Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-04-21, n. 201701866
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2017
N. 01866/2017REG.PROV.COLL.
N. 06946/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 6946 del 2016, proposto da -OISSIS- e -OISSIS-., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Como in Roma, via G. Antonelli, 49,
contro
- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e l’U.T.G. - PREFETTURA DI ROA, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il COUNE DI CASTEL VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- l’U.T.G. - PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto pro tempore, non costituito;
- il MINISTERO DELL’ECONOIA E DELLE FINANZE e il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma e/o annullamento, in parte qua,
della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione Prima, nr. 843/2016, depositata in Segreteria in data 12 febbraio 2016, resa all’esito del giudizio nr. 4477/2015, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione con i quali -OISSIS- e -OISSIS-. hanno censurato, per vizi propri, il provvedimento di interdittiva antimafia dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta, prot. nr. -OISSIS- del 24 luglio 2015, e per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione in data 29 dicembre 2016 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. D’Angiolella per le appellanti e l’avv. dello Stato Wally Ferrante per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società -OISSIS- e -OISSIS-., rispettivamente affittuaria e proprietaria della struttura turistico alberghiera “-OISSIS-” sita in Castel Volturno, hanno appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania, decidendo sul ricorso dalle stesse proposto, pur accogliendolo per la parte relativa al provvedimento del Comune di Castel Volturno prot. nr. -OISSIS- del 10 dicembre 2015 (di revoca delle autorizzazioni di licenza di albergo, ristorante e bar), ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione con i quali le dette società avevano censurato, per vizi propri, il retrostante provvedimento dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta, prot. nr. -OISSIS- del 24 luglio 2015 (informativa antimafia interdittiva), ritenendo che in relazione a tali censure non sussistesse il presupposto processuale dell’identità delle domande e dei rispettivi motivi, necessario per la proposizione del ricorso collettivo.
L’impugnazione delle appellanti risulta affidata al seguente motivo: error in iudicando et in procedendo ; errata valutazione e falsa applicazione degli artt. 32, 40 e ss. cod. proc. amm.; errore sui presupposti; difetto assoluto di motivazione: poiché, a dispetto di quanto ritenuto dal T.A.R., nel caso di specie sussistevano entrambi i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo (assenza di conflitto di interessi e identità delle situazioni sostanziali e processuali), considerato che le due società erano state lese entrambe sia dall’informazione interdittiva che dall’ordinanza comunale ed avevano dunque entrambe interesse a censurare, nella stessa maniera, i due provvedimenti.
Le appellanti hanno quindi così riproposto le censure avverso il provvedimento d’interdittiva antimafia, non esaminate dal giudice di primo grado:
1) error in iudicando et in procedendo ; violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159; eccesso di potere per errore sui presupposti, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione (per avere il Prefetto di Caserta emesso il provvedimento interditttivo facendo esclusivo riferimento ai rapporti informativi delle Forze di Polizia e al verbale conclusivo del G.I.A. del 16 luglio 2015, senza alcuna valutazione circa l’attendibilità e la gravità dei fatti e per aver erroneamente rilevato, quale elemento di sospetta contiguità mafiosa, l’esistenza tout court di un rapporto tra un ex socio della -OISSIS-. e un’impresa interdetta e tra l’attuale amministratore della -OISSIS- e una società “ in odor di mafia ”);
2) error in iudicando et in procedendo ; eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria (per avere il T.A.R. omesso di considerare circostanze rilevanti e decisive, e in particolare che l’-OISSIS- ospita stabilmente forze dell’ordine, che è stato individuato come centro per facilitare intercettazioni ambientali mediante l’installazione di apposita antenna, che l’amministratore della -OISSIS-. e la stessa società hanno in passato ricevuto indennizzi e finanziamenti pubblici e che le persone coinvolte sono membri onorari di associazioni nazionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. Prefettura di Napoli, opponendosi all’accoglimento del gravame avverso e depositando documentazione.
All’udienza del 19 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In data 24 luglio 2015 la Prefettura di Caserta ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società -OISSIS-. – proprietaria dell’“-OISSIS-” sito in Castel Volturno – e del suo amministratore unico, signor -OISSIS-.
Le motivazioni della suddetta informazione antimafia erano le seguenti:
- il signor -OISSIS-, socio della società in questione fino all’aprile 2013, è stato destinatario di un provvedimento interdittivo antimafia del Prefetto di Roma, con riferimento alla società -OISSIS-;
- la società