Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500017
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Testo completo
N. 00017/2015REG.PROV.COLL.
N. 04764/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2014, proposto da P B, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 5867/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Orlandino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor P B, con il ricorso n. 517 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto:
- a) l’annullamento del silenzio rifiuto e/o rigetto venutosi a creare a seguito di atto di diffida e messa in mora notificato, in data 19 gennaio 2012, agli Uffici Amministrativi di Brindisi (ex Provveditorato agli Studi) in persona del Dirigente in carica, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica;
- b) la declaratoria: del suo diritto al perfezionamento della procedura di cui all'art.16 della legge n. 56 del 1987 e all'art. 45 della legge n. 144 del 1999 per il suo avviamento e assunzione nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall'anno scolastico 1999/2000 e sino all'anno scolastico in corso; dell'obbligo dell’Amministrazione di attivare le doverose procedure di legge per l'avviamento ad assunzione dell'istante.
2. Il Tribunale amministrativo per la Puglia, Lecce, sezione seconda, con la sentenza n. 1977 del 2012 ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
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