Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-06, n. 202208553

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-06, n. 202208553
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208553
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2022

N. 08553/2022REG.PROV.COLL.

N. 03175/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2019, proposto dalla ditta “Agricola Forestale la speranza del terzo millennio s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

il Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

la Città Metropolitana di Roma Capitale, Società attività produttive Cerveteri s.r.l., Ufficio consortile interregionale della Tuscia, Collegio di vigilanza per l’attuazione Prusst “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il territorio degli Etruschi”, il Consorzio attività produttive Cerveteri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 322 del 9 gennaio 2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il consigliere E L;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto della presente causa è costituito:

- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n. 18 del 2 maggio 2017, avente ad oggetto l’adozione del “Nuovo Piano regolatore Generale (Variante generale al PRG)” pubblicata all’albo pretorio dal 29 maggio sino al 13 giugno 2017.

- dalle Norme tecniche di attuazione del PRG;

- dalla Relazione illustrativa del PRG;

- dal Rapporto preliminare per la valutazione ambientale strategica del nuovo PRG di Cerveteri;

- dal provvedimento di revoca della variante al PRG adottata con la delibera del Commissario Straordinario n. 587 del 5 novembre 1998 e dalla successiva delibera di Consiglio comunale n. 69 del 14 dicembre 2000 di controdeduzione alle osservazioni;

- dalla nota del Comune di Cerveteri prot. n. 16947 del 12 aprile 2017 inviata alla Regione Lazio, avente ad oggetto “Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 D.lgs. 152/2016 - Trasmissione Elaborati” ;

- dalla nota della Regione Lazio n. 338157 del 22 giugno 2015;

- di ogni altro atto collegato, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

2. L’appellante – proprietaria di un compendio di terreni di circa 13 ettari in località Beca Zambra, originariamente ricadenti in Zona rurale R2 e R3 – ha impugnato dinanzi al T.a.r. i sopra indicati provvedimenti articolando sette motivi di gravame:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 570 del 1960. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, incompetenza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, irragionevolezza.

La delibera impugnata, con la quale il Consiglio comunale di Cerveteri ha adottato il

“Nuovo Piano regolatore Generale (Variante generale al PRG)” violerebbe l’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede che “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili” .

Infatti, con decreto n. 1114379/Area II bis del 29 marzo 2017, pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Cerveteri il 27 aprile 2017, il Prefetto della Provincia di Roma

ha convocato, per il giorno 11 giugno 2017, i comizi per lo svolgimento delle elezioni

alla carica di Sindaco e del Consiglio comunale.

L’appellante sostiene che, non essendovi dubbio sul fatto che il provvedimento adottato non ha i caratteri dell’urgenza e della improrogabilità, il Consiglio Comunale di Cerveteri avrebbe approvato, in violazione delle disposizioni sopra richiamate, la delibera n. 18, avente ad oggetto “Nuovo Piano regolatore Generale (variante generale al PRG)” , in data 2 maggio 2017, ovvero successivamente alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (27 aprile 2017).

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’accordo di programma del 4 luglio 2012 – Violazione e falsa applicazione della deliberazione di C.C. n. 2 del 8 gennaio 1998. Violazione e falsa applicazione dell’Accordo quadro del 31 maggio 2002. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1169/98. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, incompetenza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Irragionevolezza.

La motivazione della deliberazione consiliare risulterebbe illogica e incongrua giacché riferita unicamente alla presunta scadenza del termine di cui all’Accordo di programma del 2012, senza considerare la pacifica vigenza dei pregressi atti di pianificazione correlati al Patto Territoriale degli Etruschi, rispetto al quale l’Amministrazione sarebbe pervenuta alla erronea conclusione della sua presunta scadenza temporale al 4 luglio 2012.

In ogni caso, la scadenza del termine di vigenza dell’Accordo sarebbe irrilevante, trattandosi di pattuizione avente natura meramente organizzativa che non riguarda l’adesione all’originario Accordo Quadro del 2002 e i conseguenti vincoli relativi alla partecipazione al Programma stesso.

Conseguentemente l’Amministrazione avrebbe contraddetto in modo immotivato gli indirizzi che hanno caratterizzato la sua politica di governo del territorio per circa venti anni e vanificato le prospettive di sviluppo correlate alla vigente pianificazione territoriale.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18-28 della l.r. n. 38 del 1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 1150 del 1942. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle N.T.A. del P.T.P.G. della Città Metropolitana di Roma.

Secondo la tesi dell’appellante, poiché le previsioni del P.T.P.G. avrebbero una valenza prescrittiva e vincolante sugli atti di pianificazione di livello comunale, il Patto territoriale avrebbe già operato ex se la variante, non essendo necessario pervenire alla definitiva approvazione della Variante urbanistica.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, Sviamento, Difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà tra provvedimenti della stessa Amministrazione.

L’ammissione del progetto nell’ambito del Patto Territoriale del 1998, successivamente confluito nel PRUSST di cui all’Accordo di programma del 2002 e ai

successivi accordi attuativi, avrebbe radicato in capo alla ricorrente quella posizione di particolare affidamento che l’amministrazione non avrebbe potuto trascurare in sede di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale.

Lo stravolgimento della pianificazione territoriale, con revoca della pregressa variante al P.R.G. n. 587 del 5 novembre 1998, avrebbe dovuto essere supportato da una idonea motivazione anche ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, la deliberazione impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 s.m.i.

V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Comune avrebbe adottato il nuovo Piano regolatore in data 2 maggio 2017 senza acquisire il parere sismico da parte dell’ufficio regionale competente ai sensi dell’art. 13 della l. 2 febbraio 1974 n. 64 recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” .

VI. Violazione e falsa applicazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42. Violazione e falsa applicazione dell’Art. 11 del D.lgs.

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