Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202208343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 08343/2022REG.PROV.COLL.
N. 06082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2022, proposto dall’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dall’ADER - Agenzia delle entrate - riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
l’Azienda Agricola Vedovato di Vedovato Angelo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 30/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il pres. Luigi Maruotti e uditi gli avvocati dello Stato Maria Laura Cherubini e Massimo Di Benedetto;
Rilevato che nel corso della camera di consiglio è stato dato l’avviso previsto dall'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia delle entrate, con la cartella impugnata in primo grado, ha ordinato alla parte appellata il pagamento di una somma di denaro, con riferimento ad un credito vantato dall’AGEA per il mancato rispetto della normativa sulle ‘quote latte’.
2. Con il ricorso di primo grado n. 413 del 2021, la parte appellata ha impugnato la cartella di pagamento, deducendo che il credito si è a suo tempo prescritto.
3. Con la sentenza gravata n. 30 del 2022, resa in forma semplificata all’esito della camera di consiglio del 12 gennaio 2022 fissata per l’esame della domanda cautelare, il TAR:
a) ha rilevato che l’avvocato dello Stato, costituitosi per la difesa dell’Agenza dell’entrate, ha chiesto che fosse decisa solo la domanda cautelare, ravvisando l’esigenza che si potesse costituire in giudizio anche l’AGEA, per articolare le proprie difese (anche con riferimento alla censura secondo cui il credito fatto valere si sarebbe prescritto);
b) ha respinto tale istanza dell’avvocato dello Stato, ritenendo sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza, per il decorso dei termini a difesa, ed affermando che ‘la considerevole afflittività del provvedimento in questione per il suo destinatario e le ulteriori conseguenze gravemente pregiudizievoli che ne sono derivate per il medesimo, tutte, nessuna esclusa, rende viepiù doverosa una risposta di giustizia celere e compiuta’;
c) ha evidenziato che, a suo avviso, ‘vi sarebbe la nullità, rilevabile, occorrendo, anche d’ufficio, che affligge la cartella qui opposta, in quanto gli atti su cui si fonda il credito oggetto della stessa sono stati emessi sulla base di norme interne attributive del potere che i giudici europei hanno dichiarato contrarie a diritto UE’;
d) ha accolto il motivo di ricorso secondo il quale si sarebbe prescritto il credito fatto valere dall’AGEA ed oggetto della cartella notificata dall’Agenzia delle entrate, impugnata in primo grado, non essendo stati depositati in giudizio atti interruttivi della prescrizione;
e) ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
4. Con l’appello in esame, l’AGEA e l’Agenzia delle entrate hanno chiesto che la sentenza sia annullata ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo, con rimessione della causa al TAR, deducendo che comunque il ricorso di primo grado è infondato sotto tutti i profili proposti e che il TAR ha affermato un principio di diritto non condivisibile, sulla nullità delle cartelle di pagamento riguardanti crediti dell’AGEA, basati su ‘norme interne attributive del potere che i giudici europei hanno dichiarato contrario a diritto UE’.
5. La parte appellata non si è costituita nel giudizio d’appello.
6. Ritiene la Sezione che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
7. Va accolto il primo motivo d’appello, con cui le Amministrazioni appellanti lamentano che la causa è stata decisa in primo grado con sentenza, in violazione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
7.1. L’art. 60, comma 1, del c.p.a. dispone che ‘ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ’.
7.2. Tale disposizione – per la sua portata generale - si applica per tutte le controversie riguardanti diritti ed interessi legittimi ed anche quando l’atto impugnato, di natura autoritativa, abbia ordinato il pagamento di una somma di denaro.
7.3. Qualora il ricorrente abbia dedotto l’avvenuto decorso di un termine di prescrizione, tale da comportare l’annullamento dell’atto impugnato, in sede d’esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60, comma 1, il TAR non può sic et simpliciter rilevare l’assenza della documentazione ed accogliere il ricorso, ma deve disporre i necessari approfondimenti istruttori (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5943).
7.4. Non rileva in contrario la sopra riportata osservazione del TAR per la quale la ‘considerevole afflittività’ dell’atto impugnato potrebbe giustificare la definizione immediata con sentenza della controversia, da un lato perché è preminente l’esigenza che la parte intimata in giudizio possa approntare le proprie difese, salvaguardate dall’art. 60, e dall’altro perché la tutela giurisdizionale si deve intendere provvisoriamente piena e satisfattiva - pur quando si prospetti una ‘considerevole afflittività’ dell’atto e comunque sussistano i relativi presupposti – quando sia accolta la domanda cautelare, potendo essere approfondite le questioni sul piano istruttorio in attesa che poi la causa sia definita con sentenza.
7.5. Neppure rileva la considerazione per la quale nella specie si potrebbe ravvisare la nullità dell’atto presupposto per contrasto tra l’ordinamento nazionale e il diritto dell’Unione Europeo, poiché – come ha rimarcato questa Sezione con la sentenza pilota n. 3910 del 17 maggio 2022 - per il consolidato orientamento di questo Consiglio, la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale (Ad. Plen., sent. n. 8 del 1963) o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580;Sez. II, 25 marzo 2022, n. 2194;Sez. II, 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando – come nella specie, in materia di quote latte – il contrasto col diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere” (v. anche in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333).
7.6. Poiché l’art. 60, comma 1, del c.p.a. preclude al TAR di definire il giudizio in sede cautelare con una sentenza di accoglimento del motivo secondo cui vi sarebbe stata la prescrizione di un credito, in assenza della completezza della documentazione, non rilevano le ulteriori deduzioni delle Amministrazioni appellanti, secondo cui il TAR si è pronunciato anche in violazione dell’art. 46 del c.p.a., e cioè prima della scadenza del termine di sessanta giorni, entro il quale l’AGEA si sarebbe potuta costituire col deposito dei relativi documenti.
8. Poiché nella specie la sentenza di primo grado è stata resa in violazione dell’art. 60 del c.p.a., in accoglimento dell’appello essa va annullata, con rimessione della causa al TAR per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a. (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 8249;Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5943).
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
La parte appellata va condannata al rimborso del contributo unificato in favore delle Amministrazioni appellanti, qualora esse siano state tenute a versarlo per la proposizione dell’appello.