Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-26, n. 201005954

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-26, n. 201005954
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005954
Data del deposito : 26 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05719/2009 REG.RIC.

N. 05954/2010 REG.DEC.

N. 05719/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5719 del 2009, proposto da:
Ctp - Compagnia Trasporti Pubblici Spa, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso &
Associati Studio Malena in Roma, via dei Gracchi, 81;

contro

Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. A N, con domicilio eletto presso A N in Roma, piazza del Popolo, 18;
Regione Campania;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE III n. 01005/2009, resa tra le parti, concernente

RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

2004 - 2006, SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Avv.ti Malena e Ceceri, quest'ultimo per delega di Nardone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La “Compagnia Trasporti pubblici” (CTP), società per azioni a totale capitale pubblico che esercita la sua attività nel settore del trasporto pubblico locale in un'ampia zona della regione Campania compresa tra le province di Napoli e Caserta, ha impugnato la nota del dirigente del settore trasporti e mobilità della Provincia di Caserta n. 192471 del 23/10/07 con la quale è stato negato il riconoscimento delle indicizzazioni dei contributi di esercizio per gli anni 2004, 2005 e 2006 maturati successivamente al “contratto ponte” sottoscritto il 10/3/2003, con richiesta di corresponsione di una somma pari ad € 1.832.752,00.

Il Tar ha respinto il gravame avendo ritenuto che la revisione dei corrispettivi avrebbe potuto trovare soddisfazione solo nell'eventuale fase di rinegoziazione prevista dall’art 3 del “contratto ponte” e che, pertanto, non fosse applicabile alla fattispecie la sostituzione, ex art. 1339 del codice civile, con la previsione dell'art. 6 della L. n. 437/99.

Avverso tale decisione ha proposto appello la CTP, che ha chiesto la riforma della sentenza sostenendo i seguenti motivi:

-erroneo richiamo ai citati precedenti giurisprudenziali, perché relativi a differenti domande giudiziali, atteso che tali ricorsi risultavano proposti avverso le clausole dei “contratti ponte” e la loro reiezione era stata motivata sul fatto che quei contratti avrebbero cessato gli effetti dopo un anno mentre, nella fattispecie, si è in presenza di un periodo transitorio protratto da oltre sei anni e disciplinato da un regime contrattuale;

-erroneità nell'indicazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 537/93, come modificata dall'art. 44 della L. n. 724/94, in considerazione della applicabilità di tale normativa a tutti i contratti ad esecuzione periodica;

-omessa motivazione sulla carenza delle caratteristiche recettive necessarie all'integrazione automatica del contratto.

La provincia di Caserta, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per contrasto della pretesa dedotta con le norme del “contratto ponte”, per la mancata dimostrazione di vizi del consenso al momento della stipula del contratto, e per l’inapplicabilità della richiamata normativa alla fattispecie, essendo la stessa riferibile ai contratti ad esecuzione continuata e non anche ai rapporti concessori;
si sostiene, infine, l’espressa esclusione, ai sensi dell'art. 15 del “contratto ponte”, della procedura di revisione prezzi e l’applicabilità, semmai, della procedura di rinegoziazione alla sua scadenza annuale (ai sensi dell’art. 3), peraltro, mai richiesta dall’appellante.

DIRITTO

I motivi di appello devono ritenersi fondati.

A seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze sui trasporti pubblici locali, di cui al d.p.r. n. 416/77, i rapporti con le società che effettuavano tali servizi erano regolati con atti concessori.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 422/97 che prevedeva, in armonia con le direttive comunitarie, l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato, fu previsto, ai sensi dell'art. 18, la regolamentazione di tali rapporti con procedure concorsuali e non più con atti concessori, stabilendosi un periodo transitorio, successivamente più volte prorogato.

Da ciò la previsione, in via transitoria, tra la CTP e l’'Assessorato ai trasporti della provincia di Caserta, anche ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 3/02, della proroga della preesistente concessione fino al 31/12/03 (cfr. Preambolo del “contratto ponte”), poi successivamente prorogata, negli anni successivi e, nel 2006, in via di mero fatto.

Deriva da quanto esposto che il “contratto ponte” qui in esame, pur avendo un oggetto analogo alla precedente concessione relativamente alla regolamentazione dei servizi di autolinea, di cui richiama i patti e condizioni, non può, tuttavia, configurarsi come atto concessorio, come si evince chiaramente dai numerosi testuali richiami al suo contenuto contrattuale (art. 3, art. 18, art. 22, art. 23, art. 25 ) nonchè dalla previsione di specifici istituti di carattere contrattuale (art. 22, risoluzione del contratto;
art. 26, registrazione;).

Viene anche richiamata l'applicazione dei dettati normativi comunitari, ordinari e regionali (art. 27).

Pertanto, tale contratto, a prescindere dal richiamo alla precedente disciplina concessoria, non ha la finalità di regolamentare un rapporto concessorio, ma ha il contenuto di un vero e proprio rapporto contrattuale che, prescindendo dalla concessione preesistente, costituisce l'unica fonte giuridica di regolamentazione dei rapporti con l'amministrazione, secondo le normative di carattere generale che regolano i rapporti contrattuali.

Da ciò discende l'obbligo di inserzione della sopra richiamata clausola di revisione periodica del prezzo prevista per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che ha la finalità di garantire la correttezza del rapporto nell'ambito dei contratti in cui è parte una pubblica amministrazione e che ha carattere di specialità (C.S. n. 3373/03), senza che possa aver rilievo il fatto che non esiste un atto formale di rinnovo contrattuale per il 2006, atteso che ciò non dimostra che non vi sia stata un'esecuzione di fatto su accordo tra le parti.

L'appello va, quindi, accolto con conseguente accertamento e pagamento delle somme reclamate da accertarsi secondo le procedure dell'art. 35, co 2 del D.Lgs. n. 80/98, affinché l'amministrazione proponga all'appellante il pagamento di somme che siano parametrate all'incremento delle voci di costo sulla base della indicizzazione dei contributi di esercizio, all'incremento delle voci di costo rappresentate dal prezzo del carburante, all'incremento del costo del personale ed ai costi fissi di esercizio del servizio, sulla base di criteri standardizzati.

A tal fine, si assegna all'amministrazione un termine di 120 giorni dalla notifica della presente sentenza.

Per tali motivi l'appello va accolto nei sensi di cui in motivazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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