Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400268
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00268/2024REG.PROV.COLL.

N. 03942/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3942 del 2017, proposto da
Anas S.p.a. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Giardini e Mario De Vergottini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario De Vergottini in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 23 gennaio 2017, n. 1204, resa tra le parti:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATIVA S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti l’avvocato Sanvido in sostituzione dell'avvocato Giardini, e l’avvocato dello Stato Di Benedetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con nota del 5 giugno 2008 indirizzata alle società concessionarie, Anas S.p.A. stabiliva che determinate categorie di atti, e segnatamente: a) accordi e convenzioni perfezionati nell’ambito della realizzazione dei lavori autostradali; b) accordi e convenzioni che comportano l’erogazione o la riscossione di contributi, a vario titolo, per la realizzazione dei lavori; c) accordi e convenzioni che comportano impegni modificativi dell’assetto patrimoniale [esclusi gli atti previsti nell’ambito delle procedure espropriative e quelli sostitutivi delle stesse]; d) convenzioni con le quali i terzi autorizzano l’attraversamento di opere di loro proprietà con infrastrutture autostradali - avrebbero dovuto essere trasmessi all’Anas, sia per una preventiva valutazione che per una definitiva approvazione con provvedimento espresso.

2. Con missiva del 5 agosto 2008 la ATIVA - Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta S.p.A. contestava la legittimità del provvedimento e ne chiedeva il riesame, con riferimento agli atti di concessione e rinnovo per l’attraversamento o l’uso, da parte di terzi, del sedime autostradale e relative pertinenze, trattandosi di atti di gestione ordinaria dell’infrastruttura autostradale.

L’istanza veniva respinta dall’Anas con la nota del 4 settembre 2008, in quanto il provvedimento del 5 giugno 2008 sarebbe stato emesso «al fine di ottimizzare il flusso di documenti» tra il concedente e il concessionario, anche «al fine di monitorare l’iter approvativo di ogni atto convenzionale tra concessionari autostradali ed enti terzi» , finalità perseguite da Anas nell’esercizio dell’istituzionale potere di vigilanza e di controllo sui concessionari.

2. Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, la ATIVA S.p.a. ha impugnato le succitate note.

La società ha articolato diverse censure evidenziando come il potere preteso da Anas, implicante una generale ed indiscriminata ingerenza della concedente sull’attività dei concessionari, non avrebbe trovato riscontro e sostegno in alcuna vigente disposizione normativa, né in provvedimenti amministrativi ad efficacia generale adottati in attuazione di norme primarie, né tantomeno nello schema di convenzione unica o nel precedente contratto di concessione, il quale comunque non avrebbe potuto essere modificato in via unilaterale.

2.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato anche la nota del 5 giugno 2008 (avente per oggetto «procedura convenzioni con enti esterni» ), e in specie gli allegati alla predetta nota (riuniti sotto l’intitolazione «procedura gestionale: approvazione Anas di atti convenzionali tra società concessionarie ed enti territoriali» ).

3. Con sentenza 23 gennaio 2017, n. 1204, il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo non configurabile un generale potere di Anas di autorizzare preventivamente e di approvare definitivamente

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