Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-21, n. 202103939
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2021
N. 03939/2021REG.PROV.COLL.
N. 04443/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4443 del 2019, proposto da
A C e Marta Dell'Orca, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Palumbo;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 12 marzo 2019 n. 3224/2019, redatta in forma semplificata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. D S e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 4443 del 2019, A C e Marta Dell’Orca propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 12 marzo 2019 n. 3224/2019, redatta in forma semplificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Paola Bartoli, Valentina Battisti, Federica Belli, Simonetta Cataldi, Assunta Caprarelli, Michela Ceccani, Alina Centi, Katiuscia Ceraso, Renata Colazingari, Stefania Collalti, Franca Conti, Alessandra Costa, Silvana Danella, Francesca De Bernardis, Marta Dell' Orca, Ornella De Luca, Alessia De Santis, Rosanna D' Alessandro, Maura D' Angelo, Linda Di Nallo, Annalisa Di Nallo, Marisa Di Nota, Giovanni Di Mugno, Federica Dionisio, Fabiana Fabrizi, Noemi Ferri, Angela Forgione, Assunta Giordani, Lucia Giordani, Isabella Girolami, Stefania Gravagnone, Massimo Iacobelli, Monica Iacoucci, Anna Rita Iannone, Simona Iorio, Patrizia La Bella, Antonella Loreti, Francesca Mazzocchia, Valentina Messercola, Massimo Pantano, Aurora Pereno, Francesca Perfetto, Ileana Pietrobono, Ileana Raniolo, Elisabetta Refili, Bruna Rezza, Maria Linda Ritarossi, Laura Rossi, Daniela Rossilli, Alessandro Rotondo, Sabrina Sabatino, Tamara Salvadore, Emanuela Santigli, Emanuela Sarandrea, Francesca Scaccia, Roberta Scardella, Alessia Signore, Anna Rita Stirpe, Rosalba Tagliaboschi, Barbara Tamburrini, Maria Sara Verardi, Simonetta Vinciguerra, Rosa Torella, Elisa Barone, Pasqualina Broccoli, Elisabetta Caliciotti, Margherita Capobianco, Catia Cardinali, Rita Cardone, Anna Maria Carnevale, Arianna Cianchetti, Manila Cianfrocca, A C, Sara Cittadini, Barbara Celentano, Maria De Francesco, Elisabetta Delle Cese, Cristian Di Mugno, Maria Grazia Dragone, Barbara Federici, Michela Ferro, Angela Filippi, Cinzia Fiore, Catia Gallo, Alessia Giacchetti, Rossella Imperioli, Valentina Iannaccone, Francesco Macciocca, Annarita Marsella, Katia Marsinano, Claudia Mastroianni, Annalisa Messore, Annalisa Miacci, Cristina Mele, Marilena Nicoletti, Annamaria Stella Orlando, Maria Lucia Papale, Stefania Pelle, Elisabetta Perciballi, Silvia Petricca, Alessandra Petriglia, Nadia Petrucci, Brigida Piacente, Serena Pironi, Katiuscia Rossi, Claudia Sarandrea, Alessandra Segneri, Alessia Signore, Filippo Trovini, Maria Sara Verardi, Sarah Benacquista, Giorgia Bronzetti, Cinzia De Luca, Laura Lolli, Maria Domenica Marcucci, Maria Pomerani, Laura Rossi e Antonella Ruscito contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 17.10.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale – n. 250 del 26.10.2018 avente ad oggetto “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui, all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) ha previsto i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, escludendo i diplomati magistrali e i laureati in scienze della formazione primaria che negli ultimi 8 anni scolastici non abbiamo svolto almeno due annualita' di servizio specifico, presso istituzioni scolastiche statali, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno e nella parte in cui all'art 7, comma 2, ha previsto che: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.”
- Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi n. 89 del 09.11.2018 avente ad oggetto “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno…” nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", comma 1, lettere a) e b) prescrive che alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento che abbia svolto negli ultimi 8 anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018) almeno due anni di servizio nella scuola pubblica con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del diploma magistrale o della laurea in scienze della formazione primaria che non abbiano svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018) nella scuola statale nelle classi di concorso infanzia, primaria o sostegno e all'art. 4, rubricato "Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione - prescrive che - "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa e deciso il caso:
“Considerato che le questioni proposte sono state esaminate funditus dalla Sezione con le sentenze n. 2102/2019, 2104/2019, 2115/2019 le cui argomentazioni sono condivise e si intendono integralmente richiamate;
Ritenuto, in ragione della novità delle questioni trattate, di compensare le spese di giudizio”.
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.
Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico