Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-06, n. 202005918

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-06, n. 202005918
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005918
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 05918/2020REG.PROV.COLL.

N. 07311/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7311 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R I, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3, presso lo studio dell’avvocato D V,

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

nei confronti

- del signor -OMISSIS-
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-.;
- del signor -OMISSIS-;
non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. R P e udito per la parte appellante l’avvocato R I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, l’odierno appellante impugnava l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di brigata per l’anno 2004, nell’ambito del quale era stato collocato al-OMISSIS- posto della graduatoria di merito degli idonei, con un punteggio di -OMISSIS-, fuori dal numero di promozioni previste per il detto anno, pari a otto.

A seguito del deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della documentazione caratteristica (libretto personale e stato di servizio) degli altri ufficiali controinteressati, il ricorrente evidenziava (con motivi aggiunti) la disparità di trattamento con specifico riguardo al profilo professionale ed ai precedenti di carriera del parigrado -OMISSIS-, ritenendo che la Commissione di Avanzamento avesse utilizzato un metro di giudizio maggiormente favorevole nei riguardi di quest’ultimo, rispetto a quello utilizzato nei propri confronti.

2. Costituitasi l’Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

3. Avverso tale pronuncia, il -OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 12 luglio 2010 e depositato il successivo 6 agosto, lamentando quanto di seguito sintetizzato:

Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e sostanziale elusione delle censure prospettate

Il giudice di prime cure, lungi dal dare puntuale riscontro ai vizi denunciati nel ricorso e nei motivi aggiunti, in particolare nel confronto con il controinteressato Gen. -OMISSIS-, ha, piuttosto, confutato le tesi del ricorrente limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali in tema di poteri del giudice amministrativo e limiti del sindacato giurisdizionale in merito ai giudizi di avanzamento per il passaggio ai gradi apicali della gerarchia militare.

Avrebbe, poi, errato nel ritenere che “ la affermata preminenza del ricorrente nel raffronto tra le note elogiative associate alla massima qualifica finale non si appalesa con l’evidenza sostenuta dallo stesso nel ricorso introduttivo ed in quello contenente motivi aggiunti, tenuto conto che nell’arco della carriera anche egli ha subito flessioni per le voci interne delle schede valutative ... di talché la contestazione mossa sul punto alla Commissione non è idonea ... a configurare eccesso di potere ”; in proposito, osservandosi che le singole aggettivazioni interne non rivestono autonoma valenza, ma possono avere rilievo preminente soltanto nel caso in cui esse incidano sui giudizi finali dei compilatori e dei revisori, essendo tali giudizi rapportabili non al singolo requisito, ma piuttosto al profilo complessivo del valutando.

L’appellante ha sempre ottenuto, segnatamente nel grado di Colonnello, le massime aggettivazioni interne e le massime qualifiche finali, che avrebbero dovuto garantire un punteggio di merito superiore rispetto a quello attribuito dalla C.S.A.

Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, sviluppato dalla parte sulla base del confronto con il controinteressato Gen. -OMISSIS-, a fronte dei numerosi e prestigiosi incarichi di comando attribuiti all’appellante, connotati da un orizzonte operativo dispiegato sulle attività di polizia economica e finanziaria, il parigrado risulta essere stato impiegato, in modo settoriale ed esclusivo, nell’ambito delle sole attività di carattere sportivo.

Avrebbe, sul punto, errato il Tribunale (peraltro, in contrasto con un suo precedente orientamento) nel ritenere non determinante tale rilievo ai fini della preminenza del profilo professionale dell’appellante, posto che sarebbe ininfluente la circostanza per cui il candidato -OMISSIS- abbia svolto la sua carriera ricoprendo incarichi nel gruppo sportivo, “ attesa l’impossibilità per il giudice amministrativo di apprezzare la diversa qualità degli stessi ”.

Né il giudice di prime cure avrebbe tenuto conto del fatto che il Gen. -OMISSIS- ha svolto incarichi di comando per un tempo decisamente superiore rispetto al parigrado controinteressato.

L’appellante espone, poi, un dettagliato raffronto dei profili di carriera vantati dai parigrado, già evidenziati con i motivi aggiunti dedotti dinanzi al T.A.R., al fine di illustrare l’affermata illogicità ed irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione di Avanzamento;
la quale, palesando un metro di giudizio non uniforme ed incoerente rispetto ai precedenti di carriera dei due ufficiali, avrebbe dovuto condurre il giudice di prima istanza ad una pronuncia di annullamento dell'impugnato giudizio.

In particolare, formano oggetto di contestazione i seguenti profili valutativi:

- condizione fisica, in relazione all’età correlata al grado, ritenuta validissima per il Gen. -OMISSIS- e molto valida per l’appellante;

- ricompense di carattere morale (encomi semplici e solenni) durante lo svolgimento di carriera (rilevandosi come il Gen. -OMISSIS-, per il quale siffatte ricompense hanno sempre fatto seguito a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, non abbia conseguito alcun elogio, a differenza del ricorrente di prime cure);

- qualità professionali dimostrate durante la carriera specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando e delle attribuzioni specifiche (sotto tale aspetto, fra l’altro rilevandosi che, a seguito del – peraltro risalente – ultimo periodo di comando operativo svolto dal Gen. -OMISSIS-, è stata nei confronti di quest’ultimo riconosciuta una preparazione tecnico-professionale appena superiore alla media, con conseguente flessione nei giudizio caratteristico rispetto alle valutazioni precedenti). Viene dalla parte sul punto ulteriormente osservato che, se il Gen. -OMISSIS- si è presentato alla valutazione al grado di colonnello con ben due comandi di gruppo territoriale (4 anni in comando), oltre a quello di una compagnia territoriale di confine (3 anni in comando), diversamente il pari grado Gen. -OMISSIS- non ha mai avuto il comando titolare di una compagnia (l’appellante, invece, per ben tre anni in una zona confinaria di Stato in quel tempo sensibile e rilevante ai fini del controllo doganale e di polizia di frontiera) ed ha avuto il comando di un solo gruppo provinciale per 2 anni, mentre il Gen. -OMISSIS- ne ha comandati tre per circa 6 anni;

- qualità intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, che vedrebbero il profilo del Gen. -OMISSIS- assolutamente subvalente rispetto a quello vantato dal parigrado.

- attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, laddove il Gen. -OMISSIS-, pur avendo espresso “ un’attitudine di livello assai elevato ad assumere incarichi del grado superiore ”, ha disimpegnato incarichi della specie per limitatissimi periodi, diversamente dall’appellante.

Conclude, pertanto, l’appellante per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 15 luglio 2020, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, depositando articolata memoria di controdeduzioni.

5. In vista della trattazione nel merito del ricorso, parte appellante ha depositato in atti (alla data del 16 e del 24 luglio 2020), conclusive memorie, con le quali, ribadite le argomentazioni già esposte con l’atto introduttivo, ha insistito per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.

6. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 settembre 2020.

DIRITTO

1. Le norme sull’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza (di cui al D.Lgs. n. 69/2001) prevedono che la promozione derivi da una valutazione articolata in due momenti (idoneità alle funzioni;
merito) e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi quali:

- le qualità morali, di carattere e fisiche;

- le benemerenze di guerra e il comportamento in guerra e le qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

- le doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;

- l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda gli ufficiali generali, ogni componente della Commissione assegna quindi un punto da uno a trenta in relazione ai suddetti elementi, considerati nel loro insieme.

La somma dei punti, così assegnati, è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo.

Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione (cfr. art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 69/2001).

2. Sul tema, la giurisprudenza ha avuto modo di enucleare in linea generale alcuni principi per quel che riguarda i possibili profili di eccesso di potere – in senso assoluto, così come in senso relativo – connessi al procedimento di valutazione.

2.1. La censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone innanzitutto una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento.

Di conseguenza, sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015).

La Commissione di avanzamento è comunque chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l’intera personalità dei candidati.

Pertanto, l’amplissima discrezionalità nell’analisi dei profili concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti ma attraverso una “sfumata” analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati.

Segue da ciò che l’invocata importanza degli incarichi rivestiti costituisce l’espressione di un’indagine di merito riservata alla Commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità (cfr. Cons Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5044).

Nelle valutazioni espresse nei confronti degli ufficiali partecipanti ai giudizi di avanzamento al grado superiore, non è dunque consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l’illegittimità del giudizio della Commissione, essendo le valutazioni riferite all’intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera di costoro. I singoli requisiti e titoli devono infatti essere considerati complessivamente nel loro insieme, e non singolarmente, per cui la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930).

In sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio della Commissione è quindi il risultato di una valutazione complessiva, tesa a definire per ciascun aspirante un quadro unitario delle caratteristiche peculiari possedute sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore. Sfugge perciò al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio isolare soltanto pochi titoli, ancorché rilevanti nell’economia del giudizio complessivo, per affermare l’incongruenza di questo, ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4852).

In caso di avanzamento al grado superiore, soprattutto per gli altissimi gradi, non trattandosi di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio vanno pertanto giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3234).

Nella controversia avente ad oggetto il mancato avanzamento dell’ufficiale al grado superiore, il giudice amministrativo non può dunque sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione, in quanto la verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato non può tradursi in una indagine comparativa, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506).

Nel giudizio di avanzamento deve inoltre evidenziarsi come, per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, spetti alla Commissione di valutare non tanto la quantità degli encomi, quanto piuttosto se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l’attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l’arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400).

2.2. Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo – dall’appellante dedotto sulla base di un raffronto operato rispetto alla posizione del parigrado -OMISSIS-, che viene analiticamente esaminata, con riferimento ai punteggi da quest’ultimo conseguiti, assumendosi l’illegittimità di una valutazione “premiante” che avrebbe allo stesso consentito di utilmente graduarsi ai fini dell’avanzamento al grado di Generale di brigata – va, innanzi tutto, ribadito quanto innanzi già rilevato in ordine al fatto che le valutazioni compiute dalle Commissioni Superiori di Avanzamento sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità.

In tale contesto, la valutazione del giudice amministrativo è limitata al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltano per la loro macroscopica evidenza;
di modo che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.

In sede di disamina dei motivi di ricorso con i quali venga lamenta la sussistenza del vizio di eccesso di potere “in senso relativo”, l’adito organo di giustizia non deve effettuare, attraverso un’analisi parcellizzata, una comparazione tra singoli candidati, valutando – per così dire, elemento per elemento – la correttezza dei singoli punteggi parziali a ciascuno di essi attribuito, e dunque porre a confronto il giudizio finale numericamente espresso.

E ciò in quanto il vizio di eccesso di potere in senso relativo non è ravvisabile attraverso l’analisi delle “aggettivazioni” utilizzate e messe a confronto per ciascun singolo candidato, né dai singoli elementi considerati e punteggi attribuiti, ma è rinvenibile laddove il confronto tra giudizi espressi sui singoli candidati riveli, con riferimento ai requisiti da ciascuno di essi posseduti, in modo evidente ed immediatamente percepibile, una difformità dei criteri di valutazione, che, in presenza di situazioni analoghe, se non identiche, ha portato all’attribuzione di punteggi differenti, ovvero a valutazioni meno favorevoli pur in presenza di risultati di carriera migliori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2017, n. 2054).

Ciò deve però essere, come si è già detto, non il risultato di un’operazione aritmetica condotta sui titoli di ciascun candidato e poi oggetto di comparazione, quanto il risultato di una evidente disparità di giudizio, ovvero di contraddittorietà nell’uso del canone valutativo.

2.3. Quindi, se la distinzione tra eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo si atteggia nel senso che:

- il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione;

- mentre il secondo, attenendo alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assume consistenza quando, senza trasmodare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5510, e 29 agosto 2012, n. 4649);

allora, in presenza della denunciata manifestazione, nel giudizio di avanzamento, della seconda delle illustrate tipologie inficianti (consistente in un’incoerente o disuniforme applicazione dei parametri valutativi), il sindacato giurisdizionale – escluso che l’adito giudice possa procedere a comparazione dei profili curriculari degli scrutinandi, attività questa che neanche la Commissione è chiamata a compiere – viene a sostanziarsi nella verifica, alla stregua delle risultanze della documentazione caratteristica, della logicità e ragionevolezza dei criteri applicati dall’Amministrazione e della loro concreta attuazione con riferimento al soggetto che ne lamenti il mancato rispetto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3118;
16 luglio 2008, n. 3562;
18 dicembre 2006, n. 7604).

3. Quanto sopra premesso, va, in primo luogo escluso che possa incontrare favorevole apprezzamento la censura di eccesso di potere in senso assoluto, dall’odierno appellante dedotta (omogeneamente a quanto dallo stesso esposto in prime cure) a sostegno dell’affermata illegittimità dell’esito del giudizio di avanzamento.

3.1. Come dall’Amministrazione analiticamente illustrato (cfr. memoria depositata in data 15 luglio 2020), dall’analisi della documentazione del -OMISSIS-emerge la presenza:

- di un giudizio di “rendimento normale” relativamente alla prima scheda valutativa redatta nei confronti dell’interessato (periodo 12 dicembre 1970 - 11 maggio 1971, nel grado di Tenente e nell’incarico di Comandante della -OMISSIS-), giudizio confermato anche nei tre successivi documenti della specie;

- di una qualifica finale non apicale di “Nella media” o giudizi equipollenti, con “rendimento normale”, per quasi -OMISSIS-1973, quando era Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di-OMISSIS-);

- di una qualifica finale non apicale di “Superiore alla media”, con un “rendimento pieno e sicuro” complessivo, nella “scheda valutativa” relativa al periodo 28 giugno 1973 - -OMISSIS-), mantenuta fino al 31 ottobre 1976;

- del conseguimento della qualifica apicale di “Eccellente” a far data dal 1° novembre 1976 (“-OMISSIS-), dopo circa sei anni dall’immissione in servizio e nel grado di Capitano (peraltro giudizi non apicali in numerose “voci interne”);

- di giudizi analitici non apicali in molteplici “voci interne” delle schede valutative (tra le quali, la “Prestanza e il portamento”, l’“Ascendente”, la “Decisione”, la “Resistenza al lavoro mentale”, la “Capacità organizzativa”, il “Senso del dovere” e il “Senso della disciplina”, la “Capacità di giudizio”, la ”Capacità di espressione scritta”, la ”Capacità di espressione orale”, la “Capacità di sintesi”, la “Capacità di ideazione”, la “Lealtà”, la “Rettitudine”, il “Patrimonio culturale”, il “Buon senso”, la “Preparazione tecnico-professionale”, la “Capacità amministrativa”, la “Capacità didattica, educativa ed addestrativa”, la “Cura del materiale”, l’“Atteggiamento verso superiori”, l’“Atteggiamento verso colleghi”, l’“Atteggiamento verso inferiori”, la “Capacità di giudicare i dipendenti”, il “Senso della responsabilità”);

- dell’abbinamento alla massima qualifica di “Eccellente”, di note di elogio/apprezzamento a partire dal giudizio reso nei suoi confronti con la “scheda valutativa” redatta per il periodo 12 marzo 1985 - 11 marzo 1986 (a distanza di quasi 15 anni dall’immissione in servizio nel grado di Maggiore);

- del conseguimento di attestazioni di “lode”, abbinate alla massima qualifica, dal 6 maggio 1999 con continuità, a distanza di circa 29 anni dall’immissione in servizio, nel grado di Colonnello (incarico di Comandante del Gruppo di -OMISSIS-);

- del mancato conseguimento, nell’ultima “scheda valutativa” utile per l’avanzamento in esame (periodo 1° novembre 2002 – 31 ottobre 2003, nell’incarico di Capo Ufficio Telematica del Comando Generale), del giudizio apicale per n. 3 di tali voci (“Capacità di analisi”, “Capacità di sintesi” e “Capacità di ideazione”);

- di n. 36 flessioni per le “voci interne” delle “schede valutative” (di cui 10 nel grado rivestito all’atto della valutazione), in relazione a tutte le categorie di qualità oggetto di scrutinio.

3.2. Se, come sopra riportato, la documentazione caratteristica dell’ufficiale non appare connotata da quel carattere di assoluta eccezionalità, suscettibile di dare ingresso alla lamentata tipologia inficiante dell’eccesso di potere in senso assoluto, va rimarcato come siffatta doglianza sia configurabile in presenza di una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3118/2014, cit.).

Se i profili sintomatici di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente laddove dalla documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8927;
31 marzo 2009, n. 1901;
26 febbraio 2008, n. 678), deve rilevarsi come il percorso professionale dell’odierno appellante – pur connotato da estrema brillantezza e da costante crescita di rendimento, come del resto quello degli altri ufficiali scrutinati nella procedura per cui è causa – non presenti quelle caratteristiche di assoluta, costante e incondizionata eccellenza, tali da consentire l’ipotizzabilità dell’eccesso di potere in senso assoluto.

4. Neppure la disamina relativa alla doglianza di eccesso di potere in senso relativo – dall’appellante dedotta (così come effettuato in primo grado) con riferimento alla posizione vantata dal parigrado -OMISSIS- – consente di pervenire ad un apprezzamento della prospettazione di parte.

4.1. Va premesso, ad integrazione di quanto esposto sub 2.2, come l’atteggiarsi di siffatta tipologia inficiante postuli che:

- la discrezionalità, in capo alla Commissione di avanzamento nell’analisi dei profili degli scrutinandi concerne doti non solo definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, sì che l’importanza degli incarichi rivestiti costituisce l’espressione di un’indagine di merito riservata alla Commissione stessa, in quanto tale, di norma preclusa al giudice di legittimità;

- nelle valutazioni espresse nei confronti degli ufficiali partecipanti ai giudizi di avanzamento al grado superiore non è consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l’illegittimità del giudizio della Commissione, essendo le valutazioni riferite all’intera carriera degli scrutinandi;
i singoli requisiti e titoli dovendo essere considerati complessivamente nel loro insieme, e non singolarmente, per cui la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930);

di tal guisa che, in sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio della Commissione è il risultato di una valutazione complessiva, tesa a definire per ciascun aspirante un quadro unitario delle caratteristiche peculiari possedute sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore.

Sfugge, quindi, al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio isolare soltanto taluni titoli, ancorché rilevanti nell’economia del giudizio complessivo, per affermare l’incongruenza di questo, ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4852).

In definitiva, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2232).

A quanto sopra consegue che la verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’appellante e degli altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento non può tradursi in una indagine comparativa, preclusa al giudice amministrativo, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione della posizione dell’interessato o di una sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506).

Quanto, poi, alla valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, va riconosciuta in capo alla Commissione una potestà valutativa non circoscritta alla quantità degli encomi, quanto piuttosto alla riferibilità degli stessi ad occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale ovvero alla distribuzione di essi in modo uniforme nell’intero percorso di carriera, in modo tale da poterli considerare espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400).

4.2. Il raffronto dei profili professionali e dei percorsi di carriera dei due ufficiali non evidenzia, invero, la presenza di uno sbilanciamento del metro valutativo, suscettibile – in caso di manifesta, quanto grave, carenza di omogeneità nel giudizio – di inalveare positivamente un giudizio di illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere in senso relativo.

Il pari grado -OMISSIS-, infatti:

- non ha mai riportato la qualifica non apicale di “Nella media” o giudizi equipollenti (mentre l’appellante, diversamente, è stato così valutato dal luglio 1970 all’aprile 1973);

- ha conseguito la qualifica finale non apicale di “Superiore alla media” dall’ottobre 1970 al maggio 1973 (il -OMISSIS- per oltre tre anni, dal 28 giugno 1973 al 31 ottobre 1976);

- ha meritato la massima qualifica finale di “Eccellente” dal 23 maggio 1973 sino alla data di riferimento per la valutazione impugnata, dopo poco meno di 3 anni dall’immissione in servizio avvenuta nel giugno del 1970 (6 anni dopo per l’appellante);

- ha abbinato alla massima qualifica, note di “apprezzamento” dal 10 settembre 1977 fino alla data di riferimento (mentre per il -OMISSIS-, soltanto dal marzo 1985, a distanza di quasi 15 anni dalla immissione in servizio);

- è stato meritevole della espressione di “lode” per un periodo complessivo pari a circa 135 mesi (a fronte di 54 mesi dell’appellante);

- ha subito, complessivamente, n. 2 flessioni di giudizio per le “voci interne”, in numero macroscopicamente inferiore a quelle ricevute dal parigrado (n. 36, di cui 10 solo nel grado rivestito all’atto della valutazione).

4.3. Relativamente alle specifiche voci, alle quali si fa riferimento nell’appello, giova osservare quanto di seguito analiticamente indicato.

4.3.1. Quanto alle “Qualità morali, di carattere e fisiche”, mentre l’appellato ha costantemente conseguito giudizi apicali nelle voci interne “Prestanza e portamento”, “Salute” e “Resistenza fisica”, il -OMISSIS- ha ottenuto, per i primi 6 anni circa di servizio, una valutazione non apicale per la voce “Prestanza e portamento”, per i primi 3 anni circa di servizio una valutazione non massimale per la “Salute” nonché per la “Resistenza fisica”.

Nel grado di Colonnello, inoltre, il -OMISSIS-ha fatto registrare una flessione per la voce “Prestanza e portamento” (per la quale ha riportato l’aggettivazione non apicale di “Aspetto esteriore decoroso” nella “scheda valutativa” 16 febbraio 1998 - 15 febbraio 1999), mentre il Generale -OMISSIS-, dal primo documento caratteristico redatto a seguito dell’immissione in servizio fino all’ultima “scheda valutativa”, ha sempre ottenuto, e confermato, l’apicalità in tutte e tre le voci delle “Qualità fisiche”.

Inoltre, l’assenza dal servizio per malattia del -OMISSIS- (14 di riposo medico nel settembre-ottobre 1999), non ha impedito il conseguimento (“scheda valutativa” per il periodo 27 aprile 1999 - 31 ottobre 1999) della massima qualifica finale di “Eccellente”, corredata da espressioni di “apprezzamento e lode”, nonché giudizi apicali per tutte le voci interne riferite alle qualità fisiche.

Se l’appellato non ha mai fatto registrare, in tutto l’arco della carriera, flessione alcuna nelle “voci interne” di giudizio delle complessive qualità di che trattasi, per il -OMISSIS- vanno annoverate n. 13 flessioni della specie, di cui n. 5 nel grado di Colonnello;

4.3.2. Quanto ai riconoscimenti di ordine morale, il Generale -OMISSIS- ha ottenuto un maggior numero di encomi solenni rispetto all’appellante (n. 12 ricompense della specie a fronte di n. 5 attribuite al Generale -OMISSIS-);

4.3.3. Con riferimento alle “Qualità professionali”, il Generale -OMISSIS-, nell’arco dell’intera carriera, ha fatto registrare soltanto n. 2 flessioni di giudizio nelle “voci interne” (“Preparazione tecnico-professionale” e “Motivazione al lavoro”), mentre il -OMISSIS-ha conseguito n. 12 valutazioni decrementative delle aggettivazioni (“Capacità amministrativa”;
“Cura del materiale”;
“Esecuzione degli ordini”;
“Atteggiamento verso superiori” e “Atteggiamento verso colleghi”;
“Atteggiamento verso inferiori”;
“Atteggiamento verso i cittadini nei rapporti di servizio”;
“Senso del dovere”;
“Senso della responsabilità”;
“Rapporti con le autorità”).

4.3.4. Quanto alla rilevanza degli incarichi rivestiti dagli ufficiali in rassegna – argomento sul quale l’appellante particolarmente si diffonde, rappresentando che rivelerebbero preminente considerazione valutativa le funzioni di carattere operativo, laddove il profilo professionale del parigrado è caratterizzato da un impiego “ settoriale ed esclusivo nell’ambito delle sole attività di carattere sportivo ” – va, in primo luogo, rammentato come l’apprezzamento in ordine alla rilevanza delle funzioni disimpegnate dagli scrutinandi afferisce ad apprezzamento di merito, riservato alla Commissione di avanzamento: la cui sindacabilità transita attraverso l’emersione di gravi patologie inficianti il corretto esercizio della funzione valutativa, suscettibili di condurre ad un impiego distorsivo del metro di giudizio, le cui ricadute evidenzino connotazione ingiustificatamente penalizzanti per taluno degli aspiranti al conseguimento del grado superiore.

Nell’escludere che le risultanze di causa avvalorino la presenza di siffatta emersione inficiante, va, piuttosto, osservato come la rilevanza degli incarichi non sia, ex se, attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto con diretto riferimento alle modalità ed ai risultati caratterizzanti l’assolvimento degli incarichi d’istituto.

5. In definitiva, dall’esame di tutte le censure prospettate dall’appellante nell’ottica della sussistenza dell’eccesso di potere in senso relativo, non è dato riscontrare la presenza di una evidente incoerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti di quest’ultimo rispetto al parigrado -OMISSIS-, comportante la svalutazione del primo o la sopravvalutazione del secondo.

Non può, conclusivamente, omettere il Collegio dal rammentare come la giurisprudenza di questo Consiglio abbia già avuto modo di evidenziare (cfr., ex multis, Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 3297;
6 novembre 2018, n. 6271) come “ la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Commissione Superiore di Avanzamento, non implica una manifestazione di volontà, vale a dire un’attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti. La Commissione, nell’effettuare le valutazioni e nell’attribuire i punteggi, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole. Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo … Sugli atti della Commissione Superiore di Avanzamento, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili in quanto ciò si tradurrebbe nell’esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza. La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, o per travisamento del fatto, mentre nel giudizio di merito, il giudice agisce “in prima battura”, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito, di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, sebbene opinabile, sia plausibile ”.

Nel caso di specie, la valutazione espressa dalla Commissione deve ritenersi plausibile;
dimostrandosi, pertanto, esente dai vizi di legittimità dedotti.

6. L’appello, conseguentemente, deve essere respinto, con riveniente conferma della gravata sentenza di prime cure.

Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente grado.

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