Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-27, n. 201502143
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Testo completo
N. 02143/2015REG.PROV.COLL.
N. 06415/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6415 del 2009, proposto da VI.GI. s.a.s. di Petrellese Vittoria, rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Pititto in Roma, Via Pellegrino Matteucci, n.41;
contro
- Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- Regione Calabria, Assessorato alla Sanità, Dipartimento tutela salute;politiche sanitarie e sociali, rappresentata e difesa dall'avv. V M, con domicilio eletto presso l’avv. Annamaria Sgromo in Roma, Via G. Spontini, 22;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00545/2008, resa tra le parti, concernente l’ erogazione in accreditamento di prestazioni diagnostiche
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Calabria;
Viste le note a difesa della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Marta Lucantoni. per delega dell'avv. V M, e l'avv. dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In esito a istanza della soc. VI.GI. s. a s., in rapporto di accreditamento con la A.S.L. n. 8 di Vibo Valenzia, il Direttore della predetta Azienda Sanitaria esprimeva parere favorevole per la rettifica del decreto n. 13019 del 2004 ai fini dell’inclusione in accreditamento nell’allegato B al contratto stipulato nel 2003 di talune prestazioni qualificate di medicina interna.
Il competente Assessorato regionale alla sanità con atto prot. n. 16071 del 15 novembre 2006 si pronunziava al riguardo in senso contrario;ciò sul rilievo che le prestazioni che si assumono riconducibili nella tabella B. del contratto del 2003 non sono classificabili nella branca di medicina interna , ma sono invece catalogate come “ altre procedure diagnostiche e relative tecniche ”, rientranti nella branca specialistica “ diagnostica per immagini ”.
Avverso la determinazione assessorile la soc. VI.GI. ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, insistendo sulla sussistenza del titolo alla rettifica del decreto di accreditamento nei sensi richiesti.
Con sentenza n. 545 del 2008 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il primo giudice, dopo esame del quadro regolamentare di riferimento, rilevava in particolare:
- che le prestazioni di diagnostica ecografica, ecodoppler ecocolordoppler, erogate della società ricorrente nel 2003, rientrano nelle branche specialistiche di diagnostica per immagini radiologia diagnostica ;
- che detti esami, qualora afferenti alla branca cardiologia, per la quale la soc. VI.GI. è accreditata, rientrano fra le prestazioni eseguibili a detto titolo;
- che ai fini dell’individuazione delle prestazioni eseguibili in base al decreto di accreditamento non può farsi ricorso al d.m. 31 gennaio 1998 che stabilisce l’affinità delle specializzazioni al limitato fine dei concorsi al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.
Appella la soc. VI.GI. che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. perché a suo dire fondate su un erroneo apprezzamento delle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.
Resiste la Regione Calabria che ha contro dedotto in memoria alla pretese azionate.
All’udienza del 9 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello è infondato.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza di questo Consiglio non può accedersi alla tesi della società ricorrente sostanzialmente tesa ad assegnare un carattere dinamico al rapporto di accreditamento, quanto alla tipologia ed ai volumi di prestazioni erogabili, sulla base di una interpretazione analogico estensiva delle prestazioni erogabili in base all’ originario rapporto convenzionale.
Il regime dell’accreditamento provvisorio è, invero, finalizzato alla prosecuzione dei rapporti fra il servizio sanitario ed i soggetti già convenzionati, ai sensi della legge n. 833 del 1978, fino alla concessione dell' accreditamento istituzionale definitivo, disciplinato all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (così come integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229), ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento al titolo originario (e cioè alla originaria convenzione) di valenza costitutiva e fonte genetica del nuovo rapporto di accreditamento.
L’ accreditamento provvisorio assolve, quindi, una funzione strettamente conservativa delle attività precedentemente svolta.
In tale regime il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (recante norme per disciplinare il passaggio dal previgente regime di convenzionamento all'accreditamento) " ai limiti ed alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti ", al fine della definizione dell'ambito oggettivo dell' accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili, va inteso nel senso letterale, come richiamo rigido e statico ai contenuti del titolo originario, con la conseguente esclusione dell'estensione automatica delle prestazioni erogabili previste nella convenzione originaria ad altre ad esse non direttamente riconducibili (Consiglio Stato, Sez. V, 28 settembre 2007, n. 4877;23 marzo 2004, n. 1535 e 26 febbraio 2003, n. 1112;Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3961).
Ogni accreditamento ulteriore deve essere, quindi, preceduto dalla valutazione da parte della Regione degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume dell’ attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili. Il sistema dell’accreditamento non si sottrae al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell’amministrazione, che si qualifica di natura concessoria e assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell’attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma - nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche - soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali.
Alla luce di detti principi non può accedersi alla tesi della società ricorrente che – muovendo dalla qualificazione come affini di talune specializzazioni - riconduce nella medicina interna le prestazioni di ecografia, negando che la diagnostica per immagini , cui fa riferimento l’ Assessorato regionale, possa assurge a autonoma branca specialistica.
Al riguardo il T.A.R. ha correttamente escluso che possa invocarsi l’applicazione – per l’ identificazione del perimetro delle prestazioni erogabili – del d.m. 31 gennaio 1998, che stabilisce l’affinità delle specializzazioni ai soli fini dei concorsi al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Detto punto di decisione non forma oggetto di contestazione. Di contro, come stabilito nel decreto dell’ Assessore regionale alla sanità impugnato, agli effetti predetti assume rilievo la classificazione di cui all’ allegato 1) al 22 giugno 1999, che prende in considerazione con carattere di specificità la tipologia di prestazioni relative alla diagnostica per immagini , con la conseguenza che siffatte prestazioni vanno singolarmente e nominativamente ricondotte nel budget di spesa previsto per la struttura.
Va, in conclusione, respinta la tesi della società ricorrente che, in base di una nozione di afferenza o attinenza alla medicina interna delle prestazioni di diagnostica ecografica, ecocolordoppler, ed altro, afferma il titolo a ricondurre nel rapporto di accreditamento anche le anzidette prestazioni.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto e va confermata la sentenza del T.A.R. impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, in relazione all’attività difensiva spiegata, si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00) in favore della Regione Calabria e 300,00 (trecento/00) in favore del Ministero della Salute, oltre i.v.a. e c.a.