Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310970

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310970
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310970
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 10970/2023REG.PROV.COLL.

N. 08334/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8334 del 2021, proposto dalla società Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



contro

il Comune di Monserrato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 613 del 23 agosto 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monserrato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla Cento Società Cooperativa avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 613 del 23 agosto 2021, che ha respinto il ricorso proposto dalla suddetta società.

2. Risulta controversa la legittimità della “ determinazione n. 908 del 10 novembre 2020 ” del responsabile del SUAPE del Comune di Monserrato avente ad oggetto “ Dichiarazione di scadenza della concessione d'uso dell'immobile, di proprietà del Comune di Monserrato, sito in via Argentina, 92, pdz 167 – Riu saliu, conv. rep. 82033 del 05.07.2020. Diffida ad adempiere al rilascio e alla riconsegna dell’immobile ”, nonché la domanda di risarcimento del danno domandato dalla società nei confronti del Comune di Monserrato.

3. Si riassumono i fatti rilevanti del giudizio.

3.1. Con il decreto n. 395/U del 9 maggio 1979 e n. 577/U del 20 giugno 1979 del Comune di Cagliari veniva approvato il Piano di Zona (in seguito: P.d.Z.) “Riu Saliu” – Monserrato.

3.1.1. La Cooperativa Cento ha presentato l’istanza diretta ad ottenere la concessione del diritto di superficie su un’area compresa nel piano, per la realizzazione di 210 alloggi.

3.1.2. L’istanza è stata accolta e, il 16 dicembre 1987, è stata stipulata la convenzione per la concessione del diritto di superficie, sull’area compresa in piano per l’edilizia economica popolare.

3.1.3. Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie è stato fissato nella misura pari al costo di acquisizione dell’area, da espropriare ai privati, oltre al costo degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria).

3.1.4. Le parti hanno stabilito, altresì, che, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti e in sostituzione dell’esecuzione diretta delle relative opere, la Cooperativa Cento a r.l. si obbligava a realizzare, in area vincolata a servizi pubblici dal P.d.Z. Riu Saliu, “ le opere di urbanizzazione di cui al progetto approvato dalla Commissione edilizia in data 19.11.1987, sino alla concorrenza della somma di lire 998.900.349 ”.

3.2. Nel tempo, fra il Comune e la cooperativa sono state stipulate altre convenzioni.

3.2.1. Con la concessione edilizia n. 103/7 dell’11 gennaio 1989 prot. n. 434, a cui hanno fatto seguito alcuni provvedimenti di variante, è stata assentita la realizzazione del Centro servizi, previsto tra le opere di urbanizzazione secondarie.

3.2.2. Poiché il costo di ultimazione di questo edificio è risultato superiore alla somma stimata e dovuta per gli oneri di urbanizzazione da parte della cooperativa, quest’ultima ha manifestato la disponibilità al completamento dell’opera a sue spese, domandando la concessione in uso del bene per un arco temporale sufficiente a “rientrare” economicamente dell’investimento, poi fissato in venticinque anni.

3.2.3. Con le delibere di Giunta comunale n. 1231 del 9 marzo 1990 e n. 2045 del 12 aprile 1990 il Comune di Cagliari e la Cooperativa Cento a r.l. stipulavano la Convenzione per la concessione d’uso dell’erigendo Centro commerciale “Riu Saliu” nel P.d.Z. 167 di “Riu Saliu” in Monserrato.

3.3. Con la nota prot. 11024 del 20 ottobre 1995, la cooperativa ha comunicato di aver completato i lavori di realizzazione del centro servizi in data 10 ottobre 1995.

3.4. Medio tempore , il quartiere di Monserrato è divenuto un Comune autonomo ed è subentrato nei rapporti di cui, precedentemente, era titolare il comune di Cagliari.

3.5. Con la delibera di giunta n. 110 del 30 settembre 2020, il Comune ha deliberato di “ Dichiarare la scadenza della Convenzione per la concessione d’uso dell’erigendo centro servizi “Riu Saliu” nel P.d.Z. 167 di “Riu Saliu” in Monserrato; b) Avviare conseguentemente, nei modi e nelle forme degli artt. 7 e ss L. n. 241/1990, il procedimento finalizzato alla declaratoria di scadenza della concessione nei confronti della Cooperativa Cento a r.l. e al conseguente rilascio della struttura con contestuale accertamento dello stato manutentivo della stessa; c) Riacquisire, se del caso con gli strumenti di cui all’art. 823 C.C. e seguenti, la disponibilità della struttura di proprietà comunale, mediante ordine di rilascio; d) Demandare gli adempimenti necessari e conseguenti al fine di dare esecuzione al predetto atto di indirizzo, all’Ing. Renato Muscas, Responsabile del III Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, SUAPE, conferendogli tutti i poteri necessari al fine di porre in essere gli atti, anche di autotutela esecutiva, nessuno escluso, finalizzati al rientro in possesso dell’immobile in uso alla Cooperativa Cento, in virtù della Convenzione per la concessione d’uso, atto del 5.7.1990 rep. 82033, nonché attivare eventuali azioni risarcitorie per l’eventualità in cui il bene dovesse presentare vizi manutentivi, nonché azioni restitutorie in riferimento a canoni indebitamente percepiti dalla Cooperativa cento nei periodi successivi alla scadenza della concessione, nonché ulteriori canoni percepiti rispetto all’importo di € 253.815,00 (£ 507.630.000) che la Cooperativa Cento avrebbe dovuto reintroitare dalla locazione dei locali del centro servizi ”.

3.5.1. Con la comunicazione del 13 ottobre 2020, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento della scadenza del termine e per la riconsegna dell’immobile.

3.5.2. La cooperativa ha preso parte al relativo procedimento, contestando la pretesa del Comune.

3.6. Con la determina del responsabile del servizio n. 908 del 10 novembre 2020, il Comune di Monserrato ha determinato di dichiarare scaduta la concessione d’uso e ha ordinato il rilascio dell’immobile, dando attuazione alla delibera di giunta comunale n. 110 del 30 settembre 2020.

4. Con il ricorso notificato il 19 novembre 2020, la cooperativa ha impugnato la determina n. 908 del 10 novembre 2020, innanzi al T.a.r. per la Sardegna.

Nelle sue conclusioni, la cooperativa ha domandato “ in via pregiudiziale e preliminare, accertare se sussiste la giurisdizione e/o competenza a conoscere e a dirimere la controversia in relazione alla scadenza della concessione dell'immobile di cui alla Convenzione rep. 82033 del 05.07.1990, nonché ogni controversia relativa all’esecuzione e interpretazione della Convenzione rep. 82033 del 05.07.1990. Nel merito e in via principale accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, previa la sospensione e concessione di idonee misure cautelari, il provvedimento indicato in epigrafe ”.

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Monserrato, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di giunta comunale n. 110/2020, e resistendo, nel merito, al ricorso.

5. Con la sentenza n. 613/2021, il T.a.r., accantonato l’esame dell’eccezione pregiudiziale, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.

6. La sentenza è stata impugnata dalla cooperativa Cento, che ha formulato tre motivi di appello.

6.1. Si è costituito in appello il Comune di Monserrato, il quale, con la memoria del 22 ottobre 2021, ha riproposto l’eccezione di inammissibilità non esaminata dal T.a.r. e ha formulato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 101 c.p.a. e, in particolare, della domanda risarcitoria, non essendo stato impugnato il capo della sentenza che l’ha respinta in primo grado né essendo stati allegati i presupposti della domanda.

Inoltre, a pagina 32, ha eccepito l’inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in giudizio.

Nella medesima memoria, il Comune ha preso posizione, nel merito, sui motivi di appello, contestandone la fondatezza.

6.2. Il 21 novembre 2021, il Comune ha depositato una memoria difensiva riepilogativa delle difese per la camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza di sospensiva.

6.3. Con la memoria del 22 novembre 2021, la cooperativa ha depositato una sintetica memoria in vista della camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza di sospensiva.

6.4. Alla camera di consiglio del 25 novembre 2021, questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare.

6.5. Il 14 luglio 2023, la società ha depositato un nuovo documento.

6.6. Il 20 luglio 2023 il Comune ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a. per l’udienza di discussione.

6.7. Il 27 luglio 2023, l’appellante ha depositato la sua memoria difensiva.

6.8.

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