Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-16, n. 201601067

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-16, n. 201601067
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601067
Data del deposito : 16 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02807/2015 REG.RIC.

N. 01067/2016REG.PROV.COLL.

N. 02807/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2015, proposto da:
M C P, A R, G G, L M, C R, P F B, L L, S A, A M, rappresentati e difesi dall'avv. L A, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, 24;

contro

Comune di Campi Salentina, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

nei confronti di

E Z, A P F, R C, M C R, V M, A P, A S, D D M, A F S, C G, S V, L D D, rappresentati e difesi dagli avv. Adriano Tolomeo, Federico Massa, con domicilio eletto presso Nicola Lais in Roma, Via C.Monteverdi 20;
Laura Palmariggi, Concetta Maria Rosaria Catarozzolo, Paolo Cosimo Giuseppe Maci;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce - Sez. I n. 03155/2014, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campi Salentina e di E Z e di A P F e di R C e di M C R e di V M e di A P e di A S e di D D M e di A F S e di C G e di S V e di L D D;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. S G e uditi per le parti gli avvocati L A, Sergio De Giorgi su delega dell'Avv. E S D, Adriano Tolomeo anche in dichiarata sostituzione dell'avv. Federico Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti impugnavano avanti al TAR Puglia – Sezione di Lecce, deducendo varie censure, il verbale del 27 maggio 2014 dell’adunanza dei presidenti delle sezioni per le elezioni amministrative in data 25 maggio 2014 del comune di Campi Salentina, la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, nonché i verbali delle singole sezioni elettorali con conseguente richiesta di modifica o annullamento delle suddette elezioni, alle quali avevano partecipato due liste, la lista n.1 denominata Ripartiamo da Campi, risultata vincente e la lista n.2 denominata Grande Campi.

2.- Il T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce, con sentenza n. 3155/2014, rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti.

3. Gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo le censure di violazione degli artt. 47, 64 e 53, comma 1 n.3 del DPR 16 maggio 1960 n.570, di mancata salvaguardia dell’integrità delle operazioni di voto.

4.- Si sono costituiti in giudizio i sigg. E Z, A P F, R C, M C R, V M, A P, A S, D D M, A F S, C G, S V, L D D, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale.

5. - All’udienza pubblica del 27 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.-L’appello è infondato.

Con la prima censura gli appellanti deducono che in tre Sezioni elettorali -nn.1, n.4 e n.

7- non è stato specificato il numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate e tale carenza comporterebbe l’illegittimità delle operazioni di voto.

La censura va disattesa.

Al riguardo il collegio rileva che l’art. 47, comma 4, del DPR 570/1960 sancisce che “Il Presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella Sezione”;
ma non prevede alcuna sanzione o invalidità nella fattispecie come quella in esame, in cui si è proceduto all’autenticazione di un numero di schede superiore al numero di elettori iscritti alla Sezione e non risulta indicato il numero di schede non votate.

In assenza di una previsione normativa sanzionatoria in ordine a tale profilo, legittimamente il giudice di primo grado ha qualificato tale carenza una mera irregolarità, in quanto - ai fini della regolarità delle operazioni elettorali- il dato essenziale è costituito dalla corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e rinvenute nei plichi e quello complessivamente consegnate alle Sezioni e questa corrispondenza non è stata contestata nella vicenda in esame in ordine alle tre suddette Sezioni elettorali nn. 1, 4 e 7.

Infatti, dai verbali predisposti dall’Ufficio elettorale delle predette Sezioni si evince, per quanto concerne

la Sezione n. 1, che nella lista degli elettorali della Sezione, in cui risultavano iscritti n. 344 elettori maschi e n. 473 elettrici donne (per un totale di n. 867 elettori), il Presidente di Sezione ha provveduto ad autenticare n. 950 schede. A conclusione delle operazioni di voto (pag. 27 del verbale), i votanti sono stati complessivamente n. 639 elettori iscritti e, pur non essendo annotato il numero delle schede autenticate non utilizzate, non è stato contestato che le schede scrutinate sono effettivamente n. 639 (pari cioè al numero degli elettori che hanno votato) e che le schede avanzate (cioè quelle autenticate e non utilizzate) siano state inserite nella busta n. 3, sigillate secondo le modalità previste al paragrafo 21 e recapitate presso il luogo di custodia prima dell’inizio dello scrutinio.

Ad analoghe conclusioni si perviene con la disamina dei Verbali elettorali in riferimento alle schede autenticate e non utilizzate all’interno delle Sezioni n. 4 e n. 7, i cui elementi di riscontro non sono stati infatti oggetto di alcuna confutazione.

Trattasi quindi di irregolarità non idonee ad inficiare la volontà espressa dal corpo elettorale riscontrabile nella sostanziale rispondenza dei risultati elettorali con quanto accertato in sede di verifica. (in senso conforme Cons. Stato, V, 21.10.2011, n. 5670, Cons. Giust. Amm.Sicilia sent. N.46/2014), in quanto il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento, se l’illegittimità denunciata non risulta aver inciso in concreto sui risultati elettorali.

Trattasi di fattispecie ben diversa da quelle di maggiore gravità, riscontrate nei casi di operazioni elettorali, in cui si riscontrano carenze quali, ad esempio, l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

Soltanto in tali fattispecie, in cui non rientra la vicenda in esame, trova invece applicazione la misura caducatoria dell’annullamento delle operazioni elettorali e la rinnovazione delle operazioni elettorali, in quanto risulta comprovata la concreta irregolarità delle operazioni di voto e la loro concreta incidenza sul risultato elettorale.

Con la seconda censura gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza di primo grado in riferimento, per quanto concerne la quarta sezione, all’omessa annotazione in taluni casi del numero della tessera elettorale presentata dall’elettore votante.

In sede di verificazione sono stati acquisiti il registro degli elettori maschi e quello delle elettrici donne, contenuti nella busta n.4, dai quali si è rilevato che non per tutti gli elettori risulta annotato il numero della tessera elettorale.

Tale elemento, come legittimamente ritenuto dal giudice di primo grado, non ha carattere invalidante delle operazioni di voto, in quanto, dopo l’apertura della busta contenente le liste degli elettori e delle elettrici iscritti della suddetta sezione si è proceduto alla verifica dell’annotazione del numero dei votanti nella suddetta Sezione.

Per ciascun elettore risultano annotati sia la sua identificazione che l’esercizio del diritto di voto.

Pertanto, la mancata annotazione del numero della scheda elettorale per alcuni elettori votanti presso la suddetta sezione n.4, non ha inciso sulla regolarità delle operazioni di voto.

Infatti gli appellanti non hanno potuto contestare e tanto meno comprovare il mancato possesso dei requisiti per partecipare al voto da parte degli elettori, regolarmente identificati e dei quali mancava l’annotazione del numero della scheda elettorale.

D’altronde gli artt.48 e 49 del DPR 570/1960 disciplinano la fase di identificazione degli elettori, prevedendo che gli stessi vengano identificati personalmente mediante presentazione al Seggio elettorale di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione o per personale conoscenza di uno dei membri dell’ufficio di sezione, ed ammessi al voto previa presentazione della tessera elettorale. La verifica disposta in primo grado ha accertato la sussistenza della firma di un componente del seggio elettorale sul registro dei votanti in corrispondenza del nominativo di ogni elettore. L’annotazione dell’avvenuta espressione del voto contiene in se le attestazioni di identificazione personale e di possesso della tessera elettorale personale e pertanto la mancata indicazione anche del numero di tessera elettorale è del tutto inidonea ad inficiare le operazioni di voto ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza (Cons.di Stato, V, 5 maggio 2008, n. 1977), ribadendo che l’identificazione dell’identità personale dell’elettore è certificativa sia dell’avvenuta votazione che della previa identificazione di quell’elettore.

Con la terza censura gli appellanti assumono la erroneità della sentenza di primo grado per aver rigettato la dedotta violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l’integrità del risultato elettorale, in quanto il plico contenente le schede valide ed il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 7 è pervenuto in Prefettura lacerato e rattoppato con del nastro adesivo da imballaggio e tali condizione del plico sezionale farebbero venir meno la garanzia della sicurezza della conservazione delle schede e dei verbali.

Al riguardo si osserva che il giudice di primo grado – in base ai risultati della verifica- ha accertato che le schede validamente votate erano in numero corrispondente a quello riportato nel verbale delle operazioni di scrutinio e il contenuto di detto verbale non presentava alcun segno di contraffazione o di manomissione e pertanto il suddetto motivo non può trovare accoglimento.

Va infine disattesa la quarta censura, con cui gli appellanti reiterano la richiesta dell’esclusione della Lista n. 1, in quanto il simbolo prescelto dalla medesima lista recherebbe al suo interno una specifica immagine religiosa con conseguente violazione dell’art. 33 del T.U. n. 570 del 1960).

In proposito si osserva che, in materia elettorale, per la ricusazione dei contrassegni delle liste è necessaria la sussistenza di un significato religioso univoco tale da costituire un richiamo immediato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso (in senso conforme Cons. Stato Sez. V n. 1366 del 12.03.2012;

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