Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-03, n. 202407952
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2024
N. 07952/2024REG.PROV.COLL.
N. 01941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1941 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione -OMISSIS-) n. -OMISSIS- non definitiva, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati A L e dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza in epigrafe, non definitiva, che ha respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Roma, -OMISSIS--, n. -OMISSIS-.
2. L’appellante, -OMISSIS- nominato con D.M. del -OMISSIS-, espone di aver presentato domanda sia alla procedura per la copertura di -OMISSIS-posti (successivamente ampliati a -OMISSIS-) -OMISSIS- presso la Corte di Cassazione, bandita dal CSM il -OMISSIS- (d’ora in poi anche solo “procedura Cassazione” ), sia alla procedura finalizzata alla copertura -OMISSIS- posti di magistrato addetto all’Ufficio del --OMISSIS- della Corte di Cassazione, bandita dal CSM il -OMISSIS- (d’ora in poi “procedura -OMISSIS-” ), classificandosi inizialmente in entrambe in posizione non utile.
2.1. In particolare l’appellante si classificava:
a) al -OMISSIS- posto su complessivi -OMISSIS- candidati idonei per il posto -OMISSIS- della Corte di Cassazione, avendo conseguito un punteggio -OMISSIS-, espresso nei seguenti termini: -OMISSIS- per “anzianità”, -OMISSIS- per le “attitudini”, -OMISSIS- per il “merito”;
b) al -OMISSIS- posto su complessivi -OMISSIS- candidati idonei per la procedura relativa al -OMISSIS-per aver conseguito un punteggio di -OMISSIS- di cui: -OMISSIS- per “anzianità”, -OMISSIS- per le “attitudini”, -OMISSIS- per il “merito”.
2.2. Il punteggio conseguito derivava, per quanto di interesse, dall’applicazione della circolare n. 13778 del 2014 nella versione modificata a seguito della delibera del CSM del -OMISSIS-, il cui titolo VII (dedicato ai “Concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità -OMISSIS- presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione” ,-OMISSIS-) premiava, quanto al criterio del merito, esclusivamente “l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria” (art. 84), attribuendovi “fino ad un massimo di -OMISSIS-” , penalizzando, di conseguenza, coloro che avessero svolto attività in fuori ruolo.
Il CSM aveva quindi assegnato all’appellante il punteggio di -OMISSIS- per il “merito” , ovvero -OMISSIS- per ciascuno dei sette anni di servizio presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, e -OMISSIS- per l’attività svolta in fuori ruolo quale assistente di studio presso la -OMISSIS-.
3. Avverso le delibere del CSM di approvazione delle graduatorie, i decreti ministeriali di trasferimento, il bando e la circolare in parte qua , la dott.ssa -OMISSIS- proponeva due distinti ricorsi al TAR del Lazio, contestando con varie censure la mancata valutazione, quanto al criterio del merito, del periodo da lei svolto in fuori ruolo presso la -OMISSIS-.
Sosteneva, in particolare, l’illegittimità della mancata equiparazione delle funzioni svolte dal magistrato in fuori ruolo all'esercizio delle funzioni giudiziarie per contrasto con gli artt. 11 e 50 del d.lgs. 160/06 e con l’art. 1, comma 68, della l. n. 190/12, nonché con i principi in essi rinvenibili.
Evidenziava che se l’attività fuori ruolo presso la -OMISSIS- fosse stata computata, equiparandola ai fini del punteggio allo svolgimento delle funzioni giudiziarie di merito, ella avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di -OMISSIS- (-OMISSIS- l’anzianità, -OMISSIS- per le attitudini e -OMISSIS- per il merito), così collocandosi nella rosa dei vincitori e per l’esattezza tra -OMISSIS- posto, ex aequo con altri tre aspiranti.
In ogni caso, in via subordinata, la delibera e gli altri provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere annullati, in quanto illegittimi per le motivazioni esposte nel ricorso.
4. Con due sentenze coeve – nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-, non appellate- il TAR accoglieva i ricorsi annullando gli atti impugnati “nella parte in cui comportano la mancata assegnazione di qualsiasi punteggio sotto il profilo del merito in caso di attività svolta in posizione di fuori ruolo” .
5. Accadeva però che il CSM, sebbene avesse deliberato di non impugnare le sentenze e di procedere a un riesame dei criteri di valutazione dei periodi trascorsi dal magistrato fuori ruolo alla luce dei principi ivi contenuti, con l’ordine del giorno aggiunto del -OMISSIS- e con la successiva delibera prot. P-OMISSIS- del-OMISSIS- non valutava poi il periodo svolto dall’appellante in fuori ruolo ai fini della conseguente attribuzione del punteggio anche per la procedura per l’assegnazione dei posti -OMISSIS- della Corte di Cassazione.
In particolare, il CSM aveva addotto a fondamento della mancata valutazione la circostanza che la procedura per la Corte di Cassazione era stata “definita successivamente, con delibera del CSM del -OMISSIS-” sicché, avendo previamente assegnato alla ricorrente uno dei posti presso il -OMISSIS-, non si era provveduto all’esame della parallela domanda presentata per la nomina -OMISSIS- di Cassazione, in esecuzione del giudicato relativo a tale ultima procedura.
5.1. Pertanto, la dott.ssa -OMISSIS- adiva il T.a.r. del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. --OMISSIS-domandando la declaratoria di inefficacia o nullità della delibera mediante la quale il CSM non aveva esaminato la sua posizione con riferimento alla procedura per la Corte di Cassazione (avendo già provveduto, in esecuzione della coeva sentenza del TAR, ad assegnare alla stessa il posto presso l’Ufficio del -OMISSIS-), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui l’ordine del giorno aggiunto n. -OMISSIS- della Terza Commissione.
Chiedeva, pertanto, che venissero prescritte le relative modalità di attuazione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, fissando altresì una somma a titolo di penale per ogni giorno di eventuale ritardo nell’esecuzione dell’ordine del giudice ex art. 114 cod. proc. amm.
6. Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe il TAR ha respinto l’azione di ottemperanza, non avendo ravvisato alcuna violazione né elusione del giudicato, e quanto alla seconda censura, proposta in via subordinata, afferente l’illegittimità degli atti impugnati, ha disposto il mutamento del rito, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, c.p.a., fissando l’udienza pubblica per la trattazione ordinaria della domanda di annullamento.
7. Di tale sentenza l’appellante domanda la riforma per i seguenti motivi: “I. Error in iudicando in relazione al primo motivo di Ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 50 del D.lgs. 160/06, 1, c. 68. L. 190/12, 3 l. 241/90 e 97 Cost., dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere” .
7.1. Ha resistito all’appello, chiedendone la reiezione, il Consiglio Superiore della Magistratura.
DIRITTO
8. Preliminarmente va scrutinata l’eccezione del CSM secondo cui la proponibilità della riserva di appello avverso la sentenza non definitiva precluderebbe la proponibilità dell’appello immediato.
8.1. L’eccezione è infondata.
8.2. Sul punto, è sufficiente rilevare che mentre la riserva di appello è stata proposta testualmente avverso la “seconda censura, proposta in via subordinata, afferente l’illegittimità degli atti impugnati per retrodatazione degli effetti giuridici della nomina della Dott.ssa -OMISSIS-” , con riferimento alla quale il TAR ha disposto il mutamento del rito, l’appello è stato, invece, proposto avverso la sentenza non definitiva per error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la mancata esecuzione, da parte del CSM, della sentenza n.-OMISSIS-mancata attribuzione del punteggio per l’attività svolta in fuori ruolo con riferimento alla procedura per la nomina -OMISSIS- della Corte di Cassazione.
Trattasi di profili distinti, sollevati avverso diversi capi della sentenza non definitiva, dotati di autonoma lesività.
Non può, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello, come eccepito dal CSM.
8.3. Opposte conclusioni non si traggono neanche dalle pronunce richiamate dal CSM (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sent. n. 17223/2010; Cons. Giust. amm. Regione Sicilia n. 460/2015, che ha ritenuto inammissibile la riserva di appello proposta dinanzi allo stesso, dal momento che tale riserva “deve essere depositata presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale” ), siccome afferenti a fattispecie diverse da quella qui all’esame.
9. Nel merito l’appello è