Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-11-04, n. 201505037

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-11-04, n. 201505037
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505037
Data del deposito : 4 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02137/2015 REG.RIC.

N. 05037/2015REG.PROV.COLL.

N. 02137/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2015, proposto dalla società CARDAMONE GROUP s.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito la società SCAMAR s.r.l. e con la società LE PALME RISTORAZIONE s.r.l., nelle persone dei relativi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avv. F A C, presso il cui studio, in Roma, Via Ugo Ojetti n.114, sono elettivamente domiciliati;

contro

FABBRO s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F D, con domicilio eletto presso la Segreteria della III^ Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. e Dipartimento dei Vigili del Fuoco -Soccorso Pubblico - Difesa Civile in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;

per la riforma

della sentenza n.270 del 2015 del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II^;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Fabbro s.p.a. e dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il Cons. Avv. C M d M e uditi per le parti l’Avv. F A C, l’Avv. F D e l’Avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando pubblicato nella G.U.R.I n.68 del 18.6.2014 ed nella G.U.U.E. n.GU/S S114 del 17.6.2014 il Ministero dell’Interno indiceva una gara (a procedura ristretta) per l’affidamento del servizio di ristorazione delle sedi centrali dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco nella varie Regioni italiane e delle sedi istituzionalmente collegate (per il periodo corrente dall’1.1.2015 al 31.12.2017).

Per la Regione Calabria, il Ministero invitava la società Fabbro s.p.a., la quale partecipava alla gara formulando regolare offerta.

In sede di verifica delle offerte economiche, la Stazione appaltante attivava il procedimento ex art.87 ed 88 del Codice dei contratti pubblici nei confronti della società Fabbro, con la seguente motivazione: “considerato che, dalla documentazione presentata emerge che il costo della manodopera (… omissis …) per il servizio, si discosta in modo evidente dal costo stabilito dalle tabelle ministeriali vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara e non corrisponde a quanto indicato come costo medio dell’offerta economica”.

In data 22.10.2014 la Fabbro inviava all’Amministrazione una nota con cui spiegava i motivi per i quali il costo del lavoro indicato nell’offerta era – a suo avviso – pienamente giustificato e conforme alle prescrizioni del bando.

Ma l’Amministrazione riteneva insufficienti le giustificazioni e procedeva ad escludere la società Fabbro s.p.a. dalla gara.

Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. di Catanzaro, la società Fabbro impugnava il predetto provvedimento di esclusione e ne chiedeva l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Lamentava, al riguardo:

1) violazione ed errata applicazione degli artt.86, 87 ed 88 del D.Lgs. n.153 del 2006 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione, deducendo di aver calcolato il costo del lavoro in conformità alle regole ed ai criteri di cui al DM (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) 24.9.2013;

2) violazione ed errata applicazione degli artt.86, 87 ed 88 del D.Lgs. n.153 del 2006 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, deducendo che l’Amministrazione non ha spiegato con sufficiente chiarezza le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto insufficienti le giustificazioni da essa addotte.

Con sentenza n.270 del 6.2.2015, pubblicata il 6.2.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. II^. ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione e gli atti connessi e dichiarando l’obbligo della Stazione appaltante di procedere al riesame dell’offerta della ricorrente, ai fini di formulare la graduatorie per l’aggiudicazione.

Con l’appello in esame la società CARDAMONE GROUP s.r.l., controinteressata, lamenta che l’appellata sentenza del T.A.R. è errata ed ingiusta e ne chiede l’annullamento o la riforma per i motivi indicati nella successiva parte (relativa alle questioni di “diritto”) della presente decisione.

Ritualmente costituitasi, la società FABBRO s.p.a. ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Ritualmente costituitosi con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Amministrazione resistente non ha depositato scritti difensivi.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, eccezioni e controdeduzioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’appellante società Cardamone Group s.r.l. si duole dell’asserita ingiustizia della sentenza impugnata, lamentando che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere:

- che le giustificazioni fornite dall’appellata (società Fabbro s.p.a.) in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta siano state sufficienti;

- e che la motivazione su cui la Stazione appaltante ha fondato l’esclusione non è stata chiara e sufficiente.

La doglianza non merita accoglimento.

1.1. Quanto al primo profilo, valga quanto segue.

In sede di valutazione delle offerte, la società Fabbro si è vista chiedere giustificazioni in ordine alla ‘congruità’ della cifra relativa al costo della manodopera, da essa esposta nelle propria offerta.

Nel chiedere tali giustificazioni, la Stazione appaltante ha affermato (di aver rilevato) che dalla documentazione presentata dalla società Fabbro era emerso che il costo della manodopera si discostava “in modo evidente” dal costo stabilito nelle tabelle ministeriali vigenti alla data di pubblicazione del bando;
e che esso non corrispondeva “a quanto indicato come costo medio dell’offerta economica”.

Non ostante la cripticità del rilievo promanante dalla Stazione appaltante - la quale non ha spiegato con sufficiente chiarezza la specifica ragione per la quale riteneva che l’offerta ( rectius : la parte dell’offerta relativa al costo della manodopera) non fosse congrua (e cioè la specifica ragione per la quale opinava che il costo per la manodopera indicato in offerta si discostasse ‘in modo evidente’ dal costo stabilito nelle tabelle ministeriali) - la società Fabbro s,p.a. ha fornito le sue giustificazioni, affermando - al riguardo - di aver calcolato il costo della manodopera proprio secondo i criteri di cui al D.M 24.9.2013 (del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Ha spiegato, cioè, di aver ‘riparametrato’ il c.d. “costo complessivo tabellare” per ciascun lavoratore tenendo conto del fatto che le ore complessive di servizio astrattamente considerate (dunque le “ore tabellari”, costituenti oggetto della prestazione professionale dedotta in obbligazione) non corrispondono alle ore di effettivo servizio (definite, con espressione gergale linguisticamente scorretta, ma atta rendere l’idea, “ore effettivamente lavorate”);
e ciò in quanto i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per fruire di ferie, di assenze per malattie (o di altre assenze per eventi particolari), di permessi sindacali etc., il che determina per il datore di lavoro un duplice costo aggiuntivo, costituito dalla necessità di retribuire sia il lavoratore che si assenta giustificatamente sia il suo sostituto (incaricato di assicurare il servizio in luogo dell’assente).

Non soddisfatta da tale giustificazione, ritenuta non congruamente motivata, la Stazione appaltante si è determinata nel senso di considerare comunque anomala l’offerta della società Fabbro e di procedere alla sua esclusione.

Senonchè è proprio tale provvedimento che appare insufficientemente motivato;
o comunque corredato da una motivazione criptica.

Al fine (e per l’effetto) di respingere le giustificazioni della società Fabbro, la Stazione appaltante ha osservato - infatti - che, si riporta testualmente, “può essere riparametrato il costo annuo sulla base delle ore effettivamente lavorate, ma non certamente il costo medio orario della manodopera che, a questo punto, non sarebbe più quello indicato nelle tabelle ministeriali e nell’offerta economica ma di gran lunga inferiore” .

E poiché l’intera proposizione si contraddistingue per un elevato tasso di ermeticità, e non consente di far comprendere - con l’agevolezza che si richiede - la concreta e specifica ragione sulla quale l’Amministrazione ha inteso poggiare la sua determinazione, non resta che concludere che anche il motivo di appello, che sembra voler continuare a fondarsi su tale argomentazione, non appare congruamente motivato.

Nel respingere le giustificazioni della società Fabbro s.p.a. la Stazione appaltante ha affermato inoltre - si riporta, ancora una volta, testualmente - che “il calcolo del costo annuo delle ore, effettuato tenendo in considerazione esclusivamente le ore effettivamente lavorate durante l’anno non prevede inevitabilmente la quantificazione dei costi che, al fine di garantire il servizio, la ditta dovrebbe affrontare per sostituire l’addetto nei periodi di sua astensione dal lavoro per ferie, permessi, malattie etc” .

Ma anche tale affermazione si appalesa incongrua (non attagliandosi alla fattispecie), ed inadatta a giustificare l’esclusione.

Come si è già visto, infatti, la società Fabbro aveva chiarito di aver “riparametrato” il costo complessivo della manodopera proprio sulla scorta della considerazione sopra esposta.

Ed invero la società Fabbro s.p.a. aveva chiarito di aver calcolato il costo medio orario (indicato dalle tabelle ministeriali) non già dividendo il costo complessivo annuo per le ore di ipotetico servizio ( id est : per un numero corrispondente al numero delle ore di servizio astrattamente considerate;
e cioè 2088), ma dividendolo detto costo complessivo annuo per una cifra esprimente la media delle ore di “servizio effettivo” prestate dal singolo lavoratore (e cioè 1596).

E’ pertanto evidente che la società Fabbro s.p.a. ha ben considerato - contrariamente a quanto l’appellante mostra di credere - i costi aggiuntivi derivanti dalle assenze (ed è altresì evidente la ragione per la quale il costo medio è risultato accresciuto rispetto a quello che sarebbe risultato prendendo come parametro le sole ore tabellari di servizio).

Dal che non resta che concludere per l’infondatezza del profilo di doglianza in esame, formulato in termini sommari.

1.2. Del pari infondato si appalesa il secondo profilo di gravame, con cui la società Cardamone Group s.r.l. si duole dell’ingiustizia dell’appellata sentenza, lamentando che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto privo di sufficiente motivazione (e conseguentemente annullato) il provvedimento con cui la Stazione appaltante aveva escluso dalla gara la società Fabbro (ricorrente, vittoriosa in primo grado;
ed odierna appellata).

La doglianza è infondata in quanto dalla lettura degli atti emerge, invece - come ben stigmatizzato dal Giudice di primo grado e come già rilevato nel precedente capo - che il provvedimento di esclusione (adottato dalla Stazione appaltante a carico della società Fabbro) è effettivamente corredato da una motivazione incongrua;
e comunque certamente insufficiente, in quanto sintatticamente congegnata in maniera da non rendere affatto intellegibile l’argomentazione sulla quale si fonda.

Nel motivare un provvedimento non è sufficiente citare il principio astratto sul quale si fonda la determinazione dell’Amministrazione (nel che si annida lo spettro della c.d. “motivazione apparente”), ma occorre specificare la concreta ragione per la quale si assume che quel principio sia (o non sia) stato disatteso;
e, se del caso, corredare l’affermazione con analisi e calcoli atti a dimostrane la inequivocabile veridicità.

Il che nella fattispecie non è avvenuto.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

Oppure: Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite;
e per dichiarare che nulla è dovuto dalla soccombente in favore della controinteressata non costituitasi in giudizio.

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