Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-02, n. 202400036

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-02, n. 202400036
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400036
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00036/2024REG.PROV.COLL.

N. 00689/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2019, proposto da
RC AN, nella qualità di curatore fallimentare dell’Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Turco in Roma, via G. Da Palestrina, n. 63;



contro

Comune di Scandicci, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Scandicci, Piazzale della Resistenza. 1;



nei confronti

Tognozzi Building s.r.l. (già Tognozzi Building s.p.a.);



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01359/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandicci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con l’appello in decisione, il curatore fallimentare dell’impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Toscana, meglio individuata in epigrafe, recante la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento azionata contro la delibera della Giunta comunale di Scandicci (FI), n. 1 del 10 gennaio 2012, concernente la procedura di project financing per la “ realizzazione di un parcheggio interrato, di piazza pubblica, edificio commerciale e regolamentazione della sosta di superficie in aree pubbliche ”.

La delibera impugnata ha stabilito di considerare “ decaduta ” la procedura in quanto il soggetto promotore, costituito da un’associazione temporanea di imprese cui partecipava anche l’appellante, “ non ha mai presentato il Piano Economico e Finanziario asseverato da istituto bancario, come previsto dalla normativa sulla finanza di progetto (ex art. 37 comma 1 L. 109/1994) ”.

Il TAR Toscana ha dichiarato improcedibile il ricorso, osservando che la società ricorrente ha omesso di impugnare gli atti adottati dal Comune successivamente alla delibera di decadenza, aventi ad oggetto l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico (e dei relativi strumenti attuativi) con cui si stabiliva di utilizzare diversamente l’area dove avrebbe dovuto essere costruito il parcheggio e che, in sostanza, segnava il definitivo abbandono del progetto. La sentenza di prime cure ha altresì respinto la domanda di risarcimento del danno, pure avanzata dalla ricorrente, motivando proprio in relazione alla mancata impugnazione degli atti sopravvenuti, il cui annullamento avrebbe potuto evitare il danno.

2. – Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Scandicci, in persona del Sindaco pro tempore , argomentando, con memoria difensiva depositata il 25 settembre 2023, l’infondatezza dell’appello. L’appellante ha replicato con memoria depositata il 5 ottobre 2023.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. – L’appello non è fondato.

3.1. – Con il primo motivo, l’appellante ha dedotto “Error in judicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 3 del c.p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 comma 1 lett. c) del c.p.a. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del diritto di difesa. Travisamento dei principi inerenti alla tutela risarcitoria che ha come presupposto la declaratoria di illegittimità dell’atto”.

Secondo l’appellante, il Giudice di prime cure, anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda di annullamento, avrebbe dovuto decidere, nel merito, in ordine ai dedotti vizi di legittimità della delibera comunale di decadenza, la quale le avrebbe cagionato un “pregiudizio obiettivo”. Da tale pregiudizio le sarebbe derivato “tutto l’interesse a chiederne il ristoro”.

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