Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-25, n. 202307967

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-25, n. 202307967
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307967
Data del deposito : 25 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2023

N. 07967/2023REG.PROV.COLL.

N. 07276/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7276 del 2019, proposto da
Radio Torino 91 S.n.c. di Cubito Daniela e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso A. Tassoni 25;

contro

Comune di Mompantero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.R.P.A. Piemonte Presidio Dipartimentale di Ivrea, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 346/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mompantero;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 il Cons. M M;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione del 29 dicembre 2017 il Comune di Mompantero ha sanzionato la società “Radio Torino 91 s.n.c. di Cubito Daniela &
C.”, in applicazione dell’art. 16 comma 2 L.R. n. 19/2004, per avere essa effettuato attività di trasmissione radio in assenza del preventivo parere tecnico dell’ARPA.

In particolare, l’amministrazione ha ritenuto di non sospendere l’attività di trasmissione, e di irrogare la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista, pari ad euro 30.000,00.

Avverso il sopra menzionato provvedimento, l’interessata ha proposto ricorso giurisdizionale per l’annullamento avanti al Tar per il Piemonte.

Con sentenza n. 346 del 26 marzo 2019 il Tar ha respinto il ricorso, sulla base delle motivazioni che seguono.

Preliminarmente, il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale si lamentava l’erronea applicazione della disciplina di cui alla L. n. 241/1990 in luogo di quella della L. n. 689/1981, considerato che “non è dato evincere quale vantaggio la ricorrente avrebbe tratto dall’applicazione di un diverso modulo procedimentale”.

In secondo luogo, il Tar ha respinto la censura afferente alla presunta illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento, osservando come quest’ultima abbia menzionato la necessità per la società di dotarsi del parere ARPA, così consentendo la comprensione dell’addebito.

In terzo luogo, il tribunale di primo grado ha escluso la violazione del termine di 90 giorni ex art. 14 L. n. 689/1981 tra accertamento della violazione e applicazione della sanzione. Sul punto, si afferma che l’illecito commesso dalla ricorrente - consistente nell’attività di trasmissione in assenza del parere prescritto dalla legge - ha natura permanente, di talché, non essendo mai cessata l’attività di trasmissione abusiva, il relativo termine di decadenza non sarebbe mai spirato.

2. L’appello è infondato.

2.1 Parte appellante lamenta che il Comune di Mompantero dovesse applicare il modulo procedimentale di cui alla legge n° 689 del 1981 e non il modulo di cui alla legge n° 241 del 1990.

2.1 – bis. La censura è infondata.

Il collegio condivide sul punto la motivazione della sentenza appellata nel senso che non è dato evincere quale vantaggio l’appellante avrebbe tratto dall’applicazione di un diverso modulo procedimentale, né come ciò avrebbe influito sull’esito del procedimento. E’ infatti pacifico che la ricorrente ha goduto di spazi di contraddittorio e possibilità di difesa, sicché manca nella censura l’esplicitazione di qualsivoglia lesione concreta delle sue prerogative.

Solo in appello parte appellante ritiene che, se la sanzione fosse stata applicata ai sensi della legge n° 689 del 1981, avrebbe potuto agire in regresso nei confronti dell’agente.

Il collegio osserva che, a prescindere dalla novità della questione posta e quindi dell’inammissibilità in appello, se l’appellante ritiene che il fatto sia imputabile anche ad altre persone può valutare di agire verso terzi in regresso ai sensi dell’art. 2055 del cod. civ..

Inoltre la lamentata violazione dell’art. 14 della legge n° 689 del 1981 è infondata per quanto dedotto al punto 3.2 – bis.

2.2. Parte appellante lamenta che la condotta sanzionata è istantanea, considerando che l’illecito è consistito nella mancata presentazione della domanda nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale del Piemonte n° 19 del 2004.

Essendo la sanzione avvenuta con atto notificato in data 16 gennaio 2018, la sanzione sarebbe intervenuta oltre i termini temporali stabiliti per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Parte appellante richiama la comunicazione in data 19 ottobre 2012 con cui Arpa Piemonte informava il Comune di Mompantero che l’emittente era attiva in assenza di parere e osserva che il Comune non applicava tuttavia la sanzione.

La sanzione veniva applicata solo dopo l’ulteriore comunicazione di Arpa Piemonte in data 30 agosto 2017.

2.2- bis. La censura è infondata.

Il collegio condivide sul punto la motivazione della sentenza appellata.

L’assunto che si tratterebbe di illecito istantaneo è infondato, in quanto l’attività di trasmissione è per definizione una condotta a carattere permanente. La violazione si rinnova quotidianamente con la prosecuzione delle trasmissioni mentre cessa (non solo negli effetti ma nella condotta) qualora venga effettivamente interrotta la trasmissione.

Ne consegue che non sussiste la violazione dell’art. 14 della legge n° 689 del 1981 con riferimento al termine per contestare l’illecito.

Il collegio osserva altresì che il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale del Piemonte n° 19 del 2004 che ha introdotto l’obbligo di munirsi del parere Arpa comporta che fino a quando tale termine di 90 giorni non era scaduto non si configurava un illecito e che dopo la scadenza di tale termine di 90 giorni l’illecito continua a perpetuarsi fino a quando non vengano interrotte le trasmissioni.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Spese dell’appello compensate come in primo grado.

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