Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-28, n. 202004804

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-28, n. 202004804
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004804
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2020

N. 04804/2020REG.PROV.COLL.

N. 04450/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia -OMISSIS-, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

contro

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e D A M Z, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso di loro, in Roma, via del Quirinale, n. 21;

nei confronti

-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente un provvedimento di radiazione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza con cui, ai sensi dell'art. 4 del D.L.30 aprile 2020, n. 28, gli avvocati Patrizia -OMISSIS- e D A M Z hanno chiesto il passaggio in decisione;

Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma il sig. -OMISSIS-, intermediario assicurativo iscritto al Registro unico degli intermediari (RUI), ha impugnato il provvedimento 22/12/2010, n. 657 /PD/10, con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) ha disposto la sua radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 7/9/2005, n. 209, con conseguente cancellazione dal RUI, nonché la presupposta delibera del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari 4/11/2010, n. 1435/II.

L’adito Tribunale, con sentenza 17/4/2019, n. 4987, ha respinto il gravame.

Avverso la sentenza il ricorrente di primo grado ha proposto appello.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (subentrato all’ISVAP).

Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

All’udienza telematica del 16/7/2020 la causa è passata in decisione.

Col primo motivo si denunciano i seguenti vizi che inficerebbero l’impugnata sentenza.

a) La censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del termine di 120 giorni di cui all’art. 331 del D. Lgs. 7/9/2005, n. 209 per l’avvio del procedimento disciplinare, sarebbe stata respinta sulla base di un’inesatta individuazione del dies a quo per il computo del suddetto termine.

b) Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure il Collegio giudicante che ha assunto la delibera n. 1435/II del 2010 sarebbe stato composto, in violazione dell’art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6/2006, da due anziché da tre componenti, come si ricaverebbe dal fatto che solo due l’hanno sottoscritta.

Nessuno dei due profili di doglianza merita accoglimento.

La censura sub a) non era stata dedotta col ricorso di primo grado, ma soltanto con memoria difensiva non notificata alle controparti, per cui la stessa era inammissibile e tale l’ha considerata il Tribunale laddove ha affermato che le “ ulteriori doglianze prospettate con memoria defensionale non notificata sono irrituali e comunque tardive;
pertanto esse non devono essere prese in considerazione
”.

Né la lagnanza può essere proposta (stante il divieto di nova in appello) in questo grado di giudizio.

Ugualmente infondata è la censura sub b).

Al riguardo è sufficiente rilevare che l’art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP - ritenuto non in contrasto con l’art. 331 del D.Lgs. n. 209/2005 (Cons. Stato, Sez. VI, 13/12/2011, n. 6529) - prevede espressamente che il Collegio possa “ validamente operare con la presenza di due componenti ”, il che rende irrilevante stabilire se nella fattispecie il detto organo abbia operato con la presenza di due o di tre componenti.

Col secondo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che la contestazione di addebiti sia entrata nella sfera di conoscibilità dell’appellante, in quanto a tal fine non sarebbe sufficiente il deposito dell’atto presso la casa comunale.

Peraltro anche la notifica ex art. 140 c.p.c. non potrebbe ritenersi perfezionata non essendo stata depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che l’ufficiale giudiziario deve spedire quando effettua la notifica ai sensi della citata norma.

Il giudice di prime cure non si sarebbe inoltre pronunciato sulla censura con cui era stato dedotto che l’odierno appellante non avrebbe avuto conoscenza della data di trattazione del procedimento davanti al Collegio di Garanzia.

La doglianza non merita accoglimento.

E invero la notifica a mezzo posta si perfeziona, anche per il destinatario, con il compimento delle formalità prescritte dall’art. 8 della L. 20/11/1982, n. 890, a nulla rilevando che costui abbia materialmente acquisito conoscenza del contenuto dell’atto notificato.

Peraltro, nella fattispecie deve ritersi andata a buon fine anche la notifica tuzioristicamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come si ricava dalle risultanze della relata di notificazione (depositata in giudizio), laddove l’agente notificatore, con attestazione dotata di fede privilegiata, ha dichiarato di aver posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla citata norma procedurale.

Ne consegue che non può dubitarsi che l’appellante abbia avuto legale conoscenza della contestazione di addebiti.

La circostanza poi che l’appellante non abbia avuto conoscenza della data di trattazione dell’affare davanti alla Collegio di Garanzia e del tutto irrilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 331, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, spetta al destinatario della contestazione degli addebiti chiedere, nel termine di 60 giorni, l’audizione davanti al detto Collegio, di modo che in assenza (come nella fattispecie) di tale richiesta, non è dovuta alcuna comunicazione della data di trattazione da parte del menzionato organo collegiale.

Col terzo mezzo di gravame l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato a dichiarare inammissibile per difetto d’interesse la censura con cui era stato dedotto che il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto prima individuare le singole violazioni e poi stabilire per ciascuna di esse la sanzione da irrogare.

La delibera n. 1435/II del citato organo collegiale conterebbe, peraltro, un errore laddove considera una collaboratrice quale sub agente della -OMISSIS-., mentre lo era dell’appellante.

Se si fosse proceduto a un attenta disamina (sia per numero che per tipologia) degli illeciti contestati non si sarebbe giunti ad applicare né la sanzione della radiazione né quella pecuniaria invece irrogata.

Il Tribunale non ha poi pronunciato sul travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso l’ISVAP nel ritenere che l’agenzia di Olbia fosse stata affidata alla -OMISSIS-. mentre invece la gestione era stata assegnata all’odierno appellante a titolo individuale.

Dovrebbero, infine, considerarsi ammissibili le doglianze dedotte con memoria difensiva.

Il motivo così riassunto non merita condivisione.

Giova premettere che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la doglianza con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza o l’omesso esame di uno o più motivi di gravame è resa inammissibile dall’effetto devolutivo dell’appello.

Infatti, in secondo grado il giudice valuta tutte le domande proposte, integrando - ove necessario - le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le accidentali carenze motivazionali di quest'ultima (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2019, n. 2973;
6/2/2019, n. 897;
14/4/2015, n. 1915;
Sez. V, 23/3/2018, n. 1853;
19/2/2018, n. 1032 e 13/2/2009, n. 824;
Sez. IV, 5/2/2015, n. 562).

Ciò precisato, possono essere affrontate le lagnanze prospettate.

In primo luogo va dichiarata inammissibile la censura rivolta contro la dichiarazione di inammissibilità del motivo con cui l’odierno appellante aveva dedotto che Collegio di Garanzia avrebbe dovuto prima individuare le singole violazioni e poi stabilire per ciascuna di esse la sanzione da irrogare.

Infatti, il giudice di primo grado ha motivato perché la doglianza era da considerare inammissibile [“ Una volta irrogata la sanzione più grave della radiazione, non era certamente possibile infliggere anche (o in alternativa) le sanzioni più lievi, invocate da parte ricorrente ”], ma le argomentazioni addotte dal giudicante – in disparte la gravità degli addebiti rispetto al settore in questione, gravità che non può dirsi non giustifichi la più grave delle sanzioni, secondo le valutazioni dell’Istituto di Vigilanza, che non paiono né illogiche né irragionevoli - non sono state fatte oggetto di alcuna critica e il che viola la norma di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. che impone, a pena di inammissibilità, di rivolgere contro la sentenza specifiche censure.

L’appellante muove, poi, censure alla citata delibera n. 1435/II, ma le stesse sono inammissibili in quanto, sempre in base al citato art. 101, comma 1, c.p.a., le doglianze devono essere rivolte contro la sentenza e non nei confronti dell’atto impugnato in primo grado.

In ogni caso le doglianze in questione sono infondate nel merito.

Infatti, come si ricava dalla contestazione di addebiti, l’ISVAP ha contestato all’appellante (e non alla -OMISSIS-.), quale titolare dell’agenzia di Olbia, l’utilizzo, nell’attività di intermediazione, di collaboratrici non iscritte al RUI.

In ogni caso l’eventuale errore nell’individuazione della titolarità formale dell’agenzia non sarebbe rilevante, in quanto l’appellante è stato sanzionato per violazioni commesse nella gestione dell’agenzia di Olbia e i fatti contestati sono risultati comprovati.

Va, infine, rilevato che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, sono inammissibili (per pacifica giurisprudenza) le censure dedotte con memoria non notificata alle controparti.

L’appello va, in definitiva, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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