Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-19, n. 202403556
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 03556/2024REG.PROV.COLL.
N. 10194/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10194 del 2019, proposto da Fallimento Airone Immobiliare S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore, n. 22,
contro
il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto, n. 1,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II bis , n. 11010 del 16 settembre 2019, resa inter partes , concernente un ordine di provvedere alla pulizia di immobile e di area di pertinenza con rimozione di tutti i rifiuti presenti e messa in sicurezza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 marzo 2024 il consigliere G S e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati S G e L L;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 8251/2018, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il Fallimento Airone Immobiliare S.r.l. (di seguito anche la società) aveva chiesto l’annullamento dell’atto n.51301 del 18 maggio 2018, con cui il Comune di Pomezia ordinava al curatore fallimentare di detta Società la pulizia dell’edificio e dell’area di pertinenza, con la rimozione dei rifiuti esistenti nonché la messa in sicurezza del medesimo immobile, per impedire l’accesso e l’occupazione del medesimo, in applicazione del Nuovo Regolamento comunale di polizia urbana e del R.D. n.1265 del 1934, recante il T.U. delle Leggi sanitarie.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel quadro di un unico complesso motivo di gravame, di non essere proprietaria dei beni - avendo compiti limitati alla gestione, amministrazione e conservazione degli stessi - e che non le spettavano le incombenze della pulizia e messa in sicurezza dell’edificio; che il fine istituzionale assegnato era unicamente quello della tutela dei creditori; che l’immobile risulta essere stato abusivamente occupato da ignoti, con evidente e documentata forzatura del portone di ingresso, e che in ogni caso il curatore si sarebbe attivato, richiedendo all’Amministrazione di intervenire; che l’Amministrazione non avrebbe dato mostra di aver valutato le osservazioni formulate in sede procedimentale così da incorrere in difetto motivazionale.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II bis ), dopo aver respinto la domanda cautelare con ordinanza n.4750/2018, riformata in appello (ordinanza n.5357/2018) salvo che per l’ordine di recinzione dell’immobile ai fini della sua conservazione, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ al curatore sono ... assegnati compiti di gestione e conservazione dei beni, al fine di preservarne il loro valore, in un’ottica di tutela dei creditori ” e pertanto “ deve portare a completa esecuzione l’ordinanza impugnata, mediante messa in sicurezza e pulizia dell’edificio e dell’area di pertinenza e rimozione di tutti i rifiuti, se del caso richiedendo l’assistenza della Polizia Municipale ”;
- “ l’atto impugnato risulta corredato da congrua e adeguata motivazione ”.
5. Avverso tale pronuncia il Fallimento Airone Immobiliare S.r.l. in liquidazione ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 9 dicembre 2019 e depositato l’11 dicembre 2019, articolando due motivi di gravame (pagine 8-19) così rubricati:
I) Error in procedendo ed in iudicando: Mancata applicazione dell’art. 35 c.p.a. – Erronea applicazione dell’art 26 c.p.a. - Travisamento e/o omessa considerazione dei fatti ed erronea valutazione della fattispecie concreta in relazione allo stato dei luoghi ed alla preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei rifiuti abbandonati nelle aree di pertinenza dell’immobile - Falsa applicazione dell’art. 88 della L. fall.;
II) Error in iudicando. Mancata considerazione dei principi in tema di legittimazione passiva del Fallimento e delle funzioni attribuite alla Curatela - Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 42 del R.D n. 267/1942 in tema di gestione dei beni del fallito e posti a tutela della par condicio creditorum nonché dell’art. 18, in combinato disposto con l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pomezia e dei principi in materia ambientale e sanitaria.
5.1. Secondo l’appellante, le caratteristiche fattuali della vicenda di causa avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure ad emettere sentenza in rito; evidenzia che la Curatela si è attivata tempestivamente per tentare lo sgombero e la pulizia e che nessuna responsabilità può ascriversi