Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-27, n. 202311235
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11235/2023REG.PROV.COLL.
N. 07341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2022, proposto da
F A, R A, F A, G A, A B, A B, G C, A D F, F D R, C M D, G A D, E F, G F, M E G, A M, F M, M S M, R M, G M, A P, L P, Marco Mario Rasa', A R, F S, L S, rappresentati e difesi dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Marche Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Territoriale. per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Puglia Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Puglia Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Sicilia Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Liguria Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Puglia Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza Se, Uff Scolastico Reg Toscana Uff X Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Veneto Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Uff Scolastico Reg Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Uff Scolastico Reg Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Uff Scolastico Reg Marche Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Calabria Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara Sede Chi, Uff Scolastico Reg Toscana Uff V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Uff Scolastico Reg Molise A, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Sicilia Ambito Territoriale di Messina, Uff Scolastico Reg Sardegna Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Isernia, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Roma, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Trieste, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Valentina Ganci, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3582/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il Cons. M M;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti hanno prestato tutti il servizio militare o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso all’insegnamento, ma in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica e aspirano al riconoscimento in termini di punteggio, ai fini di un migliore collocamento nelle graduatorie per le supplenze, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina.
Per detta ragione hanno impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 60 del 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) e tutti gli atti collegati e conseguenti, incluse le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e di seconda fascia, riferite agli ambiti specificamente indicati in ricorso, nella parte in cui non prevedono tale equiparazione.
La medesima ordinanza è stata impugnata anche nella parte nella parte in cui all’art. 7, comma 2 (Istanza di partecipazione) in cui afferma che “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.