Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202404140

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202404140
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404140
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 04140/2024REG.PROV.COLL.

N. 04913/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Sandoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il cittadino tunisino -OMISSIS- in data 12 febbraio 2020 ha presentato richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Con decreto del 30 luglio 2021, il Questore di Modena ha rigettato la richiesta, rilevando come il richiedente, pur titolare di una ditta edile, non risultava aver svolto alcuna attività lavorativa a far data dal 2016; pertanto, lo stesso non riusciva a soddisfare i requisiti minimi di reddito previsti dalla normativa in materia (art. 26, co. 3 D. lgs. 286/1998).

3. Avverso tale diniego, l’interessato ha proposto ricorso avanti al competente Tar per l’Emilia Romagna, rappresentando di aver usufruito negli anni precedenti del sostegno economico del cognato convivente, nonché di aver iniziato – in epoca successiva all’istanza – un’attività lavorativa, la quale gli consentiva di soddisfare i richiesti requisiti reddituali.

4. La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con sentenza n. -OMISSIS-, rigettava il ricorso. Nello specifico, il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti entrambi gli elementi prospettati dalla parte ricorrente: quanto all’aiuto economico elargito dal cognato, il Tar ha osservato come – per giurisprudenza pacifica – ai fini dell’integrazione del requisito di reddito sono cumulabili soltanto i redditi prodotti dai familiari per cui è possibile chiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli, genitori); quanto al successivo impiego lavorativo, si è affermata la valenza generale del principio tempus regit actum e la conseguente rilevanza dei soli redditi posseduti e dimostrati alla data di adozione del provvedimento, non potendosi tener conto dell’eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dell’interessato.

5. Con l'appello notificato in data 23 maggio 2023 e depositato in data 7 giugno 2023, l'interessato ha proposto impugnazione avverso la decisione del giudice di primo grado.

5.1 Con un unico, articolato, motivo di appello, si lamentano i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, ritenendo assolutamente non condivisibile le argomentazioni fatte proprie dalla Prima Sezione del Tar emiliano.

In particolare, nell’atto di appello il ricorrente dà

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi