Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-01, n. 202207634

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-01, n. 202207634
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207634
Data del deposito : 1 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2022

N. 07634/2022REG.PROV.COLL.

N. 00744/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2018, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor V N A, non costituito in giudizio;



nei confronti

del signor E S T, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 9919/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2022, il consigliere F F e udito, per parte appellante, l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, sottoufficiale dell’Aeronautica miliare, ha proposto il ricorso di primo grado n. 7027 del 2000, successivamente integrato da motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento del Ministero della difesa prot. n. DPGM/II/5/571, comunicatogli il 24 febbraio 2000, con cui egli è stato giudicato idoneo per l’avanzamento, a scelta, aliquota 1998, al grado superiore, ma, non risultando graduato entro il primo terzo, la promozione è stata procrastinata ad una nuova valutazione da effettuarsi nell’anno successivo.

1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre il soggetto controinteressato non si è costituito.

2. Con l’impugnata sentenza n. 9919 del 26 settembre 2017, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo impugnato, e ha condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge.

2.1. Il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il ricorrente è un sottufficiale dell’Aeronautica militare ed ha partecipato alla selezione per la promozione al grado superiore relativa alla aliquota dell’anno 1998. Lo stesso, pur risultando idoneo alla promozione, non si è graduato nel primo terzo, per cui è stato rimandato ad una nuova valutazione afferente alla aliquota del 1999. Avverso tale determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale e successivi motivi aggiunti. Alla udienza del giorno 11 maggio 2016, il Collegio, con Ordinanza n. 9836/16, ha disposto incombenti istruttori ed ha ordinato la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. In data 20 dicembre 2016 la parte ricorrente ha provveduto a depositare la comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta notifica per pubblici proclami del ricorso oggetto del presente scrutinio. Con nota del 22 dicembre 2016, la parte resistente ha assolto la disposta richiesta istruttoria. In prossimità della udienza la parte ha illustrato la propria tesi con una memoria difensiva ».

Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dall’appellante, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « L’Amministrazione ha dichiarato che la Commissione Permanente di avanzamento dei sottufficiali dell’Aeronautica non ha, relativamente al procedimento per cui è causa, provveduto alla stesura dei verbali delle operazioni giornaliere, né ha prodotto il verbale (perché non reperito) contenente i punteggi analitici attribuiti a ciascun candidato. Tali omissioni non consentono alcuna verifica circa la legittimità della procedura selettiva per la promozione dei marescialli di 2° classe al grado superiore. Ciò avvalora i dubbi sollevati dal ricorrente circa la palese parzialità nella attribuzione dei punteggi ai singoli candidati, per cui il Collegio, anche a mente dell’art. 64 cpa, ritiene che il procedimento in questione sia, all’evidenza, viziato per eccesso di potere. Per tali ragioni

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