Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-24, n. 202303008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-24, n. 202303008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303008
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 03008/2023REG.PROV.COLL.

N. 07384/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7384 del 2018, proposto da
Grand'Immobili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Felice Barnabei 5;

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Carsoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 65/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo e del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 3 febbraio 2023, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il consigliere O F;

Nessuno presente per le parti;

Viste altresì le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo n. 65 del 22 febbraio 2018 di rigetto del ricorso da essa proposto in primo grado per l’annullamento dell’ordinanza di riduzione in pristino dei luoghi, emessa il 27 novembre 2015 dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio in relazione a lavori “di sistemazione esterna di un edificio residenziale (tratto di muri perimetrali e strada)”, realizzati in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sita nel comune di Carsoli.

A sostegno della sua impugnazione, l’appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 146 comma 7 e 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sotto il profilo della violazione del corretto procedimento, omesso esame ed omessa motivazione sull’individuazione dell’ente destinatario del parere e attributario del potere di disporre il ripristino;
2) error in iudicando con riferimento alla mancata impugnazione del parere negativo della Soprintendenza;
3) error in iudicando con riferimento alla declaratoria di inammissibilità delle censure relative alle ragioni del diniego e dunque dell’ordine di ripristino;
4) error in iudicando nel rigetto delle censure relative alle ragioni del diniego e dunque dell’ordine di ripristino.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato.

All’udienza pubblica del 3 febbraio 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione

La società appellante, che aveva ottenuto dall’Ufficio tecnico comunale di Carsoli l’autorizzazione ad eseguire “ opere di straordinaria manutenzione finalizzate al ripristino di un tratto di antica strada comunale … in relazione, al di là dell’interesse privato manifestato dal richiedente di accedere alla sua abitazione in corso di costruzione, … all’interesse pubblico per la utilità collettiva di tale tratto di strada”, ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, in primo luogo perché il T.a.r. non avrebbe tenuto conto dello “ stravolgimento procedimentale” che si sarebbe verificato nel caso in questione, nel quale la Soprintendenza - chiamata a pronunciarsi nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria - non si sarebbe limitata ad esprimere il proprio parere (obbligatorio e vincolante) come prescritto dalla legge, ma, avendo effettuato una valutazione negativa, avrebbe anche “ adottato l’ordine di ripristino in luogo del Comune”.

Secondo l’appellante il T.a.r. per l’Abruzzo avrebbe, inoltre, errato nel reputare mancante nel ricorso una diretta impugnazione del parere della Soprintendenza, atto presupposto cui l’impugnazione dell’ordine di riduzione in pristino doveva necessariamente intendersi estesa, e nel giudicare insindacabile la valutazione espressa dall’amministrazione in quanto espressione di discrezionalità tecnica, senza in alcun modo considerare il fatto che i lavori erano stati condotti nel dichiarato interesse del comune e da tale autorità previamente autorizzati.

Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.

Correttamente nell’ipotesi in questione il T.a.r. per l’Abruzzo ha ritenuto rispettato il disposto dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 (per cui “1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

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