Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-08-30, n. 201104839
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N. 04839/2011REG.PROV.COLL.
N. 06330/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6330 del 2005, proposto da:
Cavaliere P, C A, G G, B D, B M L e G P rappresentati e difesi dagli avvocati A F e P F, con domicilio eletto presso P F in Roma, via Cola di Rienzo, 180;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Centro servizi amministrativi di Venezia, Centro servizi amministrativi di Bolzano, Centro servizi amministrativi di Vicenza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Messina, e con costei elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 3070/2004, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca i Centro servizi amministrativi di Venezia e di Centro servizi amministrativi di Bolzano e il Centro Servizi Amministrativi di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 30 agosto 2004 n. 3070 che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, tutti ex dipendenti dell’appellato Ministero, cessati dal servizio in epoca ricompresa tra il 1984 ed il 1994, per la riliquidazione della indennità di buonuscita con la ricomprensione nella sua base di calcolo della indennità integrativa speciale nonché per il riconoscimento degli accessori sulle somme già liquidate.
Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
Con ordinanza istruttoria del 1 marzo 2011 la Sezione richiedeva chiarimenti alla Amministrazione sulla data di effettivo collocamento in pensione degli appellanti nonché sulle somme già loro erogate a titolo di indennità di buonuscita.
All’udienza del 24 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’appello è infondato e va respinto.
Dall’istruttoria espletata ( cfr. in particolare i prospetti di liquidazione versati in atti dalla Amministrazione) è emerso che ai ricorrenti sono stati riconosciuti gli interessi legali sulle somme loro liquidate a titolo di indennità di buonuscita in tutti i casi in cui detta liquidazione è avvenuta oltre lo spirare dello spatium deliberandi di centocinque giorni dal collocamento in quiescenza ( per la determinazione di tale termine per provvedere, cfr. art. 3, comma 5, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, contenente misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica e convertito dalla l. 28 maggio 1997, n. 140). Nessuna consistenza giuridica dunque può essere riconosciuta alla pretesa degli odierni appellanti alla liquidazione di somme ulteriori a titolo di accessori, posto che gli interessi legali (nei casi in cui risultavano effettivamente dovuti) sono stati riconosciuti e liquidati agli aventi diritto (come chiaramente si evince dai prospetti di liquidazione esibiti in giudizio), mentre è escluso che spetti alcunché a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di prova sul maggior danno di cui all’art. 1224 Cod. civ.. Quanto alla richiesta degli accessori sulle somme già riconosciute (ad alcuni degli odierni appellanti) in sede di riliquidazione del trattamento (a seguito del riconoscimento della indennità integrativa speciale) nulla è dovuto a tale titolo in presenza della espressa esclusione di legge (art. 2, comma 4, l. 29 gennaio 1994, n. 87) in ordine a tali voci accessorie del credito.
Venendo alla questione della riliquidazione dell’indennità di buonuscita (per effetto della necessità di ricomprendervi nella base di calcolo anche l’indennità integrativa speciale), non risulta che coloro i quali detto trattamento integrativo non hanno ancora ottenuto abbiano proposto la prescritta domanda in via amministrativa nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, comma 2, l. 29 gennaio 1994, n. 87), di tal che a giusto titolo il trattamento aggiuntivo non è stato loro erogato, essendo peraltro principio pacifico che all’adempimento di tale incombente erano tenuti, sotto pena di decadenza, anche coloro che avessero proposto domanda giudiziale per il riconoscimento del diritto (cfr. Corte cost., 21 marzo 1995, n. 103).
In definitiva, alla luce dei rilievi svolti,l’appello va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della materia trattata e del particolare epilogo del giudizio.