Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-01-13, n. 201000076
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N. 00076/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 09711/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 9711 del 2009, proposto da:
E B, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Adriano Giuffre' in Roma, via Camozzi N.1;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G F;
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04695/2009, resa tra le parti, concernente NOMINA A MAGISTRATO ONORARIO.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Giuffrè Adriano, su delega di A C;
Ritenuto che la selezione per la nomina a magistrato onorario di Tribunale comporti, da parte degli organi ad essa preposti, l’esercizio di un potere valutativo discrezionale circa il possesso, da parte degli aspiranti e nel preminente interesse pubblico, delle qualità, complessivamente intese, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali;