Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202304913
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 04913/2023REG.PROV.COLL.
N. 05196/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2019, proposto dalla Microstar s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato R Z, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e F G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sardegna, n. 14 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
la Centro Fiere Montichiari s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza ter, n. 4516/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati R Z e F G;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna società appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 8606 del 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSEWEB/P20140009255 del 7 aprile 2014, avente a oggetto « comunicazione dell’esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 luglio 2012. per l’impianto Fotovoltaico denominato IMPIANTO FV 154,98 KPW MICROSTAR. di potenza pari a 154.4950 kW ubicato in VIA SAN BERNARDINO 26 42017 Comune di NOVELIARA (RE) località NOVELLARA identificato con il numero 10838660, Soggetto Responsabile MICROSTAR SRL », con cui il Gse le ha comunicato che « la documentazione pervenuta unitamente alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti in data 09/09/2013, non può essere accolta al fine del riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 Luglio », nonché, in parte qua , avverso le « Regole Applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) », pubblicate dal GSE sul proprio sito internet in data 7 agosto 2012, laddove prevedono nuove ipotesi di decadenza/esclusione dai registri, ovvero di diniego di tariffa incentivante e, in particolare, all’art. 2.5, e anche avverso il bando pubblico per l'iscrizione al secondo registro degli impianti fotovoltaici di cui al d.m. 5 luglio 2012, pubblicato sul sito del Gse in data 18 marzo 2013;l’interessata ha chiesto altresì il risarcimento dei danni.
1.1. Il Gestore dei servizi energetici si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso;si è costituita inoltre l’allora Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi Arera), mentre non si è costituita un’altra società evocata.
2. Con l’impugnata sentenza n. 4516 dell’8 aprile 2019, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore del Gestore, delle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 7 giugno 2019 e in data 18 giugno 2019 – la società interessata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sei motivi.
4. Il Gestore dei servizi energetici si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. L’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e altro soggetto privato societario, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
6. In vista dell’udienza di discussione tanto l’appellante quanto il Gestore dei servizi energetici hanno depositato memoria e memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e hanno insistito sulle proprie posizioni.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 novembre 2022.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
9. Tramite il primo motivo d’impugnazione l’appellante ha lamentato «Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 3, comma 2, 4, commi 2, 5, 6, 8, 13 e art. 20 del D.M. 5 luglio 2012;degli artt. 2.1. e 4.7 delle Regole Applicative del GSE;dell’art. 23, comma 3 del D.lgs n. 28/2011 e dell’art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Incompetenza del GSE. Eccesso di potere sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto del D.M. 5 luglio 2012. Difetto di motivazione. Irragionevolezza ».
Dunque l’interessata ha impugnato il capo della sentenza che ha confermato l’applicabilità della tabella 1 del decreto che impone la misurazione in kwh/m3 per gli edifici non residenziali, deducendo in sintesi che « il Decreto e le Regole Applicative del GSE giammai hanno rimandato alle previsioni e ai criteri di calcolo della tabella 1 di cui al D.M. 26 giugno 2009 », che « il Decreto ha espressamente rimesso alle Regole Applicative del GSE (E NON AD ALTRA NORMATIVA, quale il contenuto dei paragrafi 3 e 7.3 dell’Allegato A al D.M. 26 giugno 2009!) la definizione delle modalità per la determinazione della classe energetica degli edifici (rilevante ai fini della graduatoria) » e che « secondo i criteri di calcolo testualmente specificati nelle stesse Regole Applicative, gli algoritmi da applicarsi nel caso di specie, ai fini dell’interpolazione, erano quelli contenuti nella tabella 3 e non, così come ha lasciato erroneamente intendere il TAR nella sentenza che qui si impugna, quelli riportati nella tabella 1 del D.M. 26 giugno 2009 ».
Siffatta censura è infondata.
Le tesi dell’appellante contrasta con la citata normativa di riferimento, che univocamente impone agli edifici non residenziali (come quello in esame) la misurazione degli indici di prestazione energetica in kwh/m3. Sul punto si precisa che le norme poste dal Gestore alla base del diniego sono recate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 in tema di regolamentazione generale della certificazione energetica degli edifici.
Dette disposizioni erano quindi vigenti al momento della presentazione della domanda incentivante (nel 2013).
Ciò posto, agli edifici non residenziali è applicabile soltanto la tabella 1, in quanto il d.m. 26 giugno 2009, nei paragrafi 3 e 7.3, fa espressamente riferimento alla differenza tra edifici residenziali e edifici non residenziali, specificando che per i primi gli indici di prestazione energetica sono espressi in kWh/mq, mentre per i secondi i medesimi indici sono espressi in kWh/mc, cosicché per individuare la classe energetica degli edifici non residenziali (come quello oggetto di causa), si devono utilizzare i parametri e le tabelle che consentono una misurazione in kWh/mc e l’unica delle tre Tabelle contenute nell’allegato 4 (par. 7.2) al d.m. 26 giugno 2009 che può essere utilizzata indifferentemente per edifici residenziali o non residenziali è la Tabella 1, essendo l’unica priva di costante dimensionale (né kWh/mc anno, né kWh/mq anno), riferendosi invece le tabelle 2 e 3 a kWh/mq anno, grandezza riferibile in base alla normativa in esame solo agli edifici residenziali (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 aprile 2019, n. 2502).
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, la tabella 3 del d.m. 26 giugno 2009 non è applicabile agli edifici non residenziali.
È altresì inconferente il richiamo alla normativa adottata dalla regione Emilia-Romagna che asseritamente escluderebbe l’applicazione del d.m. 29 giugno 2009, siccome qualora l’attestato di certificazione energetica venga redatto sulla base di norme regionali (nel caso di specie le linee guida della Regione Emilia-Romagna), l’identificazione della classe energetica globale dell’edificio si effettuata secondo il sistema di classificazione nazionale previsto dal paragrafo 7.2. dell’allegato 4 al d.m. 26 giugno 2009.
10. Mediante la seconda doglianza la società interessata ha dedotto «Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 3, comma 2, 4, comma 2, 5, 6, 8, 13 e art. 20 del D.M. 5 luglio 2012;degli artt.