.

N. 06987/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6987 del 2021, proposto da


P A, G A, A M A, S B, L B, G B, P C, P D S, A F, M L, M L, P P, D P, D P, A P, C R, F S, M S, C T, M T, rappresentati e difesi dagli avvocati A M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;


contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Maria Brighenti 23;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8225/2021, resa tra le parti, concernente l’attivazione del pronto soccorso monospecialistico ortopedico presso l’Ospedale CTO “A. Alesini”;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. G P e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;


Premesso che i ricorrenti - tutti medici ortopedici assegnati ai reparti di ortopedia del presidio ospedaliero CTO “A. Alesini” - hanno contestato in primo grado l’attivazione all’interno del CTO di un Pronto Soccorso monospecialistico Ortopedico, in particolare denunciandone una serie di criticità e di carenze dotazionali che lo renderebbero inidoneo ad assolvere, in condizioni di sufficiente sicurezza e su tutta la latitudine dei casi trattati, la sua funzione di presidio emergenziale;

Ritenuto che l’istanza cautelare avverso la sentenza reiettiva impugnata appare meritevole di favorevole valutazione in relazione all’intera serie delle deduzioni formulate, in quanto:

-- in punto ammissibilità dell’impugnativa, lo spettro delle situazioni in grado di legittimare l’ intraneus all’impugnazione dell’atto di macro-organizzazione deve ritenersi esteso, oltre che alle ipotesi in cui il provvedimento gravato incide direttamente sullo status e sulla carriera del soggetto deducente, anche ai casi in cui ciò che si lamenta è una alterazione in senso gravemente peggiorativo della condizione lavorativa, sotto il duplice profilo della congruenza delle mansioni assegnate, della qualità del contesto operativo e della esorbitanza dei rischi professionali che da tale impropria adibizione possono derivare;

-- in punto fumus boni iuris , le risultanze di causa descrivono un quadro fattuale di non lieve gravità, tale da non giustificare il perpetuarsi di un servizio di pronto soccorso privo delle specialità di urgenza necessarie al trattamento, in condizione di adeguata sicurezza e cautela, della variegata casistica che ad esso fa accesso. Questa conclusione si ricava innanzitutto dalla consistenza delle cartelle cliniche allegate dalla parte ricorrente e attestanti, in contrasto con le tesi difensive della ASL, l’approdo al pronto soccorso di pazienti portatori di morbilità non sempre coerenti con la vocazione monospecialistica della struttura, dunque necessitanti di cure ivi non adeguatamente erogabili;

-- d’altra parte, i meccanismi di filtro deputati ad indirizzare al pronto soccorso solo casi compatibili con la specializzazione ortopedica non paiono poter costituire un adeguato rimedio preventivo, in quanto: i) la prima diagnosi del personale addetto al servizio di soccorso e trasporto in ambulanza sconta gli inevitabili limiti di accuratezza e analiticità dovuti alla tempistica dell’intervento e alla parzialità delle indagini in quella fase espletabili; ii) costituisce evenienza pacifica che al CTO possono accedere anche cittadini comuni privi di strumenti di orientamento in materia sanitaria; iii) nulla esclude che alla patologia ortopedica in molti casi vadano ad associarsi dinamiche ingravescenti (latenti o sopravvenute) di altro tipo, necessitanti di cure specialistiche estranee all’area delle competenze del CTO;

-- le controdeduzioni avanzate dalla difesa della ASL appaiono inappaganti anche nella parte in cui prospettano, come strumento idoneo a fronteggiare la problematicità delle ipotesi testé descritte, la possibilità di effettuare la stabilizzazione del paziente e di trasferirlo in tempi rapidi al “Presidio Ospedaliero S. Eugenio” (sede di DEA di primo livello), posto ad una distanza di 5 km dal CTO Alesini: in disparte, infatti, la sussistenza di una quota di casi trattabili solo con interventi immediati e non differibili, ciò che si omette di considerare e comprovare è, al di là del dato in sé neutro della distanza chilometrica, il tempo di effettivo svolgimento delle suddette operazioni di primo accesso al CTO, di diagnosi e di successiva dimissione dal pronto soccorso, indi di percorrenza della rete viaria e di nuovo ingresso al S. Eugenio;

-- infine, i parametri prescrittivi primari di cui al punto 9.2. del DM 70/2015 (nella parte in cui impongono che nell’Ospedale sede di Pronto Soccorso devono “presenti” le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia) non possono che essere intesi in senso concreto e sostanziale, secondo un canone di “effettività” del servizio sanitario cui va rapportato, in definitiva, il giudizio di conformità del presidio alla normativa di riferimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per ordinare all’amministrazione intimata, pur nel rispetto delle sue prerogative tecnico-discrezionali, il riesame delle determinazioni impugnate, in un senso che, tenendo conto delle considerazioni sin qui illustrate, riqualifichi il pronto soccorso in termini coerenti con la sua piena funzione di presidio emergenziale, ovvero ne riconsideri gli stessi limiti e le possibilità di funzionamento;

Ritenuto, infine, che, per la peculiarità delle questioni trattate e degli interessi in esse implicati, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

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