Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-04, n. 201202581
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Testo completo
N. 02581/2012REG.PROV.COLL.
N. 03580/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3580 del 2008, proposto dal:
sig. AT LO e AT ER, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso lo studio Grez e associati S.r.l. in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46 pal. IV scala B;
contro
il Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Ambiente,non costituiti in giudizio;
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi, Francesco Rizzo e Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, via Confalonieri n. 5;
l’Agenzia Mobilita' Provincia di Rimini, rappresentata e difes< dall'avv. Leonardo Bernardini, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Mastrangeli, in Roma, via Mondragone n. 10;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emlia-Romagbna, sede di Bologna – Sezione I^ - n. 577 del 26 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente esproprio per la realizzazione di Trasporto Rapito RO Rinmini-Riccione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Mantero, Luigi Manzi, in sostituzione di Andrea Manzi, Leonardo Bernardini e Verdiana Fedeli dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, i sigg. AT LO e AT ER, nella qualità di comproprietari di area in Comune di Rimini, impugnavano la delibera CIPE n. 86 del 2004 e la relativa nota di comunicazione concernente la realizzazione dal progetto di Trasporto AP RO (di seguito, per brevità: TRC) nella tratta Rimini-Riccione interessante detta loro area, proponendo tre motivi con i quali contestavano la legittimità di detta delibera.
Con un primo atto di motivi aggiunti hanno impugnato la delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo del TRC (n. 96 del 2006) proponendo ulteriori sei motivi di censura degli atti impugnati.
Con un secondo atto di motivi aggiunti hanno riproposto per mero tuziorismo la medesima impugnazione già svolta avverso la delibera CIPE n. 93 del 2006 essendogli stato specificamente notificato detto atto.
Con un terzo ed ultimo atto di motivi aggiunti hanno impugnato il decreto di esproprio, la delibera CIPE n. 193 del 2006 ed il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione della TRC in questione.
Con un quarto ed ultimo atto di motivi aggiunti hanno proposto altri motivi di impugnazione sempre avverso il decreto di esproprio dei qualiparte sono identici ad altri del terzo atto di motivi aggiunti.
2. - Con la sentenza n. 577 del 26 febbraio 2008, il Giudice di prime cure, premessa la declaratoria di infondatezza delle eccezioni di tardività delle impugnative relative alle delibere CIPE, ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione.
Con riferimento alle censure concernenti il “quadro normativo di riferimento dell’opera strategica” in questione ha ritenuto:
- che il quinto motivo di ricorso, nella parte rivolta alla contestazione della la scelta di inserire l’opera tra le infrastrutture strategiche, è inammissibile tenuto conto che è atto di alta amministrazione sottoponibile al sindacato giurisdizionale solo se affetto ictu oculi da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza della scelta adotta, nella specie insussistenti; che, invece, nella parte relativa all’approvazione come stralcio del progetto, è infondato poiché le norme applicabili (art. 1 legge 443/2001 ed art. 1 d.lgs. n. 190 del 2002) non impongono la realizzazione per intero dell’opera e la partecipazione al finanziamento di Regione, Comuni ad agenzia Tram non produce alcun rilievo ostativo al riguardo;
- che anche il sesto motivo del ricorso introduttivo è infondato perché l’asserita violazione, da parte della delibera CIPE n. 121 del 2001 dei costi stimati, delle risorse necessarie e delle relative fonti di finanziamento, è insussistente tenuto conto che la norma invocata è stata introdotta successivamente alla data di adozione di detta delibera con l’art. 13, comma 4, della legge n. 166 del 2002; in ogni caso in sede di approvazione del progetto definitivo l’aspetto finanziario è stato definitivamente precisato.
Con riferimento alle censure concernenti la “partecipazione al procedimento” ha ritenuto la loro infondatezza perché:
- quanto al progetto preliminare che la comunicazione di avvio del procedimento non è prevista dalla speciale disciplina recata dal combinato disposto degli articoli 3, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 1992 ed 11 del d.P.R. n. 327 del 2001;
- quanto al progetto definitivo, che la documentazione di causa dà atto della corretta applicazione della norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 190 del 2002, essendo state rispettate le modalità previste dall’art. 5 del d.PCM n. 377 del 1988, e che, nella specie, per di più, è stato fatto anche avviso personale ad uno dei comproprietari, pur non essendo necessario;
- che è stata data comunicazione ai ricorrenti del progetto definitivo, con avviso anche di interlocuzione sui contenuti, in applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Con riferimento alle censure concernenti la “ valutazione di compatibilità ambientale dell’opera ” ha ritenuto:
- infondato l’ottavo motivo perché l’opera infrastrutturale in questione, interessando il solo territorio regionale, non è di competenza dello Stato, come dedotto dai ricorrenti, per cui correttamente lo screening è stato effettuato dalla Regione;
- infondato il nono motivo perché la competenza é della Regione, e non della Provincia, come sostenuto dai ricorrenti, tenuto conto che l’opera interessa la sola Provincia di Rimini proponente e che in tale condizione la norma (art. 5) così prevede; perché, quanto ai restanti profili di contestazione, non è contestato che il progetto approvato con le delibere CIPE contestate sia sostanzialmente quello del TRC già oggetto dell’accordo di programma del 1998 e non è, altresì, contestato che il procedimento di screening del 1998 si é concluso in modo legittimo e che su tale verifica ambientale si è già positivamente pronunziata questa stessa Sezione con la sentenza n. 1003 del 2002; perché non sono stati indicati specifici profili di impatto ambientale che meritassero una ulteriore valutazione da parte della Regione.
Con riferimento alle censure concernenti il “ procedimento di esproprio ” ha affermato quanto segue:
- la seconda e la terza delle censure mosse con i motivi aggiunti con riferimento alla competenza della Agenzia Tram, sono infondate perché, quanto all’asserita incompetenza dell’Agenzia Mobilità all’avvio della procedura espropriativa alla luce delle norme degli articoli 173 e 176 del d.lgs. n. 163 del 2006, sono inapplicabili i suddetti parametri legali evocati dai ricorrenti in quanto le delibere di approvazione dei progetti preliminare e definitivo dell’opera sono anteriori alla loro entrata in vigore;
- la quarta, la quinta, la sesta e la settima censura degli stessi motivi aggiunti sono anch’esse prive di pregio in quanto, esseno stato applicato l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 che definisce il contenuto del decreto di esproprio, nonché la norma del primo comma, lettera g), dell’ art. 23 dello stesso decreto, il termine di sette giorni risulta rispettato con riferimento alla data contestualmente indicata per l’immissione in possesso; neppure è illegittima in sé la contestualità della notifica alla luce delle stesse disposizioni;
- l’ottava censura segue la stessa sorte negativa delle precedenti poiché la modifica apportata dalla delibera CIPE n. 159 del 2006 alla precedente n. 93 del 2006, quanto all’anticipazione degli espropri e delle relative immissioni è ampiamente e correttamente motivata, un volta chiarita l’inapplicabilità dell’art. 176 del d.lgs. n. 163 del 2006 e precisato che l’art. 13, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede un unico termine che è quello quinquennale da rispettare per l’emanazione del decreto di esproprio;
- l’ultima censura dei motivi aggiunti non può essere condivisa perché, in disparte il rilievo mosso dalle controparti circa l’inconferenza nel caso in esame della invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, comunque ogni questione relativa all’indennità di esproprio non incide, per pacifica giurisprudenza, sulla legittimità dell’atto di esproprio e spetta alla