Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-12, n. 202102115

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-12, n. 202102115
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102115
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2021

N. 02115/2021REG.PROV.COLL.

N. 03150/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3150 del 2017, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

A B, rappresentato e difeso dall’avv. S C, e già elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Gramsci n. 24, presso lo studio dell’avv. S M, domiciliato in Roma alla via Porta Pinciana n. 6, presso gli avv.ti C S e M M M, per atto di elezione di nuovo domicilio depositato in giudizio;

nei confronti

Mario Alberto G, Michele Gigantino e Massimo Nardi, controinteressati intimati non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. 1^ bis n. 2143 dell’8 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 2750/2010 proposto per l’annullamento del giudizio della C.S.A. per la promozione al grado di brigadiere generale per l’anno 2008, emanato in esecuzione del giudicato della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1/2009


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L S nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nessuno essendo presente in collegamento da remoto per le parti appellante e appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Il Colonnello Medico A B, valutato per l’avanzamento a scelta al grado di brigadiere generale per l’anno 2008, con punti 27,89/30, in posizione non utile (5°) ai fini dell’iscrizione nel quadro di avanzamento, ha impugnato il relativo giudizio, annullato con sentenza del T.A.R. per il Piemonte n. 1 dell’8 gennaio 2009, riformata con decisione di questa Sezione n. 3985 del 18 giugno 2009 limitatamente al riscontrato vizio di eccesso di potere in senso assoluto e con il solo riconoscimento dell’eccesso di potere in senso relativo.

1.1) In sede di esecuzione del giudicato, la Commissione superiore di avanzamento ha riconosciuto un punteggio di merito superiore, pari a 27,91/30, con conseguente collocazione in posizione potiore sebbene ancora non utile ai fini dell’iscrizione nel quadro di avanzamento.

1.2) L’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 3985/2009, rigettato con sentenza della Sezione n. 1601 del 22 dicembre 2011, con cui escludendo il carattere elusivo del rinnovato giudizio di avanzamento, è stato precisato che:

- “… l’annullamento è riferito e circoscritto alla valutazione espressa nei confronti del ricorrente, mentre non vengono incise le valutazioni dei controinteressati, e, così i punteggi ad essi assegnati, che, quindi, rimangono fermi …”;

- “… all’atto dell’esecuzione della sentenza, la C.S.A. doveva provvedere al riesame della (sola) valutazione del c B. Non costituisce, pertanto, elusione del decisum la circostanza che la Commissione non abbia rinnovato anche la valutazione del controinteressato G, riattribuendogli il punteggio ”;

- “… il riequilibrio della valutazione del ricorrente, secondo parametri uniformi, può correttamente avvenire, come egli riconosce, “tenuta ferma la valutazione attribuita ai controinteressati e rinnovata solamente quella del C B”;
né avrebbe, nella specie, potuto essere operato altrimenti stante il riferito oggetto dell’annullamento
”.

1.3) L’interessato ha, altresì, impugnato il nuovo giudizio di avanzamento, con ricorso ordinario ricorso giurisdizionale di cognizione n.r. 2750/2010, con cui ha dedotto, dopo aver premesso e illustrato i titoli di studio e di aggiornamento, gli incarichi di comando svolti, le benemerenze e ogni altro elemento curriculare valutabile, i seguenti vizi di legittimità:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23, 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e s.m.i. (in particolare così come integrata dal d.m. n. 571/1993, dal d.m. n. 299/2002 e dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 e s.m.i.). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei documenti ed erronea valutazione dei presupposti (eccesso di potere in senso assoluto e relativo), ingiustizia grave e manifesta, sviamento, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione dedotta altresì quale violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

Si invoca, in primo luogo, l’eccesso di potere in senso assoluto “… sulla considerazione dei precedenti di carriera del ricorrente che sono cosi positivi e si pongono ad un tale livello di eccellenza da palesare ictu acuti la manifesta inadeguatezza del punteggio che gli è stato attribuito ”.

Si lamenta, inoltre, l’eccesso di potere in senso relativo, come palesato “… dal maggior punteggio attribuito ai colleghi del ricorrente che vantano posizioni di carriera meno brillanti di quella del Col. B. Basti considerare che i controinteressati non hanno mai svolto incarichi di comando di livello dirigenziale e nella specie -a differenza del ricorrente, come si è già ben evidenziato- non hanno mai diretto strutture ospedaliere militari né enti sanitari con valenza amministrativa come l'ospedale Militare di Cagliari, quello di Milano e il Dipartimento Militare di Medicina Legale (attualmente diretto, a Torino, dal. C B)

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

La Commissione di avanzamento non ha provveduto alla rinnovazione del giudizio nel termine di legge, ossia entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all’Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione, posto che la sentenza del T.A.R. per il Piemonte era stata notificata sin dal 15 gennaio 2009.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Sviamento di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per omessa considerazione di circostanza essenziali.

Si contesta che sia stata effettuata alcuna effettiva rivalutazione della posizione dell’interessato.

1.4) Con motivi aggiunti al ricorso, dopo il deposito dei verbali della Commissione, delle schede valutativa e della documentazione caratteristica, come disposta con ordinanza istruttoria collegiale del T.A.R. per il Lazio n. 669 del 22 aprile 2010, il ricorrente ha altresì dedotto:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23, 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e s.m.i. (in particolare come integrata dal d.m. n. 571/1993, dal d.m. n. 299/2002 e d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei documenti ed erronea valutazione dei presupposti (eccesso di potere in senso assoluto e relativo), ingiustizia grave e manifesta, sviamento, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione dedotta altresì quale violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1997, n. 490. Sviamento di Potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per omessa considerazione di circostanza essenziali.

Ribadite le censure di eccesso di potere in senso assoluto e relativo, ci si sofferma per ciascuna “ voce ” sui profili di preminenza rispetto ai controinteressati e segnatamente al promosso brigadiere generale Mario Alberto G.

1.5) Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha dedotto, a sua volta, l’insussistenza dei vizi di legittimità denunciati, la intrusività nel merito delle censure prospettate, l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

2.) Con sentenza n. 2143 dell’8 febbraio 2017 il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il rinnovato giudizio di avanzamento.

2.1) Richiamati i limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo nella materia de qua, il giudice amministrativo capitolino:

- ha considerato generica, inammissibile e infondata, in quanto non assistita da riscontro probatorio, la censura relativa alla violazione del termine di cui all’art. 40, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1997, n. 490;

- ha dato atto della sostanziale omogeneità delle doti intellettuali e di cultura dell’interessato e del (precedente) parigrado G e così quanto ai corsi di formazione ed aggiornamento successivamente seguiti dai medesimi come della formazione nell’area gestionale e quanto all’attività di docenza e alle pubblicazioni;

- ha ritenuto, invece, che “… se la prevalenza del contro interessato nei corsi richiamati dall’Amministrazione possa essere stata “ben compensata” dalla CSA con la qualifica di ottimo conseguita dal ricorrente al tirocinio ospedaliero -che, a suo dire, non sarebbe stato effettuato dal contro interessato- e, soprattutto, dal titolo di idoneità a Primario di Pneumonologia che il ricorrente vanta in aggiunta al contro interessato …”, nondimeno tale aspetto “… avrebbe dovuto essere meglio chiarito dalla CSA, visto che era tenuta a ripronunciarsi in sede di esecuzione di una sfavorevole sentenza che aveva annullato la procedura di avanzamento ritenuta illegittima in sede di giudizio di legittimità, e quindi sull’autorità procedente incombeva un onere motivazionale particolarmente rafforzato ”;

- ha osservato, per conseguenza, che “… il giudizio di parità espresso relativamente alle qualità professionali non appare trovare il necessario riscontro documentale nelle schede valutative e nei rapporti informativi soprarichiamati, sicché i dubbi che esso possa essere frutto di una distorsione del metro valutativo a danno del ricorrente risultano tutt’altro che infondati ”, con peculiare riguardo ai giudizi valutativi e alle espressioni elogiative aggiuntive;

- ha considerato “… la preminenza del ricorrente per quanto riguarda il confronto degli elogi e degli encomi tributati ai due scrutinandi …(poiché)… il controinteressato ha conseguito 4 elogi e 10 encomi, di cui, nel grado di Colonnello, un elogio e sette encomi, di cui però uno per l’organizzazione di eventi e due apparentemente ripetitivi in quanto tributati da diverse autorità per attività sostanzialmente analoghe il ricorrente ha conseguito 5 elogi e 12 encomi, di cui 2 e 11 nel grado di Colonnello, un elogio e sette encomi, di cui però due apparentemente ripetitivi ”.

3.) Con appello notificato a mezzo del servizio postale raccomandato spedito il 21 aprile 2017, e depositato in data 3 maggio 2017, il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza (notificata il 24 febbraio 2017), deducendone, senza rubricazione di motivi, l’erroneità e ingiustizia in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

- non sono stati enucleati e indicati profili di manifesta illogicità nell’attribuzione del punteggio assegnato all’interessato rispetto a quello riconosciuto al controinteressato intimato Mario Alberto G quanto alle qualità intellettuali e di cultura;

- il giudice amministrativo capitolino ha operato una non consentita comparazione diretta;

- in realtà dalla considerazione globale dei titoli, si evince che “ laddove il BIANCO annovera un vantaggio sotto taluni aspetti, per tanti altri dimostra carenze rispetto al curriculum del GERMANI ”.

Con riferimento, poi, al “ maggior numero di aggettivazioni non apicali ” nell’ambito della documentazione relativa alle qualità intellettuali e culturali del primo (38) rispetto al secondo (25), evidenziatone il carattere relativo e non assorbente in quanto valutabili nel complesso degli elementi da considerare, si osserva:

-- quanto all’iter formativo e ai risultati dei corsi basici -premesso che a differenza di quanto sostenuto dal giudice il G non proviene dal complemento (“… ha frequentato il 74°corso AUC durante il servizio di leva, accedendo poi al servizio permanente tramite concorso a nomina diretta dai laureati ”- che “… nel Corso Tecnico Applicativo il GERMANI si piazzava al 5° posto su 72 valutandi mentre il BIANCO solo 8° su 18 valutandi;
parimenti, nell’unico corso seguito simultaneamente da entrambi gli Ufficiali (11° Corso di Aggiornamento Tecnico-Professionale per U. dei Corpi Log.) mentre il GERMANI otteneva la valutazione finale di “Ottimo” il BIANCO otteneva solo quella di “Buono”
”;

-- quanto alle pubblicazioni che il G ne può vantare “… 11 e non 10 come affermato in sentenza …rispetto all’unica pubblicazione di cui risulta autore il BIANCO ”, e che esse sono pienamente valutabili perché “… depositate presso il Registro dei Beni Culturali (art. 105 della legge n. 633 del 22 aprile 1941), ma anche registrate presso la Biblioteca centrale del C.N.R. ”;

-- quanto alle docenze “… GERMANI, rispetto al BIANCO, non solo può vantare un maggior numero di docenze, ma che le stesse riguardano anche una maggiore varietà di materie, elemento questo, invece, non valutato dal giudice di primo grado ”, e solo il primo “… nell’ambito relativo alla documentazione caratteristica, viene esplicitamente segnalato per attività di studio e ricerca scientifica ”;

- con riferimento alle qualità professionali si rileva:

-- che “ dall’analisi della documentazione emerge chiara la preminenza del GERMANI sul BIANCO nella considerazione che, proprio nel grado rivestito, mentre il primo annovera solo n. 8 voci non apicali nell’ambito relativo alla valutazione delle qualità professionali, il secondo ne annovera ben 16, di cui addirittura 2 (nel R.I. n. 59) nello svolgimento di un incarico all’estero ” e solo il primo “… viene gratificato dal riconoscimento della capacità di assumere incarichi di carattere dirigenziale ”;

-- che in relazione alle espressioni elogiative lo stesso giudice di primo grado riconosce una flessione nel rendimento del B “… peraltro l’anno immediatamente precedente l’avanzamento, registrando la scomparsa delle formule elogiative nel documento immediatamente precedente la valutazione ”;
e in ogni caso “… mentre il GERMANI ottiene la totalità dei documenti riportanti formule elogiative finali (di lode e/o apprezzamento), il BIANCO per ben due volte non riporta tali ulteriori apprezzamenti ”;
con riferimento poi all’incarico svolto all’estero “… se è vero che il BIANCO ottiene una formula elogiativa “migliore” nell’ambito del giudizio analitico relativo alle qualità professionali, riporta ben 2 voci di livello non apicale;
il GERMANI d’altro canto, se è vero che riporta una formula elogiativa di (apparente) minor livello, d’altro canto all’interno del documento riporta, per quanto concerne le qualità professionali, tutte aggettivazioni al massimo livello
”;

Infine in relazione alla qualità e rilevanza degli incarichi di comando, si fa rilevare che:

“… GERMANI può vantare ben 107 mesi di incarichi comando in qualità di Capo Dipartimento Medicina Interna, prima, e Capo Area Medica, poi, del più grande (unico) Policlinico Militare italiano. Il BIANCO, d’altro canto, nel grado di Colonnello, ha svolto solo 44 mesi in attività di comando ricoprendo, per il restante periodo, solo incarichi di staff (Capo Ufficio) ”;

“… mentre il GERMANI, nel grado, ha ricoperto incarichi di comando inquadrati presso struttura ospedaliera complessa con responsabilità clinico – terapeutica (presso il Policlinico Militare), il BIANCO, nel grado di Colonnello, quando non ha svolto attività di staff, ha svolto incarichi di comando presso strutture con competenze essenzialmente medico – legali (CMML e DMML, ovvero Centro Militare e Dipartimento Militare di Medicina Legale) ”;

“… nei sopra citati incarichi il GERMANI abbia ottenuto un migliore livello di aggettivazioni interne nella documentazione caratteristica con riguardo alle capacità professionali e, ancora, rispetto al BIANCO, il riconoscimento esplicito circa il possesso della capacità di assumere incarichi di carattere dirigenziale ”.

Quanto agli incarichi svolti all’estero “… nel corso della carriera mentre il GERMANI ha svolto ben 3 missioni in Teatro Operativo Estero, il BIANCO ne ha svolta solamente una …(e)… nel grado oggetto di giudizio, il GERMANI può vantare il doppio dei giorni del BIANCO in missione all’estero ”, tutte valutate con aggettivazioni di massimo livello, laddove per il B vi sono due aggettivazioni non apicali.

In relazione alla progressione di carriera “… è evidente la preminenza, sotto questo ambito, del GERMANI rispetto al BIANCO sia nel corso applicativo che in quello, successivo, di aggiornamento;
per quanto poi concerne gli avanzamenti, il BIANCO supera il GERMANI solo nell’avanzamento dal grado di Capitano a quello di Maggiore, mentre, nel successivo avanzamento al grado dirigenziale il GERMANI supera nettamente il BIANCO venendo promosso un anno prima, in seconda valutazione (mentre il BIANCO, un anno dopo, solo in terza valutazione);
infine, con riguardo alle precedenti procedure d’avanzamento, già nell’anno 2007, in cui entrambi gli Ufficiali venivano valutati per la prima volta al grado di Generale, il GERMANI, pur non venendo promosso, si posizionava 3° rispetto al BIANCO che si posizionava invece al 9° posto
”.

Da ultimo in relazione alle benemerenze, -premesso che esse “… sono sempre da considerare, come confermato da autorevole giurisprudenza, alla stregua dell’accidentalità insita nel loro conferimento, e non sono l’unico indicatore delle qualità professionali di un valutando ”-, si evidenzia che, pur essendo incontestabile che “ il GERMANI nel corso della carriera ha ottenuto 10 encomi e 4 elogi (di cui 7 encomi e 1 elogio nel grado), il BIANCO ha invece ottenuto, nel corso della carriera, 12 encomi e 5 elogi (di cui 11 encomi e 1 elogio (e non due come affermato dal giudice) nel grado ”;

nondimeno il T.A.R. non ha considerato “ le benemerenze concesse al GERMANI nell’espletamento di incarichi di comando con responsabilità professionali dirigenziali e “operative” (rispetto alle numerose benemerenze concesse al BIANCO per incarichi di staff);
il maggior numero di benemerenze concesse a seguito di incarico all’estero in capo al GERMANI (tra cui una concessa dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito);
la maggiore diversificazione delle autorità che, negli anni, hanno concesso benemerenze al GERMANI rispetto a quelle che hanno invece concesso benemerenze al BIANCO (specie negli anni immediatamente precedenti la valutazione qui contestata)
”;
e ha del tutto obliterato ogni riferimento “ all’attestazione al merito della Sanità Pubblica, riconoscimento tributato dal Presidente della Repubblica, Comandante in capo delle Forze Armate ”.

3.1) L’appellato, costituitosi in giudizio con atto depositato il 27 maggio 2017, con memoria difensiva depositata il 9 giugno 2017 ha dedotto:

- la nullità della notifica al controinteressato in primo grado Mario Alberto G, perché, non essendo stata fatta a mani proprie, doveva applicarsi l’art. 146 c.p.c. con consegna di altra copia al Pubblico Ministero ai fini di curarne l’invio al Comandante del Corpo;

- irregolarità dell’appello e relativa notifica perché redatto, sottoscritto e notificato unicamente in formato cartaceo, privo sia della firma digitale che dell’attestazione di conformità ad un originale informatico.

3.2) L’appellato, poi, con atto depositato il 23 maggio 2018 ha eletto nuovo domicilio, espressamente individuato nello studio degli avv.ti C S e M M “ in 00187 Roma, Via Porta Pinciana n. 6 ”.

3.3) Con ordinanza n. 2479 del 16 giugno 2017 l’istanza incidentale cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata è stata accolta, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., con fissazione dell’udienza di discussione.

3.4) Con memoria difensiva depositata il 24 maggio 2018 l’appellato, ribadite le eccezioni pregiudiziali, ha dedotto l’infondatezza dell’appello nel merito, richiamando il contenuto della sentenza gravata.

3.5) Con ordinanza collegiale n. 512 del 21 gennaio 2019, in relazione alle eccezioni pregiudiziali spiegate, è stata ordinata “… la rinnovazione della notificazione dell’appello tanto a Mario Alberto G quanto allo stesso appellato in forma di copia cartacea dichiarata ritualmente conforme all’originale nativo digitale…nel termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della Segreteria sezionale della presente ordinanza, con deposito della prova delle eseguite notificazioni nell’ulteriore consecutivo termine di giorni quindici ”.

3.6) All’esito dell’incombente, l’appellato, con memoria difensiva depositata il 20 maggio 2019, insistendo nel merito sull’infondatezza dell’appello, ha dedotto:

- che la notificazione come disposta “…è stata effettuata al Dott. B, presso il domiciliatario avv. G C S, all’indirizzo erroneamente indicato di Via Porta Pinciana n. 6 in luogo del corretto indirizzo di Via Porta Pinciana n. 16 non corrispondente con il domicilio eletto dall’odierno convenuto …(onde esso)… non è mai pervenuto all’avvocato domiciliatario né alla scrivente difesa (è stato, infatti, restituito al mittente dal Servizio Postale, come risulta agli atti) ”;

- che pertanto da tale circostanza, oltre che “… dall’omesso deposito da parte dell’Amministrazione delle prove del buon esito della rinnovazione della notifica alle due parti processuali interessate, nel termine stabilito ”, discenderebbe l’irricevibilità o comunque l’improcedibilità del gravame.

3.7) Con ordinanza collegiale n. 8158 del 29 novembre 2019 sono stati disposti incombenti istruttori

Rilevato che non risulta depositato l’avviso di ricevimento dell’atto d’appello come rinotificato e che pertanto occorre acquisirne l’originale, adempimento cui provvederà l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza ”.

3.8) Con memoria difensiva depositata il 20 aprile 2020, l’appellato ha insistito nell’eccezione pregiudiziale di irricevibilità improcedibilità dell’appello sull’assunto che questo sarebbe stato bensì rinotificato al domiciliatario avv. Sciacca il 30 dicembre 2019, ma tardivamente rispetto al termine fissato, come tardivo sarebbe stato il deposito degli avvisi di ricevimento.

3.9) Infine, dopo il deposito di note scritte in data 18 maggio 2020, all’udienza pubblica del 21 maggio 2020, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’appello è stato riservato per la decisione.

4.) Il Collegio deve esaminare, in limine, le eccezioni pregiudiziali spiegate dall’appellato, che devono essere disattese in quanto infondate.

4.1) Con riferimento a quella riferita all’omessa efficace notifica al controinteressato intimato in primo grado, deve rammentarsi che l’art. 95 comma 1 c.p.a. (nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, c.d. primo correttivo) dispone che:

L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire ”.

Nella specie non ricorre alcuna delle fattispecie ivi contemplate, poiché:

non si è in presenza di causa inscindibile nella quale la posizione di una parte processuale sia connessa a quella di altra parte: come chiarito dalla sentenza della Sezione n. 1601 del 22 dicembre 2011 -con cui è stato respinto il ricorso per ottemperanza della precedente decisione della Sezione n. 3985 del 18 giugno 2009, che aveva riformato in parte qua la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1 dell’8 gennaio 2009- “… l’annullamento è riferito e circoscritto alla valutazione espressa nei confronti del ricorrente, mentre non vengono incise le valutazioni dei controinteressati, e, così i punteggi ad essi assegnati, che, quindi, rimangono fermi …”;
ne consegue che la promozione del colonnello Mario Alberto G, al pari di quella degli altri due controinteressati intimati nel giudizio di primo grado deciso con la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. 1^ bis n. 2143 dell’8 febbraio 2017, odiernamente appellata, era e resta intangibile e affatto insensibile alla rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta relativo al colonnello A B, e pertanto essi non avrebbero nemmeno dovuto essere intimati nel giudizio di primo grado;

il brigadiere generale Mario Alberto G, come anche altri due controinteressati intimati nel giudizio di primo grado, non hanno comunque alcun interesse a contraddire nell’appello proposto dal Ministero della Difesa nei confronti della suddetta sentenza gravata, il cui accoglimento -quando anche la loro posizione fosse connessa, come non è, a quella dell’appellato- non potrebbe che produrre effetti favorevoli, essendo semmai cointeressati, e legittimati a impugnare a loro volta la sentenza, secondo arresti affatto pacifici della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (nel senso che “… la parte del giudizio di primo grado (ed ivi non costituita in giudizio) …(è)… autonomamente legittimata ad impugnare la pronuncia ad essa sfavorevole, assumendo quindi la veste di cointeressata all’appello (in concorso con l’amministrazione appellante), e per altro verso è priva di interesse a contraddire rispetto all’appello proposto dall’amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione dell’appello alla predetta non comporta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confront i”, vedi tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930;
C.g.a, 1° giugno 2012, n. 509).

4.2) Non ha maggior pregio l’altra eccezione, riferita a una presunta nullità della notificazione del gravame all’appellato, posto che:

- la prima notificazione è stata ritualmente e tempestivamente eseguita all’indirizzo dichiarato nel ricorso in primo grado, ossia presso il domiciliatario avv. S V, in Roma, alla via Emilia n. 88, che ha provveduto alla notificazione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. 1^ bis n. 2143 dell’8 febbraio 2017;
tale notificazione è andata a buon fine tanto che l’appellato si è costituito in giudizio e ha depositato l’atto notificato, sia pure eccependo che esso era carente della attestazione di conformità del documento analogico (cartacei) al documento nativo informativo;

- a seguito dell’ordinanza collegiale n. 512 del 21 gennaio 2019, la rinnovazione della notificazione dell’appello, con la prescritta attestazione, è stata eseguita, effettivamente, a indirizzo erroneo del nuovo domiciliatario avv. C S, ossia in Roma alla via Porta Pinciana n. 16, anziché n. 6;
nondimeno l’atto di appello è identico a quello già notificato e all’originale nativo informatico depositato in giudizio;

- da ultimo, e comunque, l’appello è stato nuovamente notificato, sempre con la prescritta attestazione, all’esatto indirizzo del domiciliatario avv. C S, in Roma alla via di Porta Pinciana n. 6, come da avviso di ricevimento depositato;

- è giurisprudenza quieta di questo Consiglio che la mancanza della attestazione di conformità all’atto processuale nativo informatico non comporta alcuna nullità, sebbene e al massimo irregolarità sanabile e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo della notificazione, con la regolare e tempestiva costituzione in giudizio della parte cui si riferisce la notificazione (vedi Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3338 e 28 marzo 2018, n. 1936;
nel senso che quando “… l’atto di appello digitale e quello cartaceo notificato due volte sono identici, in mancanza di vizi rilevanti sul piano sostanziale, possono ritenersi soddisfatte le disposizioni poste a presidio del corretto utilizzo del processo telematico ” vedi anche Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3972, e 4 aprile 2017, n. 1541).

4.3) Così superate le eccezioni pregiudiziali, deve ritenersi fondato l’appello, onde in riforma della sentenza gravata, deve rigettarsi il ricorso in primo grado e i relativi motivi aggiunti.

4.3.1) Giova premettere un quadro normativo di riferimento, per quanto possibile sintetico.

E’ noto che gli avanzamenti normalizzati degli ufficiali al grado superiore possono assumere due distinte forme: ad anzianità e a scelta, salvo quello per meriti eccezionali.

La relativa disciplina, già costituita dalle disposizioni “ comuni ” di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 intitolata “ Avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ”, integrata dal d.m. 2 novembre 1993, n. 571, è stata poi in ampia parte rideterminata dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662” , e per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ”, che rinviava per i requisiti e le modalità degli avanzamenti alle disposizioni degli artt. 8, 9, escluso il comma 5, 10, 11, 12 commi 6 e 7, 14, 15 e 16, escluso il comma 6 del d.lgs. n. 490/1997;
l’intera materia è stata poi oggetto della novella di cui d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante “ Codice dell'ordinamento militare ”).

Avuto riguardo alla cornice normativa ratione temporis , occorre rammentare che:

- “ Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l’avanzamento al grado superiore ” (art. 8 comma 1 della d.lgs. n. 490/1997, già art. 1 della legge n. 1137 del 1955);

- il giudizio sull’avanzamento a scelta è demandato ad apposite Commissioni di avanzamento (superiore per gli ufficiali superiori;
ordinaria per gli altri ufficiali) (art. 10 della d.lgs. n. 490/1997, già art. 9 della legge n. 1137 del 1955, per l’Arma dei Carabinieri composte secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 298/2000);

- ai fini dell’avanzamento l’ufficiale deve essere riconosciuto idoneo dalla commissione, in quanto giudicato in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’ufficiale ed essere inoltre compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare disposte secondo l’ordine di graduatoria (art. 15, 16, 17 del d.lgs. n. 298/2000, già art. 3 commi 3 e 4 della legge n. 1137 del 1955);

- gli ufficiali scrutinandi sono compresi in apposite aliquote di ruolo (art. 20 della legge n. 1137 del 1955) e sono valutati sulla base dei documenti caratteristici, ed in specie del libretto personale (art. 23 della legge n. 1137 del 1955)

- le commissioni di avanzamento devono anzitutto dichiarare se l’ufficiale valutato sia o meno idoneo all’avanzamento, quindi attribuiscono a ciascun ufficiale giudicato idoneo “… un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila (no) una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo ” (art. 25 della legge n. 1137 del 1955);

- al fine dell’attribuzione del punto di merito per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente ogni componente della commissione “… assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione
” (art. 26 della legge n. 1137 del 1955);

- gli elenchi degli idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro per l’approvazione (art. 27 della legge n. 1137 del 1955) e sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie sono formati i quadri di avanzamento, che, per quello a scelta, comprende “… gli ufficiali idonei e compresi, nell’ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare ” e che hanno validità “… per l’anno cui si riferiscono ” (art. 30 della legge n. 1137 del 1955);
l’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento “… è promosso secondo l’ordine della sua iscrizione nel quadro stesso ”, a seconda del grado con decreto del Presidente della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto ministeriale(art. 33 della legge n. 1137 del 1955);

- le disposizioni della legge n. 1137 del 1955 vanno integrate, quanto alle modalità procedurali e ai contenuti dei giudizi di avanzamento, con quelle del d.m. 2 novembre 1993, n. 571, recante il “Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate ”, che per quanto qui interessa dispone che:

-- la valutazione degli ufficiali si basa “… sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all’art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 …”, integrati, a richiesta delle commissioni, da informazioni fornite dagli ufficiali che hanno o hanno avuto “… alle dipendenze il valutando ” e deve “… tener conto di tutti i precedenti di carriera dell’ufficiale da giudicare ” (art. 2 del d.m. n. 573 del 1993);

-- i vari giudizi di avanzamento nel tempo concernenti lo stesso ufficiale “ sono autonomi tra loro ”, anche se la commissione sia composta dagli stessi membri, epperò la diversità di valutazioni, positive o negative, “… deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2 ” (art. 3 del d.m. n. 573 del 1993);

-- l’avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi valutative, la prima “… diretta ad accertare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore ”, la seconda “… rivolta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo ”, con conseguente formazione della graduatoria degli ufficiali giudicati idonei (art. 4 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la prima fase valutativa è, più in particolare, “… diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore ” (art. 5 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la seconda fase valutativa si risolve, attraverso l’attribuzione del punteggio, e nella sintesi da questo espresso, in un “… giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini ” (art. 6 del d.m. n. 573 del 1993);
i punteggi di merito per le varie categorie di requisiti di cui all’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 rappresentano “… l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell’ambito della categoria medesima ” (art. 7 del d.m. n. 573 del 1993);

-- in particolare, le qualità morali e di carattere, come risultanti dalla documentazione caratteristica e specialmente evidenziate nel grado rivestito, vanno apprezzate in “… relazione ad un modello ideale della figura dell’ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni ”;
mentre la rilevanza delle qualità fisiche va “… rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza ”, non mutando invece quella del decoro della persona (art. 8 del d.m. n. 573 del 1993);

-- la valutazione delle qualità professionali “… dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito …” va desunta dalla “… analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace;
incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco;
incarichi di particolare responsabilità;
incarico attuale;
specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego;
encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni
”, con “ adeguata considerazione …(della) motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio ” (art. 9 del d.m. n. 573 del 1993);
peraltro, “ La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto ” (art. 10 del d.m. n. 573 del 1993);

-- quanto alle qualità intellettuali e di cultura esse vanno considerate “… prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui …(l’ufficiale)… appartiene ed all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione ”, non costituendo quindi “… il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini elemento di particolare considerazione ”, mentre “… sono elementi essenziali da valutare ... in particolare: l’iter formativo;
i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale;
gli altri corsi in Italia ed all’estero;
i titoli culturali;
la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
le pubblicazioni
” (art. 11 del d.m. n. 573 del 1993).

-- altro elemento da valutare è la tendenza di carriera, ovvero il raffronto tra qualità, capacità e attitudini “… risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego ” nonché “l’andamento complessivo della progressione di carriera ” (art. 12 del d.m. n. 537 del 1993);

-- quanto alle norme procedurali è sufficiente qui ricordare che le commissioni sono convocate dal Ministro ed assumono deliberazioni valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti con diritto di voto;
la votazione relativa a ciascun ufficiale scrutinando deve essere essere “ preceduta da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità ”;
è giudicato idoneo all’avanzamento l’ufficiale scrutinando che “… riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti ”;
il punto di merito è assegnato “… previa discussione …(e)… collegialmente …”;
di tutte le attività della commissione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e sottoposto, assieme agli elenchi dei non idonei, degli idonei e alla graduatoria, all’approvazione del Ministro (art. 13 del d.m. n. 573 del 1993).

4.3.2) Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l’attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità “ tecnica ” che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “ indicatori ” tipizzati) nel corso dell’intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è “ confinato ” (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.

Il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo ed della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione (eccesso di potere in senso assoluto).

Il secondo, invece, attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza tralignare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (eccesso di potere in senso relativo).

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Sezione, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto il sindacato è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi;
mentre l’eccesso di potere in senso relativo è rilevabile solo se il giudice amministrativo nell’esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati -senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio- accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell’uniformità di giudizio

Nell’uno come nell’altro caso, però, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere “ palesamente ed immediatamente ” evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l’interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l’iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all’interessato ).

4.3.3) Con specifico riferimento alo scrutinio del vizio di eccesso di potere in senso relativo, è giurisprudenza consolidata che il giudice amministrativo:

- non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni microscopicamente irragionevoli;

- la cognizione è limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla commissione di avanzamento, in considerazione dell'ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi;

- non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione, e ancor meno ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato.

In questa prospettiva questo Consiglio ha avuto modo di censurare il metodo delle diretta comparazione fra i profili curriculari dei candidati, rilevando che: (cfr. Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 3770, di seguito riportata nei suoi tratti essenziali:

- il metro valutativo utilizzato dall’amministrazione « è un concetto quanto mai sfuggente, la cui esatta percezione necessiterebbe dell'analitico esame di tutta la documentazione relativa a tutti gli aspiranti (nessuno escluso) e dei relativi giudizi alfanumerici espressi dalla Commissione, così da ricavare, secondo una logica meccanicistica, i criteri applicati, le modalità ed i pesi della ponderazione adoperati dalla Commissione in ordine a requisiti soggettivi e percorsi professionali, tra l'altro certamente non sussumibili in schemi predeterminati e soppesati. Non si tratta infatti di valutare prove o elaborati, ma di valutare curriculum ricavati dalla documentazione caratteristica di militari, i quali, pur condividendo il medesimo ambiente e la medesima preparazione di base, di norma presentano eccellenze in alcuni ambiti, sufficienze in altri, peculiarità dotate di un certo grado di significatività o meno, flessioni, discontinuità temporali, etc.: output, cioè, eterogenei ma tutti parimenti significativi e variamente apprezzabili oltre che difficilmente comparabili nella loro reciproca valenza » ;

- «… ogni tentativo di ricercare un metro oggettivo, utilizzabile anche dal Giudice per la verifica in sede giudiziaria, non può che risultare vano per almeno due concorrenti profili :

a) la complessità e la natura soggettiva di molte delle valutazioni riservate all'amministrazione, richiedono una specifica esperienza, conoscenza e competenza, appartenente solo a coloro che hanno vissuto la medesima esperienza professionale degli scrutinandi, ne conoscono il background e sono in grado di cogliere il pregio o il disvalore di comportamenti, doti, fatti, incarichi, anche nelle sfumature, così com'è per le Commissioni di avanzamento, e non è invece per il Giudice;

b) anche ammesso che il Giudice abbia specifica esperienza e sagacia valutativa in ordine ai requisiti sopra esposti, risulterebbe comunque fallace il tentativo di ricavare dal comportamento della Commissione un metro (che sia appunto della commissione e non proprio del giudice) oggettivamente utile per la misurazione delle varie posizioni soggettive. Al di là dell'oggettiva complessità dell'operazione, non può in proposito obliterarsi che la realtà processuale esaminata dal giudice non è che una cernita di quella interessata dall'azione amministrativa, operata dal ricorrente, in guisa che il giudice spesso finisce per ricavare il "metro" dalla disamina e comparazione solo di alcune delle posizioni, ricavando un quadro parziale e per ciò solo falsato »;

- «… se non c'è un metro, ossia un parametro da applicare per testare l'affidabilità e congruità delle valutazioni, allora ogni incursione del giudice nella valutazione comparativa dei profili soggettivi si risolve in un inammissibile sindacato sostitutivo. Ciò che invece può e deve essere sindacato dal Giudice e l'eccesso di potere ravvisato nei suoi sintomi, tutti com’è noto caratterizzati da fattori esterni al nucleo della discrezionalità e concernenti l'eventuale travisamento dei fatti su cui cade la valutazione o la rispondenza a generali e condivisi criteri di ragionevolezza affermati dalla giurisprudenza ».

4.4) Nel caso di specie, è stato impugnato il rinnovato giudizio di avanzamento, a seguito di annullamento di quello precedente, ed è opportuno rammentare che:

- in linea generale, l’annullamento di un giudizio relativo ad avanzamento a scelta di ufficiali superiori -e salvi i casi patologici (quasi “ di scuola ”) in cui il parigrado promosso non dovesse essere preso in valutazione per difetto dei requisiti oggettivi o soggettivi, di tal ché l’esclusione di questi conduca nella sostanza a uno “ scorrimento ” della graduatoria-, non implica per pacifica giurisprudenza altro effetto conformativo che la rinnovazione del giudizio, depurato dai vizi di legittimità riscontrati dal giudice della cognizione, senza però che esso conduca in via diretta e automatica alla promozione al grado superiore (cfr. tra le tante Cons Stato, Sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638, 20 novembre 2006, n. 6737, 11 febbraio 2005, n. 401, 16 dicembre 2004, n. 8102).

- la portata di tale effetto conformativo è direttamente correlata alla precipua delimitazione della giurisdizione amministrativa generale di legittimità che -in materia di giudizi di avanzamento, che costituiscono estrinsecazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità “ tecnica ” relativa alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “ indicatori ” tipizzati) nel corso dell’intera carriera-, è “ confinato ” (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.

- con specifico riferimento a quest’ultimo non può tralasciarsi di considerare che, vertendosi in materia di giudizio di merito “ assoluto ” e non comparativo, l’esame dei profili degli ufficiali parigrado richiamati dall’interessato non può mai condurre a una diretta valutazione di “ preminenza ” da parte del giudice amministrativo, in spregio ai limiti esterni della sua giurisdizione e con sconfinamento nel merito dell’attività amministrativa, sebbene solo al rilievo di una “ rottura ” del principio di eguale applicazione dei criteri valutativi, con violazione della regola dell’uniformità di giudizio.

4.4.1) La Commissione superiore di avanzamento si è attenuta ai principi testé richiamati, e nel rivalutare la posizione del c B ha, in effetti, riconsiderato tutti i profili rilevanti, giungendo ad attribuire un punto di merito pari a 27,91/30, superiore, ancorché di pochi decimali, a quello assegnato con il primo giudizio (pari a 27,89/30), con conseguente collocamento in posizione potiore nella graduatoria di merito, ancorché non utile ai fini dell’inserimento nel ruolo di avanzamento e alla promozione.

4.4.2) Il T.A.R, per il Lazio, pur premettendo e considerando i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in materia connotata da penetrante discrezionalità tecnica, ha poi all’opposto condotto una comparazione minuziosa e sostanzialmente diretta tra l’interessato e il parigrado a suo tempo promosso Mario Alberto G, che si sostanzia, in definitiva, nel rilievo che poiché, a suo avviso, vi era omogeneità di qualità e titoli, non si giustificava come all’interessato non fosse stato assegnato punteggio pari o addirittura superiore a quello riconosciuto al G (punti 27,92/30), considerando prevalenti sul punto sia la valenza dell’idoneità primariale del B, che le migliori aggettivazioni nei giudizi caratteristici, e infine il numero di benemerenze.

4.4.3) Sennonché tale comparazione, sostanzialmente diretta, elude i limiti del sindacato giurisdizionale e oblitera che la valutazione della C.S.A. è globale e complessiva, e quindi la “ rottura ” del metro di valutazione deve emergere con immediata evidenza, non potendo essere affidata all’apprezzamento del giudice amministrativo.

4.4.4) Come rilevato dall’Avvocatura dello Stato, nell’appello, la C.S.A. ha considerato, nell’ambito della sua globale valutazione, sia i risultati dell’iter formativo e ai risultati dei corsi basici, che le pubblicazioni e docenze, nonché la qualità, durata e rilevanza degli incarichi di comando (intuitivo è il rilievo diverso dell’incarico di Capo Dipartimento Medicina Interna, prima, e Capo Area Medica, poi, del più grande Policlinico Militare italiano, svolto dal G), il numero e rilevanza delle missioni all’estero, la qualità delle benemerenze e la loro motivazione, la tendenza e non soltanto il numero delle espressioni elogiative.

4.4.5) Orbene, nella predetta valutazione globale trova quindi adeguata e razionale giustificazione, e non evidenzia alcuna rottura del metro valutativo, la differenziazione, per frazioni di punto, tra il B e il G.

4.5) Il Collegio rileva, in definitiva, che il giudice amministrativo capitolino, sia pure con lodevole intento, abbia finito per aderire, forse oltre le intenzioni, ad una prospettiva “ parcellizzata ”, obliterando che il giudizio di merito assoluto è globale e inscindibile, nel quale pur in presenza di un cursus professionale di indubbio prestigio e spessore del c B, non è dato cogliere una pregnante e sostanziale differenziazione tra il profilo del medesimo e quello degli altri ufficiali, e segnatamente del G, tale da palesare quell’incoerenza evidente del metro di giudizio che costituisce il nucleo essenziale dell’eccesso di potere in senso relativo.

5.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere accolto, onde in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata la domanda impugnatoria proposta con il ricorso e i correlati motivi aggiunti.

6.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio, salvo il rimborso dell’importo del contributo unificato relativo al gravame prenotato a debito.

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