Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402214
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 02214/2024REG.PROV.COLL.
N. 05173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5173 del 2022, proposto dal signor F S N, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione quarta, n. 4399/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato M S e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor F S N, risultato idoneo in esito al superamento delle prove previste per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021, con il provvedimento prot. 0063848/2022 del 3 marzo 2022 è stato escluso dalla procedura in questione, in ragione del rilevato superamento del limite massimo di età stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del bando, come incrementabile per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017.
1.1. L’interessato, ultraventiseienne al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ad avviso dell’amministrazione non poteva infatti beneficiare dell’innalzamento del requisito anagrafico previsto dalla citata disposizione relativamente al servizio militare prestato successivamente alla data del 6 luglio 2017, risultando conseguentemente carente del requisito di partecipazione al concorso.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione quarta, con sentenza in forma semplificata n. 4399 del 2022, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale per tardiva sottoposizione a sindacato giurisdizionale del bando di concorso, ha rigettato il ricorso (n. 3026 del 2022), confermando la legittimità del provvedimento di esclusione sull’assunto che la lex specialis invocata dal ricorrente, riproduttiva, a sua volta, del quadro normativo primario di riferimento, non consentirebbe l’innalzamento del requisito anagrafico per coloro che « svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017 ». In particolare, il T.a.r. ha considerato inapplicabile alla procedura in esame dell’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare, trattandosi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili, e ha reputato infondata la dedotta disparità di trattamento rispetto ai candidati che, alla data di entrata in vigore della riforma inaugurata con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (quindi al 7 luglio 2017), prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze armate.
3. Avverso tale pronuncia il signor F S N ha interposto appello, proponendo altresì domanda cautelare di sospensione della sua efficacia esecutiva.
3.1. La doglianza, espressa con un unico ed articolato motivo di appello, si concentra sulla ritenuta estensibilità del beneficio dell’innalzamento del requisito anagrafico anche per coloro i quali svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017, fermo restando il limite massimo di tre anni fissato dal citato art. 2, comma 1, lettera a).
Secondo la prospettazione dell’appellante, il T.a.r. avrebbe errato nell’escludere tale beneficio.
Ad avviso del deducente, la tesi del collegio di primo grado, da un lato, contrasterebbe con la lettura sistematica delle norme che nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione, prima fra tutte l’art. 2049 del codice dell’ordinamento militare, la cui portata dispositiva, diversamente da quanto affermato, non sarebbe affatto esclusivamente destinata a coloro che tentino selezioni per l’accesso ad impieghi civili; dall’altro, sarebbe distonica e contraddittoria rispetto al pregresso comportamento tenuto dall’amministrazione procedente, che, in occasione della tornata concorsuale del 2020, ha aderito ad un’interpretazione assolutamente opposta a quella caldeggiata in questa procedura.
In tale occasione, invero, in presenza di una clausola del bando identica a quella oggetto dell’odierna controversia, diversi vincitori del concorso con un’età anagrafica superiore a 26 anni, si sarebbero visti riconosce l’incremento del limite anagrafico per il periodo di servizio militare eventualmente prestato dopo il 6 luglio 2017.
Venendo in considerazione una disposizione ambigua ed equivoca, i profili testé enunciati, ove debitamente considerati sul piano ermeneutico, avrebbero dovuto guidare l’amministrazione, prima, e il giudice, dopo, verso una corretta esegesi del bando nei termini ampliativi perorati nel ricorso, alla luce, peraltro, del quadro normativo europeo in materia di limiti di età per l’accesso ai pubblici concorsi, della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia (citando la pronuncia della sezione II del 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”), nonché del principio del favor partecipationis .
4. Con ordinanza n. 3469 del 2022, pubblicata il 20 luglio 2022, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare compensando le spese, considerato che «l’appello non appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione alle previsioni degli artt. 33 e 36 del d.lgs. 95 del 2017, che non presentano evidenti profili di irragionevolezza ».
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo il rigetto dell’appello e affermando, tra i vari profili, che la parte appellante era pienamente consapevole di aver superato la soglia anagrafica prevista dal bando, stante la presenza di un “ alert ” di colore rosso predisposto nel “