Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-02-12, n. 201800885

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-02-12, n. 201800885
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800885
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00885/2018REG.PROV.COLL.

N. 01053/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2018, proposto da E F, B B, C D S, P C, rappresentati e difesi dall’Avvocato M B e dall’Avvocato S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato S V in Milano, via G. Serbelloni, n. 7;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Milano, in persona del Presidente pro tempore , Circoscrizione elettorale della provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore , Circoscrizione elettorale della provincia di Lodi, in persona del Presidente pro tempore , Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 360 dell’8 febbraio 2018 del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

a) la deliberazione dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Milano del 4 febbraio 2018, nella parte in cui dà atto della avvenuta ricusazione, nelle circoscrizioni di Lodi e di Mantova, della lista denominata “+Europa con E B” e della insussistenza, in quelle circoscrizioni, delle condizioni per la ammissione alla competizione elettorale per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018;

b) la deliberazione dell’Ufficio circoscrizionale elettorale provinciale di Lodi del 3 febbraio 2018, di ricusazione della lista provinciale “+ Europa con E B ” dalla competizione elettorale, per avere questa presentato un numero di firme pari a 112 nella provincia di Lodi;

c) la deliberazione dell’Ufficio circoscrizionale elettorale provinciale di Mantova del 3 febbraio 2018, di ricusazione della lista provinciale “+Europa con E B” dalla competizione elettorale, per avere questa presentato un numero di firme pari a 232 nella provincia di Mantova;

d) il decreto del Prefetto della Provincia di Milano n 2231 del 5 gennaio 2018 di fissazione alla domenica 4 marzo 2018 della data di svolgimento delle elezioni regionali in Lombardi

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 12 febbraio 2018 il Consigliere M N e uditi per gli odierni appellanti l’Avvocato S V e per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso elettorale ex art. 129 c.p.a., notificato il 6 febbraio 2018 e depositato in pari data avanti al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, gli odierni appellanti B B, E F e C D S, quali delegati a rappresentare le liste provinciali dei candidati di Mantova e Lodi, contraddistinte dal contrassegno “+ Europa con E B ”, e P C, quale candidata presente nella lista provinciale di Mantova, hanno impugnato:

a) la deliberazione dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Milano del 4 febbraio 2018, nella parte in cui dà atto della avvenuta ricusazione, nelle circoscrizioni di Lodi e di Mantova, della lista denominata “+ Europa con E B ” e della insussistenza, in quelle circoscrizioni, delle condizioni per la ammissione alla competizione elettorale per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018;

b) la deliberazione dell’Ufficio circoscrizionale elettorale provinciale di Lodi del 3 febbraio 2018, di ricusazione della lista provinciale “+ Europa con E B ” dalla competizione elettorale, per avere questa presentato un numero di firme pari a 112 nella provincia di Lodi;

c) la deliberazione dell’Ufficio circoscrizionale elettorale provinciale di Mantova del 3 febbraio 2018, di ricusazione della lista provinciale “+ Europa con E B ” dalla competizione elettorale, per avere questa presentato un numero di firme pari a 232 nella provincia di Mantova;

d) il decreto del Prefetto della Provincia di Milano n 2231 del 5 gennaio 2018 di fissazione alla domenica 4 marzo 2018 della data di svolgimento delle elezioni regionali in Lombardia.

1.1. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti, deducendo due distinti motivi.

1.2. Il primo è incentrato sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della legge 108 del 1969 e dell’art. 1, comma 14- bis , della L.R. n. 17 del 2012 o, in subordine, sull’illegittimità dell’art. 9, comma 2, della l. n. 108 del 1969 e dell’art. 1, comma 14- bis , della L.R. n. 17 del 2012 per la dedotta violazione dell’art. 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e per la violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

1.3. Con tale motivo i ricorrenti in primo grado hanno denunciato l’antinomia, a loro avviso evidente, tra l’abbandono del criterio della rappresentatività provinciale, sicuramente disposto, con l’art. 1, comma 16, della L.R. n. 12 del 2017, in vantaggio delle forze politiche già rappresentate in Consiglio regionale, e la conservazione del medesimo criterio, ritenuta esistente dagli uffici elettorali a carico delle forze politiche nuove entranti, e la conseguente necessità, per l’interprete, di ricomporre l’antinomia per mezzo di una elementare operazione di esegesi.

1.4. Essi hanno quindi chiesto al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, di riconoscere l’effetto modificativo della disciplina della raccolta delle firme, prodottosi con l’entrata in vigore della disciplina del suo esonero, in favore delle forze politiche già presenti in Consiglio regionale, e quindi di annullare i provvedimenti che avrebbero ingiustamente ricusato le liste di Lodi e di Mantova e di ammettere tali liste alle elezioni.

1.5. In subordine, gli appellanti hanno segnalato al primo giudice come tale antinomia si traducesse in una evidente violazione dei sopra ricordati principî costituzionali e convenzionali, a causa della ingiustificata misura protezionistica in favore delle forze presenti già elette nel Consiglio regionale, chiedendo al T.A.R. per la Lombardia di sollevare la questione di costituzionalità e di ammettere medio tempore le due liste escluse dagli uffici elettorali circoscrizionali.

1.6. Con il secondo motivo i ricorrenti in prime cure hanno lamentato la manifesta sproporzione del tempo loro lasciato per organizzare la raccolta delle firme nelle circoscrizioni di Lodi e Mantova e hanno chiesto, quindi, l’annullamento del decreto, con cui è stata fissata la data delle elezioni regionali in Lombardia, e l’assegnazione di un congruo supplemento temporale per la raccolta delle firme in tali circoscrizioni.

1.7. Le Amministrazioni intimate si sono costituite nel primo grado del giudizio, spiegando plurime difese in rito e nel merito, e in particolare hanno eccepito:

a) l’irricevibilità del ricorso in relazione alla impugnazione del decreto del Prefetto di Milano n. 2231 del 5 gennaio 2018, recante la indizione delle elezioni;

b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per essere la modifica della disciplina relativa al numero delle firme necessarie una disciplina di favore (memoria depositata il 7 febbraio 2018, p. 4);

c) la legittimità, nel merito, dei provvedimenti impugnati, che avrebbero fatto corretta applicazione di norme, la cui natura, anche in ragione della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione elettorale, le renderebbe difficilmente suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.

1.8. Con la sentenza n. 360 dell’8 febbraio 2018, il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni, ha respinto nel merito il ricorso.

2. Avverso tale sentenza gli odierni appellanti hanno proposto due distinti motivi di censura, che saranno di seguito esaminati, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.

2.1. Si sono costituite le Amministrazioni appellate, per resistere al gravame, dapprima con atto depositato il 10 febbraio 2018 e, infine, articolando meglio le proprie difese nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione.

2.2. Nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

3.1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione, sollevata dalle Amministrazioni appellate nella memoria difensiva del 12 febbraio 2018, in quanto la mancata proposizione del ricorso c.d. interno, di cui all’art. 10, comma 5, della l. n. 108 del 1968, contro le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali non rende inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso gli atti dell’ufficio centrale regionale, essendo mera facoltà, e non onere, della lista interessata impugnare con il ricorso interno le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali e ben potendo essa, quindi, limitarsi soltanto ad impugnare, in sede di ricorso giurisdizionale, detti atti in una con quello, definitivo, dell’Ufficio centrale regionale.

4. Con il primo motivo (pp.

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