Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-14, n. 201401816

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-14, n. 201401816
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401816
Data del deposito : 14 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07220/2006 REG.RIC.

N. 01816/2014REG.PROV.COLL.

N. 07220/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2006, proposto da:
Trentin Ghiaia S.p.A., con sede in Colfosco di Susegana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F Z e M E V, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 13, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Comune di Arcade, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F L e A B, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Viminale n. 43,. per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di appello;
- Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 1719 dell'8 giugno 2006, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1890/1999, proposto per l'annullamento degli atti relativi all'adozione e approvazione del piano regolatore generale comunale (deliberazione del Consiglio comunale di Arcade n. 32 del 5 agosto 1997, di riadozione del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 70 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61, a seguito di accoglimento di osservazioni;
deliberazione del Consiglio comunale di Arcade n. 55 del 12 novembre 1997, di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
nota n. 1722 di prot. del 1° marzo 1999, di trasmissione degli atti alla Regione Veneto;
parere della Commissione tecnica regionale n. 106 del 31 marzo 1999;
deliberazione della Giunta regionale n. 1572 dell'11 maggio 1999, di approvazione con modifiche d'ufficio del piano regolatore generale comunale), nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati F Z per l'appellante Trentin Ghiaia S.p.A., F L per l'appellato Comune di Arcade e l'avvocato di Stato Anna Collabolletta per l'appellata Regione Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La società Trentin Ghiaia, con deliberazione della Giunta regionale veneta n. 3214 del 12 luglio 1994, fu autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia denominata "Gravoni" sita nel territorio del Comune di Arcade.

Chiesto l'ampliamento dell'area di cava e conseguito un parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato regionale delle attività estrattive in data 1° giugno 1995, ai cui rilievi la società si adeguava, provvedendo alla sistemazione di due lotti (onde consentire, in relazione al progettato ampliamento, il limite percentuale prescritto dall'art. 13 della legge regionale veneta 7 settembre 1982, n. 44, stabilito per le cave di ghiaia e sabbia nel 3% della superficie totale delle zone agricole E del territorio comunale), nelle more dell'ulteriore corso dell'istanza è stato adottato e approvato il nuovo piano regolatore generale comunale, che, avendo riclassificato, tra le altre, alcune zone in prossimità dell'area d'ampliamento come zone C.1.3, impone l'osservanza della fascia di rispetto minima stabilita dall'art. 44 comma 1 lettera d) della predetta l.r. n. 44/1982, pari a ml. 200 dalle zone omogenee A, B, C, D e F di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

Con ricorso in primo grado n.r. 1980/1999 l'interessata ha impugnato gli atti relativi all'adozione e deliberazione del P.R.G., deducendo sette ordini di censure.

Con la sentenza n. 1719 dell'8 giugno 2006 il T.A.R. Veneto, disattesa eccezione pregiudiziale d'inammissibilità formulata dal costituito Comune di Arcade (relativa all'omessa impugnativa di precedente deliberazione consiliare n. 46 del 10 ottobre 1996, di riadozione del piano a seguito di annullamento da parte della Sezione provinciale di controllo), ha esaminato in modo diffuso tutti i motivi del ricorso, rigettandolo con compensazione di spese.

Con appello notificato il 10 agosto 2006 e depositato il 23 agosto 2006, la società Trentin Ghiaia S.p.A. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, con contestuale riproposizione delle censure disattese dal primo giudice, i motivi come di seguito sintetizzati:

1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 9 della l.r. n.61/1986. Travisamento dei fatti e illogicità della motivazione , in relazione alla votazione frazionata dello strumento urbanistico in quattro "settori" (parte nord ovest, parte nord est, parte sud ovest, parte sud est), che il T.A.R. ha erroneamente considerato legittima in relazione all'obbligo di astensione dei consiglieri comunali volta a volta interessati, direttamente e indirettamente, alle previsioni urbanistiche, laddove l'esame e votazione dello strumento urbanistico devono essere unitarie anche nei piccoli comuni (come quello di Arcade, con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti), non potendosi considerare sufficiente a tal fine che sia stata unitaria la votazione dell'elenco degli elaborati del P.R.G., ivi compresa la tavola grafica generale d'assieme 13.1, le norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio e la relazione illustrativa, rispetto alla quale comunque si proporrebbe la violazione dell'obbligo di astensione, soccorrendo peraltro la possibilità di adozione da parte di commissario ad acta, ai sensi dell'art. 69 della l.r. 61/1985 (e della successiva omologa disposizione dell'art. 30 della l.r. n. 11/2004).

2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 290 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 e 279 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 , in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione dei consiglieri comunali interessati alle singole previsioni di piano, non esclusa dalla votazione frazionata allorché essi siano comunque intervenuti nella discussione di ciascun settore e comunque inveratasi nella votazione unitaria finale.

3) Carenza e illogicità della motivazione , in ordine alle modalità della votazione frazionata, non giustificata nell'atto deliberativo.

4) Erronea valutazione dei fatti. Illogicità della motivazione , quanto all'obliterazione dell'incidenza della riqualificazione di eterogenee porzioni, quali zona C.1.3, sull'attività imprenditoriale della società appellante, e all'esistenza di procedura in itinere inerente all'ampliamento dell'area di cava, con omessa valutazione comparativa degli interessi della medesima.

5) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 13 della l.r. n. 44/1982 , perché, contrariamente a quanto opinato dal T.A.R., seppure l'art. 79 N.T.A. preclude apertura di nuove cave solo in alcune delle zone omogenee E2 ed E2S, nondimeno l'area di cava dell'appellante ricade in zona in cui vi sono aree limitrofe comunque interessate dai vincoli d'inutilizzabilità ivi previsti, onde ne è precluso l'ampliamento;
per altro verso, la norma suddetta rinvia, per le zone comunque interessate da attività di cava classificate ER2, alla predisposizione di piani di ricomposizione ambientale, con valore di variante, e, quindi, prelude all'inibizione dell'attività estrattiva e alla chiusura della cava, ponendosi in contrasto con l'epigrafata disposizione, che subordina la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia al solo limite percentuale nel 3% della superficie totale della zona agricola, senza motivazione in ordine alle limitazioni e divieti con essa introdotti e al di fuori delle previsioni di cui all'art. 8 della stessa l.r. n. 44/1982, relativo alla partecipazione dei Comuni alla formazione del piano provinciale dell'attività di cava.

6) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 45 della l.r. n . 61/1985, nonché degli artt. 9 ne 10 della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni , perché la Giunta regionale, contrariamente a quanto opinato dal T.A.R., non si è limitata alla mera riclassificazione come E2R di talune zone, a fini di adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento, ma invece, attraverso la previsione, nell'art. 79 N.T.A., dell'obbligo di presentazione del piano di ricomposizione ambientale, ha introdotto, e senza alcuna adeguata motivazione, modifiche d'ufficio sostanziali al P.R.G., onde doveva farsi luogo alla sua ripubblicazione.

7) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 3 della l.r. n. 12/1972 , perché la Giunta regionale, ai sensi dell'epigrafata disposizione – che, contrariamente a quanto opinato dal T.A.R., non può ritenersi abrogata per incompatibilità con le disposizioni della successiva l.r. n. 61/1985 -, è competente all'approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti (laddove il Comune di Arcade ha popolazione che non supera i tremila abitanti) e non ha comunque acquisito il parere obbligatorio della competente commissione consiliare.

Con memoria difensiva depositata il 10 maggio 2013, la società appellante ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie censure.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Arcade, con memoria depositata il 10 maggio 2013, ha:

- riproposto l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso in primo grado (relativa all'omessa impugnativa di precedente deliberazione consiliare n. 46 del 10 ottobre 1996, di riadozione del piano a seguito di annullamento da parte della Sezione provinciale di controllo);

- dedotto l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza d'interesse, in relazione all'adozione di successivi atti deliberativi, non impugnati dall'interessata, con i quali è stata confermata la destinazione urbanistica C.

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