Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-12, n. 202401408
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 01408/2024REG.PROV.COLL.
N. 06452/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6452 del 2017, proposto da Dico S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Frascaroli, Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita 46;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter n. 6910/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito, in collegamento da remoto, l’avvocato Frascaroli Andrea, noto all’ufficio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento della Comunicazione del I Municipio, Centro Storico di Roma, con la quale, il 17 gennaio del 2017 è stata comunicata l’inefficacia della SCIA di subingresso in media struttura di vendita nei locali siti in via Annia 18-20 di Roma presentata il 24 marzo del 2016.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Illegittimità per illogicità manifesta travisamento – contraddittorietà e difetto di motivazione, anche in relazione alla violazione dei principi sull’equo processo, nonché quelli dettati dagli artt.70 cp.a e 259 cpc.
b) Violazione dell’art.19 L. 241 del 1990; erroneità e travisamento dei presupposti; violazione delle delibere G.M. n.4549 del 3 agosto del 1973 e n.2632 C.C. dell’8 agosto del 1974 e della Circolare comunale n. 28337 del 09.03.1998; violazione della legge n.765/1967 e del PRG di Roma e successive varianti.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. I locali siti in Roma, alla via Annia nn.14, 18, 20, 22,24, 28 30 oggetto della nota di comunicazione impugnata sono stati al centro di una complessa, dal punto di vista amministrativo, vicenda che ha avuto il suo inizio, per ciò che rileva in questa sede, con il provvedimento del 17 giugno del 2004 che aveva disposto la cessazione immediata dell’attività della Tessal S.r.L. – precedente affittuaria - per mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi, dal momento che la società operava nei locali su di una superficie di mq. 580, pur avendo dichiarato la disponibilità di una superficie minore, pari a mq. 350 ed essendo la relativa attività già cessata.
Il 20 luglio del 2004 la Effegi Distribuzione S.r.L., che aveva acquistato il ramo d’azienda Tessal S.r.L., presentava una comunicazione d’apertura di una media struttura di vendita per una superficie complessiva di mq. 610, di cui 350 mq. dedicati alla vendita per il settore non alimentare.
In pari data la società presentava altra comunicazione per la concentrazione di otto esercizi di vendita, indicando 300 mq. per il settore alimentare e mq. 99 per quello non alimentare, per una superficie complessiva dell’esercizio di mq. 620.
A seguito di sopralluogo eseguito il 9 dicembre del 2004 la Polizia Municipale rilevava che la Tuo Distribuzione S.r.L. – a sua volta avente causa dalla Effegi S.r.L. - esercitava l’attività di vendita in circa mq.400 di superficie, nonostante la Effegi non fosse stata autorizzata e quindi neppure avrebbe potuto esserlo la Tuo Distribuzione S.r.l.
Il 9 dicembre 2004, nella stessa data del sopralluogo di Polizia, la Tuo Distribuzione S.r.l. presentava comunicazione di subingresso per affitto d’azienda dalla Effegi Distribuzione nell’esercizio di mq. 620,00.
Tra le società che si erano avvicendate nella gestione delle attività erano riscontrabili collegamenti personali e societari, anche significativi.
Il 24 settembre del 2008, con il provvedimento prot. CA/68859 del 24 settembre del 2008, il Municipio I, sulla base del parere del Servizio Tecnico Comunale, comunicava alla Tuo S.p.a., succeduta alla Tuo S.r.l., in sede di preavviso di diniego, che la richiesta autorizzazione commerciale era incompatibile con la destinazione ad autorimessa di alcuni dei locali dove avrebbe dovuto svolgersi l’attività