Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308099

CS
Ordinanza cautelare
29 settembre 2016
CS
Parere definitivo
4 ottobre 2017
CS
Decreto presidenziale
10 maggio 2017
TAR Potenza
Sentenza
23 aprile 2016
CS
Rigetto
Sentenza
12 maggio 2017
CS
Accoglimento
Sentenza
31 agosto 2023
TAR Potenza
Decreto cautelare
4 gennaio 2016
TAR Ancona
Sentenza
2 luglio 2016
TAR Ancona
Ordinanza collegiale
5 giugno 2015
CS
Rigetto
Dispositivo di sentenza
24 marzo 2017
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TAR Ancona
Ordinanza collegiale
5 giugno 2015
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TAR Potenza
Decreto cautelare
4 gennaio 2016
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TAR Potenza
Sentenza
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TAR Ancona
Sentenza
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Ordinanza cautelare
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Decreto presidenziale
10 maggio 2017
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Rigetto
Sentenza
12 maggio 2017
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Parere definitivo
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Accoglimento
Sentenza
31 agosto 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308099
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308099
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2023

N. 08099/2023REG.PROV.COLL.

N. 00495/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2017, proposto dal Comune di Corridonia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;



contro

la Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Gentili, e domiciliata digitalmente come da PEC e domicilio eletto presso Ufficio legale dell’Ente, C.so Repubblica n. 28 (MC);
l’Arpam - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, l’Asur Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, l’Apm - Azienda Servizi Macerata Spa, il Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

della Ditta RA LO & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Marini, Paolo Cammertoni, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per le Marche, sezione I, n. 429 del 2 luglio 2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata, della ditta RA LO & C s.n.c. e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il consigliere Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito:

a) dalla determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 285-10° Settore del 22.8.13, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto della società RA relativo al rinnovo, con ampliamento delle aree, dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 3.4.06 n. 152, per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso nel Comune di Corridonia;

b) da tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi rispetto alla determinazione sub a), ivi compresi il contributo istruttorio dell’Arpam – Dipartimento provinciale di Macerata 19.10.12 prot. n. 40960 e il verbale

della Conferenza dei servizi 28.2.13; il verbale della Conferenza dei Servizi 16.5.13;

c) dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Macerata 22.12.14 n. 331, con cui sono state approvate le modifiche all’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, rilasciata alla società RA con D.D. n. 484/XII del 22.12.10, costituente, ai sensi dell’art. 208, comma 6, d.P.R. 3.4.06 n. 152 variante al P.R.G. del Comune di Corridonia (provvedimento impugnato con motivi aggiunti in primo grado);

d) da tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi rispetto alla deliberazione di cui al punto c), ivi compresi la nota dell’ASUR - Area Vasta 3 di Macerata - 26.7.13 n. 49529, la nota della Provincia 2.9.13 ed i verbali della Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2014 e del 4 agosto 2014.

2. Con il ricorso di primo grado il Comune di Corridonia ha proposto il seguente articolato motivo:

I. Illegittimità per violazione degli artt. 19 e ss. e 208 d.lgs. 3.4.06 n. 152; 3 e ss. l.r. Marche 26 marzo 2012 n. 3; 3 L.R. Marche 12 ottobre 2009 n. 24; 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e d.m. 5 settembre 1994; violazione degli artt. l e 3 l. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento; violazione del principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); abuso e sviamento di potere; carenza di istruttoria; difetto e contraddittorietà di motivazione.

2.1. Con i motivi aggiunti di primo grado ha riproposto il primo motivo e ha proposto i seguenti ulteriori due motivi:

II. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 48 e 107 d.lgs. 12 agosto n. 267) in relazione agli artt. 208 e ss. d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 3, coma 2, l.r. Marche 12 ottobre 2009 n. 24; violazione degli artt. 16 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 70 l.r. Marche 5 agosto 1992 n. 34, dei principi di leale collaborazione (artt. 117 e 118 Cost.) e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); abuso e sviamento di potere; difetto di istruttoria; omessa, carente, contraddittoria motivazione.

III. Illegittimità costituzionale dell'art. 208, camma 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in relazione agli artt. 3,41, 97, 114, 118 Cost..

3. Con la sentenza di primo grado il T.a.r. per le Marche ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato le spese del giudizio.

4. Con l’atto di appello il Comune di Corridonia ha sostanzialmente riproposto i motivi articolati in primo grado principiando dal motivo relativo alla incompetenza della Giunta provinciale ad emanare la deliberazione n. 331/14, essendo le decisioni ivi assunte proprie del dirigente del settore secondo l’ordinario riparto interno delle competenze, non derogato dalla legislazione regionale.

4.1. L’appellante ha inoltre dedotto che il giudizio di compatibilità ambientale espresso nella d.d. n. 285/13 risulterebbe illegittimo giacché contrastante con le previsioni del P.R.G. del Comune che non ammetterebbe interventi di nuova edificazione né ampliamento dei volumi esistenti. Inoltre, l’area per l'ampliamento del piazzale, di circa mq. 3.380, porzione della particella 596 del foglio 54, sarebbe allo stato priva di disciplina urbanistica.

Peraltro dal verbale della Conferenza dei servizi 30 ottobre 2012 risulterebbe che l’Arpam ha rilevato gravi omissioni nell'istanza di VIA proposta dalla società RA.

Inoltre, pur trattandosi di impianto da localizzare in centro abitato, il provvedimento non proverebbe che non sia arrecato un danno alla salute del vicinato.

4.2. In terzo luogo l’appellante ha eccepito l’invalidità della decisione della Conferenza dei Servizi del 4 agosto 2014, che ha espresso a maggioranza parere favorevole al progetto, poiché il verbale non conterrebbe l’elenco dei componenti necessari, né i presenti alla riunione, né i soggetti rappresentanti delle amministrazioni, per cui non sarebbe possibile evincere come si è formata la maggioranza.

In particolare, sarebbe stato mancante il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il parere che pure “è stato allegato solo il 12 marzo 2014, successivamente all’adozione dell’autorizzazione unica”, seppure positivo, sarebbe relativo ad una versione precedente del progetto. Poiché il progetto sottoposto alla Conferenza dei servizi è diverso da

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