Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-06, n. 202005918

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-06, n. 202005918
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005918
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 05918/2020REG.PROV.COLL.

N. 07311/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7311 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R I, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3, presso lo studio dell’avvocato D V,



contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,



nei confronti

- del signor -OMISSIS-
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-;
- del signor -OMISSIS-.;
- del signor -OMISSIS-;
non costituiti in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. R P e udito per la parte appellante l’avvocato R I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, l’odierno appellante impugnava l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di brigata per l’anno 2004, nell’ambito del quale era stato collocato al-OMISSIS- posto della graduatoria di merito degli idonei, con un punteggio di -OMISSIS-, fuori dal numero di promozioni previste per il detto anno, pari a otto.

A seguito del deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della documentazione caratteristica (libretto personale e stato di servizio) degli altri ufficiali controinteressati, il ricorrente evidenziava (con motivi aggiunti) la disparità di trattamento con specifico riguardo al profilo professionale ed ai precedenti di carriera del parigrado -OMISSIS-, ritenendo che la Commissione di Avanzamento avesse utilizzato un metro di giudizio maggiormente favorevole nei riguardi di quest’ultimo, rispetto a quello utilizzato nei propri confronti.

2. Costituitasi l’Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

3. Avverso tale pronuncia, il -OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 12 luglio 2010 e depositato il successivo 6 agosto, lamentando quanto di seguito sintetizzato:

Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e sostanziale elusione delle censure prospettate

Il giudice di prime cure, lungi dal dare puntuale riscontro ai vizi denunciati nel ricorso e nei motivi aggiunti, in particolare nel confronto con il controinteressato Gen. -OMISSIS-, ha, piuttosto, confutato le tesi del ricorrente limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali in tema di poteri del giudice amministrativo e limiti del sindacato giurisdizionale in merito ai giudizi di avanzamento per il passaggio ai gradi apicali della gerarchia militare.

Avrebbe, poi, errato nel ritenere che “ la affermata preminenza del ricorrente nel raffronto tra le note elogiative associate alla massima qualifica finale non si appalesa con l’evidenza sostenuta dallo stesso nel ricorso introduttivo ed in quello contenente motivi aggiunti, tenuto conto che nell’arco della carriera anche egli ha subito flessioni per le voci interne delle schede valutative ... di talché la contestazione mossa sul punto alla Commissione non è idonea ... a configurare eccesso di potere ”; in proposito, osservandosi che le singole aggettivazioni interne non rivestono autonoma valenza, ma possono avere rilievo preminente soltanto nel caso in cui esse incidano sui giudizi finali dei compilatori e dei revisori, essendo tali giudizi rapportabili non al singolo requisito, ma piuttosto al profilo complessivo del valutando.

L’appellante ha sempre ottenuto, segnatamente nel grado di Colonnello, le massime aggettivazioni interne e le massime qualifiche finali, che avrebbero dovuto garantire un punteggio di merito superiore rispetto a quello attribuito dalla C.S.A.

Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, sviluppato dalla parte sulla base del confronto con il controinteressato Gen. -OMISSIS-, a fronte dei numerosi e prestigiosi incarichi di comando attribuiti all’appellante, connotati da un orizzonte operativo dispiegato sulle attività di polizia economica e finanziaria, il parigrado risulta essere stato impiegato, in modo settoriale ed esclusivo, nell’ambito delle sole attività di carattere sportivo.

Avrebbe, sul punto, errato il Tribunale (peraltro, in contrasto con un suo precedente orientamento) nel ritenere non determinante tale rilievo ai fini della preminenza del profilo professionale dell’appellante, posto che sarebbe ininfluente la circostanza per cui il candidato -OMISSIS- abbia svolto la sua carriera ricoprendo incarichi nel gruppo sportivo, “ attesa l’impossibilità per il giudice amministrativo di apprezzare la diversa qualità degli stessi ”.

Né il giudice di prime cure avrebbe tenuto conto del fatto che il Gen. -OMISSIS- ha svolto incarichi di comando per un tempo decisamente superiore rispetto al parigrado controinteressato.

L’appellante espone, poi, un dettagliato raffronto dei profili di carriera vantati dai parigrado, già evidenziati con i motivi aggiunti dedotti dinanzi al T.A.R., al fine di illustrare l’affermata illogicità ed irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione di Avanzamento; la quale, palesando un metro di giudizio non uniforme ed incoerente rispetto ai precedenti di carriera dei due ufficiali, avrebbe dovuto condurre il giudice di prima istanza ad una pronuncia di annullamento dell'impugnato giudizio.

In particolare, formano oggetto di contestazione i seguenti profili valutativi:

- condizione fisica, in relazione all’età correlata al grado, ritenuta validissima per il Gen. -OMISSIS- e molto valida per l’appellante;

- ricompense di carattere morale (encomi semplici e solenni) durante lo svolgimento di carriera (rilevandosi come il Gen. -OMISSIS-, per il quale siffatte ricompense hanno sempre fatto seguito a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, non abbia conseguito alcun elogio, a differenza del ricorrente di prime cure);

- qualità professionali dimostrate durante la carriera specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando e delle attribuzioni specifiche (sotto tale aspetto, fra l’altro rilevandosi che, a seguito del – peraltro risalente – ultimo periodo di comando operativo svolto dal Gen. -OMISSIS-, è stata nei confronti di quest’ultimo riconosciuta una preparazione tecnico-professionale appena superiore alla media, con conseguente flessione nei giudizio caratteristico rispetto alle valutazioni precedenti). Viene dalla parte sul punto ulteriormente osservato che, se il Gen. -OMISSIS- si è presentato alla valutazione al grado di colonnello con ben due comandi di gruppo territoriale (4 anni in comando), oltre a quello di una compagnia territoriale di confine (3 anni in comando), diversamente il pari grado Gen. -OMISSIS- non ha mai avuto il comando titolare di una compagnia (l’appellante, invece, per ben tre anni in una zona confinaria di Stato in quel tempo sensibile e rilevante ai fini del controllo doganale e di polizia di frontiera) ed ha avuto il comando di un solo gruppo provinciale per 2 anni, mentre il Gen. -OMISSIS- ne ha comandati tre per circa 6 anni;

- qualità intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, che vedrebbero il profilo del Gen. -OMISSIS- assolutamente subvalente rispetto a quello vantato dal parigrado.

- attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, laddove il Gen. -OMISSIS-, pur avendo espresso “ un’attitudine di livello assai elevato ad assumere incarichi del grado superiore ”, ha disimpegnato incarichi della specie per limitatissimi periodi, diversamente dall’appellante.

Conclude, pertanto, l’appellante per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 15 luglio 2020, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, depositando articolata memoria di controdeduzioni.

5. In vista della trattazione nel merito del ricorso, parte appellante ha depositato in atti (alla data del 16 e del 24 luglio 2020), conclusive memorie, con le quali, ribadite le argomentazioni già esposte con l’atto introduttivo, ha insistito per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.

6. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 settembre 2020.



DIRITTO

1. Le norme sull’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza (di cui al D.Lgs. n. 69/2001) prevedono che la promozione derivi da una valutazione articolata in due momenti (idoneità alle funzioni; merito) e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi quali:

- le qualità morali, di carattere e fisiche;

- le benemerenze di guerra e il comportamento in guerra e le qualità

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